Sentenza 12 maggio 2003
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È inammissibile il reclamo alla Corte di appello, ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., avverso il decreto ex art. 745 cod. proc. civ. con cui il presidente del tribunale ordina al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione di un atto privato, essendo il reclamo in questione previsto con riferimento ai provvedimenti emessi in camera di consiglio, tra i quali non rientra quello contemplato dall'art. 745 cit., che è di competenza del presidente del tribunale.
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Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 gennaio – 20 luglio 2015, n. 15131 Presidente Luccioli – Relatore Campanile Svolgimento del processo Con provvedimento depositato in data 30 dicembre 2010 il Presidente del Tribunale di Lodi, accogliendo il ricorso proposto dalla Banca Popolare di Lodi, ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere all'annotazione dell'inefficacia degli atti dispositivi di cui alla sentenza n. 808 del 2010 emessa dallo stesso Tribunale di Lodi. Per quanto in questa sede principalmente rileva, si è affermata la soccombenza dell'Agenzia del Territorio, che pertanto è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2003, n. 7259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7259 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSERVATORE REGISTRI IMMOBILIARI FORLÌ, in persona del Conservatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AE LO LB, DELTA SRL in persona del legale rapp.te p.t. MI UC, ON LB, GAROIA ROSANNA, ON ANDREA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 03943/00 proposto da:
AE LO LB, DELTA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore UC MI, ON LB, GAROIA ROSANNA, ON ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA R FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che li difende unitamente all'avvocato MARIO DI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
CONSERVATORE REGISTRI IMM FORLÌ in persona del Conservatore p.t.;
- intimato -
avverso il provvedimento R.G. 74/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositato il 08/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 10/01/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE visto l'art. 375 cpc, chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 10 dicembre 1997 il notaio RL RT SA impugnava ai sensi dell'art. 745 cod. proc. civ. e 113 disp. att. cod. civ. davanti al Presidente del Tribunale di Forlì il rifiuto oppostogli dal Conservatore dei RR.II. di Forlì alla trascrizione di un atto di vendita di un immobile motivato col fatto che la contestuale dichiarazione di costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia non poteva essere riportata nel quadro D della relativa nota, ma richiedeva la redazione di una autonoma nota di trascrizione.
Con decreto in data 18 febbraio 1998 il Presidente del Tribunale di Forlì ordinava al Conservatore dei RR.II. di procedere alla trascrizione.
Il Conservatore dei RR.II. proponeva reclamo alla Corte di appello di Bologna.
Gli atti venivano rimessi dal collegio al Presidente della Corte di appello, che, con decreto in data 8 febbraio 1999, dichiarava inammissibile il reclamo, in quanto il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale ex art. 745 cod. proc. civ., in difetto di esplicita previsione normativa, non è ne' opponibile ne' suscettibile di essere modificato mediante gravame a giudice superiore.
Il Conservatore dei RR.II. ha proposto ricorso per Cassazione, con due motivi.
Resistono con controricorso il notaio RL RT SA, nonché le parti dell'atto e cioè la Delta s.r.l., RT Biondi, NA Garoia e Andrea Biondi, che hanno anche proposto ricorso incidentale, illustrato da memoria, dolendosi della mancata condanna del Conservatore dei RR.II. al pagamento delle spese del giudizio. Il Procuratore generale, al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Con il primo motivo del ricorso principale si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal provvedimento impugnato, contro il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 745 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 113 disp. att. cod. civ. è
ammissibile il reclamo, ai sensi della disposizione di carattere generale di cui all'art. 739 cod. proc. civ. Il motivo è infondato. Il reclamo, infatti, è previsto dall'art. 739 cod. proc. civ. con riferimento ai provvedimenti emessi in Camera di consiglio, tra i quali non rientra quello contemplato dall'art. 745 cod. proc. civ., che è di competenza del Presidente del Tribunale.
Nè a giustificare il ricorso per Cassazione contro il provvedimento che ha dichiarato tale inammissibilità è sufficiente il fatto che lo stesso sia stato adottato dal Presidente della Corte di appello e non dal collegio.
In teoria, quindi, ove si dovesse ritenere che il decreto di cui all'art. 745 cod. proc. civ. ha natura decisoria, il Conservatore dei RR.II. avrebbe dovuto proporre contro lo stesso direttamente il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. Con il secondo motivo del ricorso principale il Conservatore dei RR.II. deduce che il reclamo contro il provvedimento ex art. 745 cod. proc. civ. deve essere deciso dal collegio e non dal Presidente della Corte di appello. Il motivo è inammissibile, in quanto, in considerazione della non reclamabilità del provvedimento ex art. 745 cod. proc. civ., e della conseguente non ricorribilità per cassazione del provvedimento che ha dichiarato inammissibile il reclamo, il Conservatore dei RR.II.
non ha interesse a lamentarsi del fatto che tale inammissibilità sia stata dichiarata da un organo che si assume incompetente. L'unico motivo del ricorso incidentale investe la mancata condanna del Conservatore dei RR.II. al pagamento delle spese di giudizio. Il motivo è inammissibile, in quanto, in considerazione della natura non contenziosa del procedimento, nessun provvedimento in ordine alle spese doveva essere emesso.
In considerazione delle particolarità della controversia e della reciproca soccombenza, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003