Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 1
In tema di oltraggio a un pubblico ufficiale, la "presenza" di quest'ultimo, richiesta dall'art. 341 cod. pen., prescinde dal contatto fisico o anche semplicemente visivo, essendo estesa a un ambito spaziale tale da consentire al pubblico ufficiale la semplice possibilità di percepire l'espressione oltraggiosa. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistere il requisito della presenza avendo l'agente rivolto l'espressione oltraggiosa non direttamente al pubblico ufficiale ma in circostanze spaziali tali che questi potesse percepirla).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1998, n. 7180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7180 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 20.5.1998
Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
Dott. FRANCESCO TRIFONE Consigliere N. 770
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere N. 4174/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IN GA, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 12.12.1997 della Corte d'Appello di Torino. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto dottor Oscar Cedrangolo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
osserva
IN FATTO
Con sentenza del 22.11.1993 il Pretore di Torino dichiarava NO MA colpevole di oltraggio continuato a pubblico ufficiale, in tal senso degradata e modificata l'originaria rubrica levata per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, e, concessegli le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestatagli, lo condannava alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione. Sul gravame dell'imputato, che chiedeva di essere assolto e, subordinatamente, la riduzione della pena e la sostituzione di essa con pena alternativa sospesa, la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza impugnata quanto all'espresso giudizio di responsabilità, sul rilievo che "l'imputato non ha contestato di aver usato le espressioni di cui al capo d'imputazione, ma ha negato di avere voluto rivolgersi agli agenti" affermando di avere "agito in un momento di generico sfogo", di guisa "che il reato così come ritenuto dal 1^ giudice sussiste in tutti i suoi elementi"; riduceva però la pena inflitta a giorni sedici di reclusione,
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e denunzia mancanza a manifesta illogicità della motivazione perché la Corte di merito a) non ha "esaminato ne' fornito una corretta interpretazione degli elementi portati a sua conoscenza ne'. offerto esaustiva e convincente risposta alle deduzioni della difesa";
b) ha erroneamente ritenuto in re ipsa il dolo, quando invece avrebbe dovuto indagare sulle reali intenzioni dell'imputato, che, come fatto palese dall'analisi grammaticale della frase profferita, non indirizzò il proprio dire al pubblico ufficiale;
c) ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato sebbene manchi in fattispecie il collegamento causale o temporale richiesto dalla norma incriminatrice tra la condotta dell'imputato e l'esercizio delle funzioni da parte del pubblico ufficiale. IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è all'evidenza generico perché il ricorrente, men che specificare, non ha nemmeno indicato quali siano gli "elementi portati a .... conoscenza del giudice" scorrettamente interpretati nè quali siano in concreto gli errori di valutazione in tali termini dedotti, così come non ha indicato quali siano le "deduzioni della difesa" rimaste prive di "esaustiva e convincente risposta". Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono invece infondati. Rilevato che il ricorrente non pone in discussione la valenza oggettivamente oltraggiosa delle frasi profferite ne' alcun altra circostanza di fatto diversa di quelle sopra richiamate in narrativa, questa Corte nota in fatto che, secondo le acquisite e incontestate risultanze, come si deduce dal tempo e dalla persona del verbo adoperato, la frase " Mi hanno rotto i coglioni" fu rivolta a terzi e non al pubblico ufficiale, che però la percepì, mentre la frase "stai attento, ti spacco la faccia", fu rivolta al p.u. e, come si legge nel capo d'imputazione, "per opporsi alla perquisizione personale prevista per accedere alla sala colloqui". Osserva quindi in diritto che la "presenza" del pubblico ufficiale richiesta dall'art. 341 c.p. prescinde dal contatto fisico o anche semplicemente visivo ed è estesa ad un ambito spaziale tale da consentire al pubblico ufficiale la semplice possibilità di percepire l'espressione oltraggiosa (cfr. Cass. VI, 31.8.1994 n. 9417, rv.199527 e le altre nella stessa citate).
Non si può, dunque dubitare dell'idoneità ad integrare il reato contestato della prima frase addebitata all'imputato, che sebbene rivolta a terzi, fu da costui profferita in modo tale che essa fu chiaramente percepita dal pubblico ufficiale, cui mediatamente era diretta.
E mentre la valenza oltraggiosa della seconda frase, incontrovertibilmente espressiva della minaccia rivolta al pubblico ufficiale, non è contestata dall'imputato, è facile rilevare che la finalità incontestatamente perseguita di opporsi alla perquisizione personale dà corpo e consistenza al nesso tra la condotta addebitata e il servizio svolto dal pubblico ufficiale oltraggiato, perché individua la causa scatenante della sua condotta.
Il ricorso deve esser dunque rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1998