Sentenza 18 gennaio 2011
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, richiesto con reiterata istanza della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza irrevocabile di condanna, non può decretare l'inammissibilità dell'istanza, perché mera riproposizione di altra già rigettata, se nel frattempo si è verificato il "fatto nuovo" della sospensione del procedimento amministrativo (art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241) avviato dall'Amministrazione comunale per il diniego dell'istanza di condono edilizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2011, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/01/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 53
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 23072/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL VA AE nato il [...];
avverso l'ordinanza del 7.4.2010 della Corte di Appello di Salerno;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., Dr. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 7.4.2010 la Corte di Appello di Salerno dichiarava inammissibile l'istanza proposta da LL VA AE l'11.1.2010, con la quale si chiedeva la sospensione dell'ingiunzione di demolizione emessa in data 5.2.2009 dal P.G. relativamente al manufatto edilizio abusivo sito nel Comune di San Cipriano Picentino, in esecuzione della sentenza n. 1242/2002. Rilevava la Corte territoriale che analoga istanza era stata già rigettata con ordinanza del 22.10.2009 e che, a corredo della nuova istanza, non risultavano addotti elementi nuovi o diversi (tale non potendosi considerare la presentazione di documentazione integrativa, avendo peraltro il Comune avviato il procedimento per il diniego del richiesto condono edilizio).
2) Ricorre per Cassazione il LL VA, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle specifiche doglianze formulate con l'incidente di esecuzione.
A seguito della presentazione della documentazione integrativa, il responsabile dell'Area tecnica del Comune, con nota del 26.3.2010, aveva sospeso L. n. 241 del 1990, ex art. 10 bis il procedimento intrapreso ai sensi dell'art. 7 della medesima legge per il diniego dell'istanza di condono.
Si era in presenza, quindi, di un fatto nuovo che la Corte territoriale ha omesso di prendere in considerazione. 3) Il ricorso è fondato.
3.1) È pacifico che l'ordine di demolizione abbia natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria ne' di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. L'ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 3123 del 28.9.1995; conf. Cass. sez. 3 n. 2896 del 13.10.1997; cass. sez. 3 n. 3107 del 25.10.1997). Non c'è dubbio, però, che l'ordine di demolizione debba intendersi emesso allo stato degli atti, sicché anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità dello stesso con atti amministrativi.
Ed è altrettanto indubitabile che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3^, n. 144 del 30.1.2003 -P-M-c/o Ciavarella). A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un'istanza di condono il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l'istanza o il ricorso possano essere accolti in tempi brevi.
Questa Corte, con la sentenza della sez. 4^, n. 15210 del 5.3.3008, ha ribadito che "in materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7 il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione della esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni:
1) la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza;
2) la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato;
3) la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta;
4) l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera;
5) l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative;
6) la attuale pendenza dell'istanza di condono;
7) la non adozione di un provvedimento da parte della PA contrastante con l'ordine di demolizione".
3.2) Come rileva anche il P.G. nella sua requisitoria scritta, a seguito di presentazione di documentazione integrativa, la procedura di diniego della richiesta di condono edilizio era stata interrotta (cfr. nota prot. n. 2985 del 26.3.2010). Si era quindi verificato un "fatto nuovo" rispetto alla precedente decisione, per cui la Corte territoriale non poteva limitarsi a dichiarare l'inammissibilità della nuova istanza. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla medesima Corte di Appello, che valuterà se, alla luce della presentazione della documentazione integrativa, possa essere, in tempi brevi, accolta la richiesta di condono.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011