Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2015, n. 44412
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Sentenza 13 aprile 2015

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L'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., secondo cui se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura perde efficacia, ai applica esclusivamente alle misure coercitive e, pertanto, non è riferibile alla misura della permanenza in casa prevista nel procedimento minorile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2015, n. 44412
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44412
    Data del deposito : 13 aprile 2015

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