Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2014, n. 52730
CASS
Sentenza 9 dicembre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest'ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale.

Commentari2

  • 1Art. 374 - Frode processuale
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una prospettazione falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato: detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, non costituendo espressione di libertà negoziale ma esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato …

     Leggi di più…

  • 2Truffa: non è configurabile nel caso in cui sia indotto in errore un giudice
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 gennaio 2019

    In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato atteso che detto provvedimento non è equiparabile a un libero atto di gestione d'interessi altrui, costituendo (non espressione di libertà negoziale, bensì) esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2014, n. 52730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52730
Data del deposito : 9 dicembre 2014

Testo completo