Sentenza 9 dicembre 2014
Massime • 1
La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest'ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale.
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Rassegna di giurisprudenza In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una prospettazione falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato: detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, non costituendo espressione di libertà negoziale ma esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato …
Leggi di più… - 2. Truffa: non è configurabile nel caso in cui sia indotto in errore un giudiceDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 gennaio 2019
In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato atteso che detto provvedimento non è equiparabile a un libero atto di gestione d'interessi altrui, costituendo (non espressione di libertà negoziale, bensì) esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2014, n. 52730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52730 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 09/12/2014
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 2359
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 25401/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI RI nato il [...];
avverso il decreto di archiviazione del 28/03/2014 pronunciato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ravenna;
nei confronti di:
FR UC;
Visti gli atti, il decreto ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona della dott. Fodaroni Giuseppina che ha concluso per l'inammissibilità. FATTO E DIRITTO
1. Con decreto del 28/03/2014, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ravenna, disponeva l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di TT NL per il reato di cui all'art. 640 c.p., rilevando l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla parte offesa IA IC in quanto "l'acquisizione delle prove documentali indicate nell'atto di opposizione non appaiono pertinenti ne' rilevanti nell'accertamento del fatto, trattandosi di atti successivi ai fatti per cui è procedimento (...) i fatti risalgono al 2007 con conseguente decorso del termini di prescrizione".
2. Avverso il suddetto decreto la parte offesa ZI IC, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 127, 409 e 410 c.p.p. per non avere il giudice per le indagini preliminari considerato che la documentazione di cui si chiedeva l'acquisizione tendeva proprio a dimostrare che l'attività penalmente illecita non solo non era cessata ma dispiegava ancora i suoi effetti precludendo quindi la prescrizione del reato.
3. Il Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Fodaroni, nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità.
4. Il ricorso è inammissibile.
Come ha condivisibilmente rilevato il Procuratore Generale nella sua requisitoria "nel richiamare la non deducibilità in questa sede di eventuali errores in indicando, di censure avverso i profili strettamente motivazionali e valutativi del provvedimento (cfr. da ultimo Cass. Pen. Sez. 1,3/2/2010, P.O. in proc. Di VI e altri;
Cass. Sez. 6, 12/3/2008, P.O. in proc. Del Monaco;
Cass. Pen. Sez. 5, 8/2/2007, P.O. in proc. Giovanardi) può comunque sottolinearsi la correttezza della decisione in diritto del GIP, in ragione della non diretta derivazione e dell'autonomia del decreto ingiuntivo fondante l'esecuzione forzata ed espressione dell'esercizio del potere giurisdizionale, rispetto alle ipotizzate, pregresse condotte di tentata truffa, la cui consumazione non può dunque protrarsi sino alle attività di esecuzione forzata correlate al decreto (cfr. Cass. pen. Sez. 2, 14/6/2013, P.M. in proc. Palestina;
Cass. Pen. Sez. 2, 9/7/2009, P.C. in proc. Calabrò)". Infatti, costituisce principio di diritto consolidato quello secondo il quale "La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest'ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale": Cass. 39314 del 09/07/2009 Cc. (dep. 09/10/2009) Rv. 245291.
Si è infatti precisato che il decreto ingiuntivo non è conseguenza immediata del reato ipotizzato e neppure è configurabile la c.d. truffa processuale, dal momento che il giudice, quando influisce negativamente sul patrimonio di una delle parti lo fa non perché compie un atto di disposizione espressivo dell'autonomia privata e della libertà di consenso, ma perché esercita il potere eminentemente pubblicistico, connesso all'esercizio della giurisdizione: Cass. sez. 2, n. 41127 del 14/06/2013. Corretta, quindi, deve ritenersi la conclusione alla quale è pervenuto il giudice per le indagini preliminari in punto di irrilevanza della documentazione della quale si era chiesta l'acquisizione ("procedimento di esecuzione forzata di vendita dei beni della parte offesa a seguito del mancato pagamento volontario della fattura di cui la parte offesa lamenta l'illegittimità") inidonea ad incidere sulle risultanze delle espletate indagini, anche in punto di consumazione del tentativo di truffa.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014