Sentenza 14 aprile 2003
Massime • 1
Allorché l'abuso di ufficio si concreti nella violazione del dovere di astensione, non è necessario individuare alcuna violazione di legge o di regolamento perché possa ritenersi sussistente l'elemento materiale del reato. (Fattispecie relativa a licenza commerciale in favore del locatario di un immobile nel quale si svolgeva l'esercizio di una macelleria, nel procedimento per il cui rilascio un sindaco, proprietario dello stesso locale, non si era astenuto dalla sottoscrizione del nulla-osta sanitario, peraltro illegittimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2003, n. 26702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26702 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2003 |
Testo completo
26702/03
Sent. N. 583 Udienza pubblica R.G. n.
45305/2001 del 14 aprile 2003
Ruolo d'udienza n. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Renato Fulgenzi Presidente dott. Adolfo Di Virginio Consigliere dott. Giorgio Colla Consigliere
dott. Giovanni Conti Consigliere
dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VA MA, n. a Poggiomarino il 25 maggio 1940, nei confronti della sentenza in data 19 giugno 2001 della Corte d'appello di Napoli;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. NT Mura, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori avv. Di Resta per la p.c.; avv. D'Aquino in sost. dell'avv. Falanga per il ricorrente.
Fatto e diritto
1. - MA NI, Sindaco del Comune di Poggiomarino, è stato condannato dal Tribunale di
Torre Annunziata, con sentenza del 28 novembre 2000, per il reato di abuso di ufficio, perché,
1
3298/1928, non abrogato dalla entrata in vigore della I. n. 114/1998, che aveva sostituito la precedente I. n. 11/1971 di disciplina del commercio), indirizzato alla ASL n. 4 in data 11 dicembre
1996, in violazione del piano di commercio vigente nel Comune, che, nella zona interessata, prevedeva esclusivamente la "...rivitalizzazione di esercizi commerciali preesistenti” per una superficie massima di 35 mq., laddove nessuna attività era mai stata esercitata nel locale de quo. Il
NI, inoltre, nella qualità indicata, ometteva di intervenire relativamente agli abusi edilizi in corso nell'immobile di che trattasi, quale responsabile ex lege (art. 4 della I. n. 47/1985) della vigilanza urbanistica sul territorio, essendo pienamente consapevole che nello stabile di sua proprietà si stavano compiendo opere di tramezzatura (proprio per creare il locale da adibire a esercizio di macelleria) che necessitavano - secondo il programma di fabbricazione vigente nel territorio comunale - di autorizzazione (mai richiesta dal ON e mai sollecitata dal Sindaco), secondo il procedimento semplificato di cui all'art. 19 I. n. 241/1990 (fatti commessi dall'ottobre del
1996 al giugno del 1997).
2. - II Tribunale riteneva pienamente integrata la responsabilità penale anche del ON, quale beneficiario di tutti gli atti illegittimi del Sindaco, per il suo ruolo partecipativo di concorrente morale e agevolatore dell'abuso, essendone pienamente e manifestamente interessato per lo svolgimento della sua attività, e contando sull'appoggio del Sindaco col quale aveva stipulato contratto di locazione proprio per l'esercizio della macelleria. 3.-Condannava entrambi gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, Comune di Poggiomarino, da liquidarsi in separata sede.
4. - La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, assolveva il beneficiario dell'atto amministrativo per non aver commesso il fatto, perché: a) il "vantaggio patrimoniale ottenuto dal
BO non fu che un naturale corollario del vantaggio ottenuto dal NI”; b) per la mancanza di conoscenza da parte dello stesso delle normative richiamate;
c) perché, infine, difettava la prova di un accordo col Sindaco;
confermava, quindi, la sentenza di primo grado nei confronti del solo NI.
2 5. - Quest'ultimo propone ricorso per cassazione facendo richiesta di annullamento della sentenza
"ai sensi dell'art. 606 lett. b e c) c.p.p., in relazione agli artt. 110 e 323 c.p.” Deduce che l'assoluzione del BO comporterebbe una illogicità motivazionale della sentenza nella parte in cui resta immutata la condanna nei suoi confronti.
6. - Quanto alla violazione urbanistica, il ricorrente afferma che, venuto a conoscenza del fatto che il ON aveva realizzato lavori senza le prescritte autorizzazioni, ne aveva data notizia, con missiva 4 aprile 1997, al vice Sindaco e al capo dell'ufficio tecnico del Comune, invitando i destinatari ad adottare i dovuti provvedimenti;
precisa che prima di tale data non era mai entrato nella macelleria pur abitando al secondo piano dell'edificio in questione, munito di due diversi ingressi.
-Osserva, inoltre, quanto al rilascio della autorizzazione sanitaria per l'inizio della attività 7.
commerciale, che il Sindaco non poteva rifiutarsi di firmare il nulla osta, trattandosi di atto dovuto
"dopo il parere favorevole del servizio veterinario di S. IU AN (...) nonché la certificazione del Distretto Sanitario (...)". Chiariva che il ON, il 18 ottobre 1984, aveva chiesto il rilascio di licenza per l'apertura di analogo esercizio in Via Ten. Losco e che poi, su segnalazione del Comune, il 5 marzo 1996, aveva richiesto la licenza per il locale di Viale Manzoni
74.
8. - Il primo motivo è sicuramente infondato. L' assoluzione del ON da parte della Corte
d'appello di Napoli nulla toglie alla connotazione illecita dei comportamenti del NI quale
Sindaco, non essendo affatto necessaria la collusione col privato nell'abuso d'ufficio quando questo si concreti (o si concreti anche) in un vantaggio per il privato medesimo.
9. - Sulla illiceità dell'agire del Sindaco, con riferimento al reato contestato, va osservato che sul
NI incombeva il fondamentale dovere di astensione cui era astretto per la sua qualifica e non poteva intervenire nel procedimento di rilascio di una licenza commerciale al ON – oltretutto illegittima, come si dirà - il quale deteneva in locazione locali di proprietà dello stesso
Sindaco, situazione che avrebbe imposto al NI di astenersi dal compiere qualsiasi atto inerente all' iter procedimentale della pratica relativa.
3 10. - D'altra parte è pacifico che quando l'abuso d'ufficio si concreti nella violazione del dovere di astensione non occorre individuare alcuna violazione di legge o di regolamento perché possa ritenersi la configurabilità del reato: nel caso, la violazione della norma si è realizzata per il solo intervento da parte dell'agente, consistente nel contributo al rilascio di un pubblico atto concessorio il quale ha permesso l'esercizio dell'attività del privato.
-Ma non basta, perché nella attività del NI si riscontrano anche le evidenziate 11.
violazioni di legge contestate, pur non necessarie, per le ragioni sopra dette, per la consumazione del reato. Anzitutto la violazione urbanistica. Il Sindaco è comunque responsabile per l'omessa vigilanza sulla attività edilizia per le violazioni che si svolgano nel territorio di sua competenza.
Specialmente in un caso in cui è più che lecito presumere - come con motivazione del tutto logica hanno ritenuto i giudici di primo grado - che il NI, abitando in loco, non potesse non accorgersi del progredire dei lavori abusivi (pur sempre richiedenti l'autorizzazione comunale, previa denuncia di inizio lavori, mai presentata) svoltisi nel novembre-dicembre 1996. Ogni tentativo del NI - particolarmente reso evidente con la memoria recante motivi aggiunti - di porre in luce che aveva fatto di tutto per denunciare i lavori abusivi una volta venutone a conoscenza (solo nel 1997), e quindi per sminuire l'intensità dell'elemento psicologico del reato (se non per eliderlo) - urta contro il principi che regolano il giudizio di legittimità nel quale la Corte di
Cassazione, in base a deduzioni che concemono il merito, non può pervenire a una diversa valutazione dell'elemento soggettivo, essendo tale esito del processo precluso dai limiti istituzionali del suo sindacato.
12. - Quanto al resto, va osservato che la licenza di commercio per l'esercizio di una macelleria non era permessa per quel locale, come rilevato nelle sentenze di primo e di secondo grado, nelle quali si sottolinea che detta licenza era stata rilasciata in violazione del relativo piano vigente nel
Comune, piano che, nella zona interessata prevedeva esclusivamente la "...rivitalizzazione di esercizi commerciali preesistenti” per una superficie massima di 35 mq., laddove nessuna attività era mai stata esercitata nel locale de quo e la superficie coinvolta veniva a risultare di molto superiore (elementi sui quali non è stata dedotta con l'impugnazione principale, nei termini di legge, nessun motivo a confutazione). 13. - Del tutto irrilevante, infine, allo scopo di escludere la responsabilità, è la circostanza che il
ON avesse richiesto svariati anni prima una licenza di commercio per locali ubicati in tutt'altra zona.
14. - Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 14 aprile 2003
II Presidente
Re نشستم Il Consigliere est.
IL CANCELLIERE C1
Lidia Scalia
Cele Depositato in Cancelleria oggi9GIU. 2003
IL CANCELLIERE C1
Beeli
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