Sentenza 21 gennaio 2011
Massime • 1
L'omessa trasmissione degli atti al PM. - nel caso di diversità del fatto rispetto a quello contestato, in assenza di una iniziativa del P.M. ex art. 516, comma primo, cod. proc. pen. - non disposta dal giudice di pace in primo grado - non può - in virtù di impugnazione della parte civile ed in mancanza di impugnazione del P.M. - essere disposta dal giudice di appello né in sede di legittimità, in quanto l'impugnazione della parte civile opera esclusivamente ai fini degli interessi civili, restando, in tal caso, preclusa l'emissione di qualsiasi provvedimento incidente sull'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2011, n. 18541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18541 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/01/2011
Dott. BEVERE NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 189
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo NT - Consigliere - N. 2779/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI ON BO N. IL 10/03/1983;
nei confronti di:
1) TR NT N. IL 07/06/1955;
avverso la sentenza n. 5/2008 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 11/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANTIS Fausto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 11 novembre 2008 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia assolutoria emessa dal giudice di pace di Gallina nei confronti di NA TE, imputata del delitto di ingiuria in danno di SI NT Boris.
Ha ritenuto il giudicante, in esito alla valutazione delle prove orali, che l'imputata avesse pronunciato le espressioni offensive nei confronti del SO quando costui non era presente: donde l'insussistenza del reato di ingiuria.
Il ricorso non ha fondamento.
Il fatto contestato nel capo d'imputazione, non contenendo alcun riferimento alla comunicazione della TE con più persone, non si prestava ad essere riqualificato ad opera del giudice ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 1; conseguentemente, essendo risultata la diversità del fatto rispetto alla contestazione, in assenza di una iniziativa del pubblico ministero ex art. 516 c.p.p., comma 1 la sola via percorribile era quella indicata dall'art. 521, comma 2 cit. cioè la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai fini del corretto esercizio dell'azione penale.
A tanto non avendo provveduto il giudice di pace in primo grado, non era dato al tribunale sopperirvi in appello, ne' è ora possibile disporre in tal senso in sede di legittimità: e ciò in quanto l'impugnazione della parte civile opera esclusivamente ai fini degli interessi civili, restando così preclusa - in assenza di impugnazione del pubblico ministero - l'emissione di qualsiasi provvedimento incidente sull'azione penale.
D'altra parte neppure sarebbe possibile addivenire all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile, atteso che una pronuncia di tal fatta darebe accesso all'accertamento di un fato diverso da quello ritualmente contestato e dunque alla violazione, per altra via, del principio di correlazione canonizzato nell'art. 521 c.p.p.. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011