Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2004, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FINVI SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 1041/2001 proposto da:
FINVI SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante VASCO FANTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato CESARE ROMANO CARELLO, difeso dall'avvocato RICCARDO CIPRIANI, giusto mandato in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1179/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 30/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/03 dal Consigliere Dott. FALCONE Giuseppe;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Finvi s.p.a. ha chiesto il rimborso della tassa sulle società pagata fino al 1992, perché ritenuta in contrasto con la Direttiva Cee n. 335/69.
Il Tribunale ha accolto la domanda della società ed ha condannato il Ministero delle Finanze al pagamento di lire 78.000.000. La Corte di Appello, invece, ha accolto parzialmente l'appello dell'Amministrazione ed ha ridotto la somma capitale a lire 47.000.000.
Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze.
Ha resistito la società con controricorso e con ricorso incidentale. Il Ministero ha proposto controricorso, e la società ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza. Il Ministero ha chiesto l'applicazione dello ius superveniens introdotto con l'art. 11 l. n. 488/98 sotto il seguente duplice profilo:
a) dalle somme versate per l'iscrizione nel registro delle imprese e per il successivo mantenimento di detta iscrizione secondo le disposizioni previgenti, che l'Amministrazione è tenuta a rimborsare perché indebite, debbono essere detratte quelle dovute secondo quanto stabilito dal citato articolo 11 l. n. 448/98;
b) la misura degli interessi sulle somme che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare viene stabilita secondo criteri diversi da quelli fissati, in via generale, dagli articoli 1 e 5 l. n. 29/1961, ma al tasso in concreto del 2,5%.
La società ha dedotto l'inammissibilità del ricorso principale in quanto carente degli elementi di fatto. Ritiene la Corte che l'eccezione è infondata poiché dal ricorso è dato capire l'oggetto del giudizio nonché quello che è accaduto nelle fasi di merito. Il ricorso principale è infondato e deve essere rigettato. Il profilo attinente alla richiesta di riduzione dei rimborsi in applicazione dell'art. 11 citato non può essere condiviso, giusta l'orientamento già espresso con le sentenze nn. 7176/99, 11473/01 e 8961/03. L'Amministrazione, richiamandosi all'articolo 11 in esame, ha chiesto in sostanza che dalle somme da rimborsare (perché ritenute incompatibili con la normativa comunitaria in quanto "non remunerative") siano "detratte" quelle dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali, nella misura stabilita nel primo comma dello stesso articolo.
Ma, qui, in questa causa, in verità si sta discutendo solo di restituzione della tassa annuale e non certo della tassa dovuta per l'iscrizione dell'atto costitutivo, o della tassa dovuta per l'iscrizione di altri atti sociali (di cui in effetti nella specie non si ha neanche notizia). Chiaramente, quindi, la pretesa dell'Amministrazione è innanzitutto inammissibile perché estranea all'oggetto del giudizio, come questo risulta delineato nell'atto introduttivo. E poi, inoltre, la pretesa relativa alla detrazione per l'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo è anche infondata poiché ammontare della tassa di che trattasi è stato stabilito dal legislatore in modo del tutto astratto e generico (nè dalla relazione al disegno di legge ne' dagli atti parlamentari risulta che esso sia stato determinato, sia pure forfettariamente in funzione dei costi dell'operazione). In un tale contesto, è evidente che non sono stati forniti elementi tali che consentano di assegnare al nuovo tributo (introdotto con l'art. 11) il "carattere remunerativo", che lo renderebbe compatibile con la normativa comunitaria. Anche il profilo relativo alla misura degli interessi non può essere condiviso, essendo la disciplina dettata dall'articolo 11 della legge n. 488/98 sicuramente incompatibile con le norme comunitarie, come è
stato già deciso di recente (cfr. Cass. sent. n. 8961/03). E invero, il tasso di interesse stabilito dalla norma denunciata è sensibilmente inferiore a quello fissato, in via generale, dall'art. 5 l. n. 29/ 1961 per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute. In questo modo, è stata prevista una disciplina meno favorevole di quella prevista in via generale per la ripetizione di quanto pagato in più dal contribuente, disciplina che contrasta con il principio secondo il quale "osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario..... a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi" (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 10.9.2002, C-216/99 e C-222/99). Con il primo morivo del ricorso incidentale la società ha dedotto violazione di legge (art. 11 l. n. 448/98 e artt. 1 e 5 l. n. 29/1961) in quanto la Corte di Appello "avrebbe dovuto applicare lo ius superveniens coordinandolo con la normativa vigente, previa disapplicazione delle disposizioni di diritto interno in contrasto con la normativa comunitaria". Più in particolare, mentre in appello ha chiesto sia pure in via gradata l'applicazione del citato art. 11, in sede di ricorso in Cassazione ha chiesto invece la disapplicazione dello stesso art. 11.
Con il secondo motivo ha dedotto omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia sul presupposto che la Corte avrebbe dovuto riconoscere gli interessi al tasso previsto dalla legge n. 29/1961 e con decorrenza "dal dovuto al saldo". Ritiene la Corte che i mezzi sono palesemente inammissibili in quanto:
a) il primo, relativo alla inapplicabilità dell'art. 11 l. n. 448/98, esprime una carenza di interesse dal momento che lo ius superveniens (pur invocato in appello dalla società in via gradata) in questa sede è stato ritenuto inapplicabile, tanto che il ricorso principale dell'amministrazione sul punto è stato rigettato;
b) il secondo, relativo alla decorrenza degli interessi, è stato formulato in violazione del principio di autosufficienza del ricorso poiché, a fronte di una affermazione molto puntuale e precisa della sentenza impugnata (secondo la quale gli interessi "sono stati riconosciuti proprio a decorrere dalla domanda giudiziale, onde il motivo che concerne tale statuizione e che deduce che tale deve essere la decorrenza, è inammissibile per difetto di interesse"), la società non ha indicato l'atto nel quale ha chiesto una espressa, specifica e diversa decorrenza (dalla domanda amministrativa), dovendosi a questo proposito ritenere che l'espressione usata "dal dovuto al saldo" è estremamente generica.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta il principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 7 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004