Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 38806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38806 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Composta da
FILIPPO CASA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
-Presidente-
STEFANO APRILE
AN DI GIURO AE GI
LE CA
- Relatore -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38806/2025 Roma, li, 01/12/2025
Sent. n. sez. 2591/2025 CC-23/09/2025
R.G.N. 19163/2025
5579e74be9f7aac3- Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: e960da3e776717a
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
SENTENZA
SS IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'Appello di Napoli vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
vista la memoria difensiva del 20 settembre 2025 con cui sono stati ribaditi i contenuti essenziali del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa, in rito abbreviato, dal GUP del Tribunale di Napoli in data 28 giugno 2023, SS IO è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 604 bis, commi primo e terzo, cod. pen. per le condotte compiutamente descritte nel capo di imputazione. Ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 414 cod. pen. ed applicata la riduzione di pena per il rito, l'imputato è stato condannato alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 12 dicembre 2024, ha confermato il giudizio di responsabilità con riduzione del trattamento sanzionatorio (pena inflitta pari ad anni uno e mesi 4 di reclusione).
2. La vicenda oggetto di giudizio va inquadrata in un più ampio contesto investigativo realizzato mediante in una serie di attività tecniche di intercettazione (telefonica, telematica e ambientale), in seguito riscontrate da documenti e materiali vari oggetto di sequestro durante le perquisizioni. Le indagini citate hanno dato prova - secondo i giudici del merito-dell'esistenza di un gruppo antisemita, negazionista, filonazista e suprematista attivo sul territorio nazionale, denominato Ordine Naturale di Hagal, finalizzato all'eversione dell'ordine democratico ed alla istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale ed etnica. Tale gruppo, fondato e presieduto da OL IO, si caratterizza per una struttura verticistica, con un'evidente 'subalternità' degli aderenti all'ordine di Hagal rispetto ai suoi fondatori 'illuminati'. Per l'ingresso all'interno dell'organizzazione veniva richiesta una previa approvazione, il pagamento di una quota di iscrizione e lo svolgimento di un rituale iniziatico.
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: AE GI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
Le indagini della polizia giudiziaria hanno dato conto di un segmento operativo di tale associazione, con il compito di preparare un'azione diretta, anche violenta, per realizzare un progetto politico di contrasto alle istituzioni democratiche. È in un simile contesto che va inquadrata la presenza di soggetti addestrati all'uso di armi e alle tecniche di offesa e difesa di tipo militare (ST GI e RA TO, soggetti vicini, tra l'altro, al famigerato battaglione Azov) i quali avevano a disposizione armi ed esplosivi.
3. Durante lo svolgimento di tali indagini, è venuta in rilievo la figura di SS IO, già condannato per i reati di resistenza e lesioni a P.U., rapina, estorsione, violenza sessuale, sequestro di persona e stupefacenti, e soggetto ritenuto vicino ad organizzazioni di estrema destra, considerata anche la presenza di un tatuaggio sul suo braccio destro raffigurante il Sole Nero nazista. L'odierno ricorrente non è stato ritenuto un intraneus all'organizzazione ex art. 270-bis cod. pen., ma solamente prossimo ad alcuni esponenti dell'Ordine di Hagal. Per quanto attiene al quadro probatorio a carico, viene in rilievo una e-mail inviata dal SS al già citato OL IO, contenente del materiale negazionista dell'Olocausto, attività che è idonea a dimostrare la vicinanza dell'imputato con esponenti di associazioni sovversive, ma non è penalmente rilevante, non configurando di per sé il reato di propaganda o istigazione. Ad integrare simili condotte è stata, piuttosto, la pubblicazione sul social network "Facebook" di diversi post, contenenti tematiche antisemite e negazioniste. Perlopiù, trattasi di ricondivisione di contenuti già pubblicati da IN EL (esponente di rilievo dell'Ordine di Hagal), sotto lo pseudonimo EL I". Vengono in rilievo espliciti rinvii e citazioni agli scritti di OB SS EN (saggista noto per i suoi lavori negazionisti dell'Olocausto), alcuni precetti di AV NE (teorico statunitense della resistenza bianca, che ha coniato i cd. Ottantotto precetti, ossia una raccolta di 88 leggi seguite da neonazisti e sostenitori del potere bianco, atte a salvare la supremazia della razza ariana) ed una foto della prima pagina della rivista "L'Espresso" con il titolo "I nazisti tra di noi", in cui veniva trattata dal punto di vista giornalistico l'attività di indagine in questione, accompagnate da commenti di altri soggetti che suggeriscono che anche l'attenzione mediatica sia il risultato di un complotto sionista.
4. La Corte di merito, nel confermare il giudizio di responsabilità, ribadisce che, se non integra il delitto di propaganda lo scambio privato di messaggi o e-mail, in quanto privi del requisito necessario della diffusività, lo integra invece la pubblicazione su social network di materiali di chiaro contenuto negazionista o discriminatorio. Viene altresì negata l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essendosi ritenuto che la condotta dell'imputato (negazione dell'esistenza delle camere a gas, dell'uccisione sistematica degli ebrei e dell'autenticità del diario di Anna Frank, oltre alla condivisione di alcuni dei c.d. 88 precetti) ha arrecato al bene tutelato un danno di consistente entità, considerato anche il mezzo di propaganda prescelto, dotato di capacità diffusive potenzialmente incontrollabili. Parzialmente accolti sono stati i motivi di appello sulla dosimetria della pena, mentre è stato respinto quello sulle attenuanti generiche, ritenuta l'assenza di elementi di segno positivo in favore del ricorrente, e non valutate come sufficienti le dichiarazioni parzialmente ammissive rese in primo grado, poiché non risultate dettate da sincera resipiscenza.
5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - SS IO.Il ricorso è affidato a tre motivi, accompagnati da una premessa sul percorso motivazionale della sentenza, ritenuto dalla difesa viziato sia in relazione all'affermazione di
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Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f7aac3- Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: e900da3e776717a Firmato Da: AE GI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
penale responsabilità dell'imputato che in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto.
5.1. Al primo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 604-bis cod. pen. Secondo la difesa il ricorrente non avrebbe aderito ad una comunità virtuale o ad una pagina Facebook di matrice negazionista, ma si sarebbe limitato a condividere, sul proprio profilo personale, la prima pagina di un quotidiano di tiratura nazionale, già di per sé dotato di elevata e lecita diffusione. Di conseguenza, la condotta contestata non avrebbe in alcun modo contribuito ad una maggiore diffusione di un contenuto rispetto a quella già propria del quotidiano. A ciò deve aggiungersi che la condivisione del post da parte del SS non è stata accompagnata da alcun commento che potesse rimandare ad un'interpretazione negazionista o comunque discriminatoria. Dunque, difettano, in tesi difensiva, gli elementi costitutivi del reato, e comunque la condotta appare priva di offensività in concreto.
5.2. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge, in relazione alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. In particolare, la Corte di merito avrebbe erroneamente fatto riferimento ai soli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestato (ossia il mezzo di propaganda utilizzato e il contenuto odioso dei posti pubblicati), quando avrebbe dovuto piuttosto fare applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Inoltre, ad opinione del ricorrente, i giudici del gravame avrebbero dovuto valutare la limitatissima offensività comportata da un'unica condotta di diffusione rivolta ad un pubblico quantomai ridotto, considerato che il SS non aveva molte persone tra i contatti su Facebook.
5.3. Al terzo motivo si deducono erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa la Corte di Appello non avrebbe esposto le ragioni per cui non ha valutato le dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato come un segnale di resipiscenza. I Giudici, inoltre, si sarebbero limitati a fare riferimento ad un supposto quadro probatorio già granitico, senza specificare quali fossero le emergenze probatorie di carattere così indiscutibile da rendere ininfluenti le ammissioni rese dall'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
2. Quanto al primo motivo, va rilevato che il profilo di critica muove - come ben osservato dal Procuratore Generale da una erronea ricognizione dei contenuti delle decisioni di merito, atteso che ad integrare la condotta non è stato un unico post (quello raffigurante la copertina di un settimanale), ma una pluralità di pubblicazioni di scritti dai contenuti negazionisti, ripresi dalla bacheca Facebook di altro soggetto. Dunque, va rilevata la genericità del motivo, fonte di inammissibilità, per assenza di confronto con i reali contenuti della decisione di merito. D'altro canto, per dovere di completezza espositiva, va ribadito che i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte enunciati nella presente sede di legittimità, secondo cuiintegra il reato di cui all'art. 604-bis, comma secondo, cod. pen., l'adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme "social", di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l'inserimento di "like" e il rilancio di "post" e dei correlati commenti, per l'elevato
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Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f7aac3- Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: e900da3e776717a Firmato Da: AE GI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall'algoritmo di funzione dei "social network", che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti (Sez. 1, n. 4534 del 6/12/2021, [...]).
3. Quanto al secondo motivo, ne va dichiarata la manifesta infondatezza. Nell'esaminare e nel respingere la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. i giudici del merito hanno espresso un congruo apprezzamento del disvalore del fatto, non rivalutabile nella presente sede di legittimità. Ciò in ragione del fatto che in una fattispecie di reato tesa ad incriminare la propaganda di un pensiero negazionista e antisemita non è indifferente il mezzo» prescelto, qui rappresentato da un canale di diffusione ampio e incontrollabile. Non può pertanto accedersi alla tesi difensiva del limitato pregiudizio ai valori protetti, oggetto di mera riproposizione in questa sede.
4. Analogamente, va rilevata la manifesta infondatezza del terzo motivo. Il ricorrente è gravato da precedenti di non scarso rilievo, il che influisce - come si è evidenziato in sede di merito - sul giudizio negativo in punto di personalità, né le circostanze concrete del fatto hanno evidenziato un profilo di meritevolezza verso una attenuazione del trattamento sanzionatorio, come pure congruamente affermato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 23/09/2025
Il Consigliere estensore AE GI
Il Presidente
FILIPPO CASA
5579e74be9f17aac3- Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: e900da3e776717a
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: AE GI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 62e1ca0526765bd4