Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI Francesco - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZE NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ARRIGO ALLEGRI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA, in persona del Presidente pro tempore Dr. Andrea Borri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLLINA 36, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO GIUFFRÈ, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MASSIMO RUTIGLIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 447/00 del Giudice di pace di PARMA, emessa il 29/05/00 e depositata il 30/05/00 (R.G. 3384/99);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/09/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione regolarmente notificata AL NO conveniva in giudizio, avanti il giudice di pace di Parma, l'Amministrazione Provinciale di Parma, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 1.600.000, oltre interessi, rivalutazione e spese. Esponeva l'istante che, essendo stato contravvenzionato dai Vigili Provinciali di Parma in data 26.10.96, per infrazione alla legge sulla caccia, con conseguente sequestro dell'arma, aveva dovuto sopportare le conseguenti spese del giudizio penale, conclusosi con sentenza assolutoria del pretore di Parma, perché il fatto non costituisce reato, sborsando la precisata somma all'avv. Oscar Caroselli, come da tre fatture che esibiva;
aveva, quindi, inutilmente chiesto il rimborso della stessa somma alla convenuta Amministrazione.
L'Amministrazione convenuta, regolarmente costituitasi resisteva all'avversa pretesa.
Il giudice adito con sentenza n. 447/00, depositata il 30 maggio 2000, rigettava la domanda attorea condannando l'istante alle spese di giudizio.
Per la cassazione della decisione ricorre il Calzetta, esponendo due motivi, cui resiste con controricorso l'Amministrazione Provinciale di Parma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia,in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.,censura la sentenza impugnata, per aver circoscritto la responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Parma in ordine al fatto illecito dei dipendenti, costituito dalla denunzia di un reato perseguibile d'ufficio, risultata infondata, alla sola ipotesi della calunnia.
Sostiene il ricorrente che i verbalizzanti, per loro stessa ammissione, erano consapevoli della carenza della segnaletica di divieto di caccia nella zona e, ciò nonostante, "in totale mala fede" avevano inoltrato la denunzia nei suoi confronti;
che, comunque, tale carenza di segnaletica era imputabile alla stessa Amministrazione Provinciale.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Ed invero, l'impugnata sentenza rispetta i limiti del giudizio di equità necessario, avendo fornito adeguata motivazione della decisione adottata. Trattandosi di controversia di valore inferiore alla originaria somma di L. 2.000.000, la relativa sentenza è impugnabile solo per violazione di norme processuali o sovraordinate o per carenza assoluta di motivazione.
Il vizio motivazionale è da escludersi nel caso di specie, avendo il giudice di pace specificamente osservato: "...... il fatto addebitato al AL è stato provato nella sua materialità (come si legge nella sentenza penale) essendo stato lo stesso assolto, per insufficienza di prove sull'elemento soggettivo." È appena il caso di rilevare che la seconda parte del motivo di ricorso è inammissibile, perché introduce una modificazione non consentita dell'originaria causa paetendi.
Le spese del presente giudizio possono ritenersi compensate fra le parti, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004