Sentenza 8 ottobre 1999
Massime • 1
È atto idoneo a determinare, nel procedimento pretorile, l'interruzione del corso della prescrizione, quello emesso dal pubblico ministero e trasmesso al pretore con la richiesta di indicazione della data dell'udienza, completo delle generalità dell'imputato e del capo di imputazione, e purché di data certa. La certezza della data, peraltro, non necessariamente deriva dalla attestazione dell'ausiliario che assiste il pubblico ministero, ma può essere desunta anche dall'attestato del deposito dell'atto nella cancelleria del pretore (Fattispecie nella quale la S.C., pur mancando la sottoscrizione dell'ausiliario del p.m.,ha ritenuto di poter desumere la data certa, ai fini della interruzione della prescrizione, dal timbro di ricezione apposto sull'atto del p.m. da parte della pretura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/1999, n. 12157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12157 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Presidente del 08.10.1999
1.Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARZANO FRANCESCO " N.2488
3.Dott. SEPE PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. ROMIS VINCENZO rel. " N.25680/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di BRESCIAnei confronti di:
DE RO DO N. IL 21.12.1959
NI TR N. IL 07.03.1958
avverso sentenza del 17.04.1998 PRETORE di BRESCIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per l'annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con sentenza in data 17/4/1998 il OR Circondariale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di DE RO OM e NI ET in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 c.p., commesso il 29/10/1992, perché estinto per prescrizione,
previa concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. valutate prevalenti rispetto alla aggravante ed alla recidiva contestate. Il giudicante osservava che, dalla data del commesso reato, alcun atto interruttivo della prescrizione era intervenuto, essendo stato emesso il decreto di citazione a giudizio il 15/12/1997, allorché erano già decorsi i termini di prescrizione (cinque anni) per il reato in oggetto con riferimento alla pena edittale prevista in conseguenza del giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti rispetto alle aggravanti;
il OR riteneva altresì priva di pregio l'eventuale osservazione che la richiesta della data di udienza per il dibattimento, nonché lo stesso decreto di fissazione dell'udienza, risultavano emessi nel quinquennio, trattandosi, a suo avviso (in conformità alla prevalente giurisprudenza della Cassazione) di atti prodromici al decreto di citazione, privi di effetto ai fini della interruzione della prescrizione. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia, censurando l'impugnata decisione per violazione di legge, sul rilievo che avrebbe errato il OR nel non tener conto che in data 8/11/996, allorquando il termine di prescrizione era ancora in corso, il P.M. aveva sottoscritto il decreto di citazione a giudizio, con la richiesta al OR della fissazione dell'udienza dibattimentale, atto che avrebbe interrotto fa prescrizione in quanto ricompreso tra quelli indicati nell'art.160 del codice penale per i quali non è richiesta la notifica per dimostrare la persistenza dell'interesse punitivo dello Stato. Sostiene il ricorrente, in particolare, che, nella concreta fattispecie, la mancanza del timbro della segreteria, attestante la data del deposito dell'atto del P.M., dovrebbe ritenersi del tutto irrilevante in presenza del timbro della Pretura di ricezione della detta richiesta (sulla prima pagina dell'atto), con la data del 12/1/1996 (momento in cui non era ancora decorso il quinquennio per la prescrizione), nonché dello stesso provvedimento del OR, in data 3/7/1996 (ancora utile ai fini dell'interruzione della prescrizione), di fissazione dell'udienza.
MOTIVI DELA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione, secondo l'orientamento affermatosi, dopo una iniziale oscillazione, come decisamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità ("ex plurimis", Sez. 3, N. 1 971/97, RV. 206947) - in linea con il principio sancito in materia anche dalle Sezioni Unite (sent. 31 marzo 1994, P.M. in proc. Munaro ed altro, RV. 196575) - occorre aver riguardo al momento dell'emissione di uno degli atti indicati nell'art. 160 c.p. e non a quello della sua eventuale notificazione. Detto principio trova dunque applicazione anche con riferimento al decreto di citazione a giudizio, trattandosi di atto ricompreso tra quelli elencati nel citato art. 160 del codice penale;
ed infatti, con riferimento alla specifica ipotesi del decreto di citazione nel giudizio pretorile, le Sezioni Unite (Ud. Pubb. 28/10/1998, P.M. c/ET ed altri) hanno enunciato il principio secondo cui "nei procedimenti pretorili, il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione - che deve individuarsi in quella in cui l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, secondo quanto prevede l'art. 555, comma 1 lett. h) del codice di rito - e non già dalla data della sua notificazione". Ma già in precedenza si era affermato come prevalente, nella giurisprudenza di legittimità, l'orientamento favorevole ad individuare il momento interruttivo della prescrizione, nel procedimento pretorile, nella emissione del decreto di citazione, prescindendo dalla sua notifica.
A questo punto si rendono necessarie alcune considerazioni e precisazioni in ordine alla peculiare questione relativa all'individuazione di quello che è il momento in cui deve considerarsi "emesso" dal P.M. il decreto di citazione, con conseguente interruzione della prescrizione. La questione è stata in più occasioni affrontata da questa Suprema Corte ed in proposito è stata quasi sempre seguita la tesi secondo cui ai fini dell'interruzione della prescrizione è necessario che l'atto in parola sia completo di tutti i requisiti richiesti dall'art. 555 c.p.p., ivi compresa la sottoscrizione, non soltanto del pubblico ministero, ma anche dell'ausiliario che lo assiste. Orbene, il Collegio - peraltro ben consapevole che detto orientamento risulta confermato, sia pure con argomentazioni concernenti profili esaminati in termini di "obiter dictum,", anche dalle Sezioni Unite nel contesto della motivazione della già citata sentenza ET - ritiene di non poter aderire a tale indirizzo interpretativo e di dover quindi ribadire, dopo aver ulteriormente approfondito l'esame della questione, la tesi già sostenuta da questa stessa Sezione (Sent. N. 2912/99, ud. 24/2/1999, P.M. in proc. Parma, RV. 213541) secondo cui l'atto emesso dal P.M. e trasmesso al OR con la richiesta dell'indicazione della data dell'udienza, completo delle generalità dell'imputato e del capo di imputazione, e purché di data certa (desumibile, peraltro, non necessariamente attraverso la certificazione che deriva dalla sottoscrizione dell'ausiliario, ma anche "aliunde"), deve ritenersi idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.
Diversi sono gli argomenti che militano a favore di siffatta tesi. La prescrizione comporta l'estinzione del reato in quanto conseguenza dell'inerzia dello Stato il quale, durante tutto il tempo stabilito dalla legge per l'affermazione della volontà punitiva, dimostra disinteresse nel perseguire l'illecito commesso e nel punirne l'autore. L'interruzione della prescrizione costituisce, pertanto, l'effetto di talunì atti individuati dal legislatore come idonei a costituire inequivocabile manifestazione della volontà dello Stato di perseguire l'illecito; tant'è che, proprio in considerazione del valore oggettivo di tali atti, anche la loro eventuale nullità non impedisce l'interruzione della prescrizione (come costantemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità).
Tra quelli elencati nell'art. 160 c.p., come atti idonei ad interrompere la prescrizione - con specifico riferimento alla fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari - figurano in particolare, per quanto concerne il procedimento davanti al Tribunale, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ed il decreto che dispone il giudizio, e, per quel che riguarda il procedimento davanti al OR, il decreto di citazione a giudizio. Dunque, il legislatore, in relazione al procedimento davanti al Tribunale, ha individuato - nel periodo intercorrente tra la chiusura delle indagini preliminari ed il giudizio - ben tre momenti cui ricondurre l'effetto dell'interruzione della prescrizione quale conseguenza della manifestazione della volontà punitiva dello Stato, attribuendo efficacia in tal senso anche alla sola richiesta del P.M. di rinvio a giudizio: sicché gli effetti negativi del decorso del tempo, ai fini della prescrizione, dal momento della chiusura delle indagini preliminari fino al decreto che dispone il giudizio, risultano validamente neutralizzati dall'efficacia interruttiva riconosciuta alla richiesta di rinvio a giudizio ed al decreto di fissazione dell'udienza preliminare;
con riferimento al medesimo arco temporale, in relazione al procedimento davanti al OR (alla cui competenza, giova sottolinearlo per quanto di seguito ancora si dirà, appartengono reati per i quali sono stabiliti termini di prescrizione anche più brevi rispetto a quelli previsti per i reati che rientrano nella competenza del Tribunale), il legislatore ha indicato il "decreto di citazione a giudizio". E, per quel che riguarda le caratteristiche che connotano il processo formativo di tale atto, si ritiene - pur nella consapevolezza del diverso pensiero espresso sul punto dalle Sezioni Unite nella sentenza ET in relazione all'"obiter dictum" cui si è accennato - che non possa negarsi allo stesso la natura di atto a formazione progressiva, trattandosi di atto che viene a compimento attraverso passaggi ed adempimenti, nonché uffici (P.M. e OR), diversi, ciascuno con propria autonomia;
ed appare opportuno rilevare che, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche laddove è stata negata efficacia interruttiva della prescrizione all'atto trasmesso dal P.M. al OR per l'indicazione della data del dibattimento, non di rado è stata a tale atto parimenti riconosciuta la natura di atto a formazione progressiva (così, Sez. 5, N. 2658/99, P.M. in proc. Reccani, RV. 213634; Sez. 6, N. 8120/98, imp. Cordì, RV. 211374). Il diverso orientamento, circa la natura dell'atto "de quo", sembra muovere dal presupposto - espressamente sottolineato in talune decisioni (Sez. 5, N. 2910/98, P.M. in proc. Costa, RV. 212616) nonché nella citata sentenza ET delle Sezioni Unite - che la richiesta, avanzata dal P.M. al OR, dell'indicazione della data dell'udienza per il giudizio costituisca "atto interno": ma tale assunto, pur nel meditato esame delle considerazioni svolte dalle Sezioni Unite, non appare condivisibile ove si consideri che detta richiesta passa da un ufficio (quello del P.M.), ad un altro (quello del OR), diverso ed autonomo, per poi ritornare all'ufficio di partenza;
sicché appare difficile definire Interno" un atto che, nel momento in cui viene dal P.M. trasmesso al OR - uscendo anche materialmente, e sia pure provvisoriamente, dalla disponibilità dell'organo requirente - va sicuramente "all'esterno" rispetto all'ufficio del P.M. stesso. Deve infine osservarsi, ancora con riferimento a quelle che sono le differenze in ordine alle facoltà attribuite dalla legge al P.M. a chiusura delle indagini preliminari nei diversi procedimenti, che il P.M. - ove non intenda presentare richiesta di archiviazione e voglia quindi che si proceda ulteriormente a carico del soggetto ritenuto responsabile del reato - nel procedimento davanti al Tribunale deposita nella cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.), mentre nel procedimento davanti al OR presenta al G.I.P. richiesta di decreto penale di condanna ovvero emette decreto di citazione (art.554 c.p.p.). Tutto ciò premesso, deve ritenersi che, con l'espressione "decreto di citazione", il legislatore, ai fini dell'interruzione della prescrizione, abbia inteso riferirsi all'atto, ovviamente completo delle generalità dell'imputato e con l'enunciazione del capo di imputazione, "emesso" dal P.M. e quindi trasmesso al OR per l'indicazione della data dell'udienza. Quale altra espressione invero, se non "decreto di citazione", avrebbe potuto usare il legislatore per riferirsi ad un atto così confezionato - certamente rivelatore della volontà punitiva dello Stato e quindi sostanzialmente idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto in sintonia con la "ratio" dell'interruzione della prescrizione - con riferimento al procedimento pretorile in relazione al quale non sono previste ne' la richiesta di rinvio a giudizio ne' il decreto di fissazione dell'udienza preliminare che, nel procedimento davanti al Tribunale, pur producono l'effetto di interrompere il corso della prescrizione? Nella fase delle indagini preliminari il P.M. è certamente titolare dell'interesse statale alla punizione dell'illecito, ed è innegabile che egli manifesta chiaramente la sua volontà, in tal senso, allorquando chiede al OR - con una formale richiesta, sottoscritta e contenente le generalità dell'imputato e la completa enunciazione del capo di imputazione (dunque, per certi versi sostanzialmente corrispondente alla richiesta di rinvio a giudizio prevista per il procedimento davanti al Tribunale) - la fissazione dell'udienza per il procedimento a carico della persona che vuole perseguire: ed allora, non è dato cogliere la ragione per la quale si dovrebbe far dipendere da altro organo (il OR) la durata (eventualmente anche lunga) del tempo che, negandosi efficacia interruttiva all'atto del P.M., continuerebbe - dalla trasmissione dell'atto stesso, dall'ufficio del P.M., fino alla sua restituzione da parte del OR - a far maturare la prescrizione, vanificando quella volontà punitiva pur dal P.M. chiaramente manifestata. Verificandosi una tale situazione, ne deriverebbe la conseguenza (in palese contrasto con la "ratio" ispiratrice dell'interruzione della prescrizione) che, mentre nel procedimento davanti al Tribunale la eventualità appena prospettata risulta scongiurata dall'efficacia interruttiva della richiesta di rinvio a giudizio e dal decreto di fissazione dell'udienza preliminare, risulterebbe viceversa ancor più concreto il rischio di prescrizione proprio per quei reati di competenza pretorile per i quali sono stabiliti termini brevi di prescrizione. Le argomentazioni predette appaiono avvalorate dal fatto che anche il semplice invito a presentarsi al P.M. per rendere l'interrogatorio - che all'evidenza appare certamente meno significativo ed incisivo, sotto il profilo della volontà punitiva, rispetto all'atto con il quale il P.M. chiede la fissazione della data perché sia celebrato il dibattimento a carico dell'imputato - risulta inserito nell'art.160 c.p. tra gli atti che (sin dalla foro emissione, come ormai pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza di legittimità) sono idonei ad interrompere la prescrizione;
e, a tal proposito, va segnalato che, attraverso una operazione parimenti interpretativa, questa Corte ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione all'interrogatorio dell'indagato eseguito dalla polizia giudiziaria su delega del P.M., ritenendo al riguardo che "la funzione dell'interrogatorio dell'indagato, anche se delegato alla P.G., segni comunque un momento dell'interruzione dell'inerzia dell'inquirente nello svolgimento delle indagini e quindi del corso della prescrizione, a nulla rilevando che l'art. 160 cod. pen. non sia stato modificato prevedendo anche l'ipotesi dell'interrogatorio delegato fra i casi di interruzione della prescrizione" ( Sez. 6, N. 144/99, P.M. in proc. Dogali ed altri, RV. 212796). Quanto ai requisiti elencati nell'art. 555 c.p.p., si osserva che gli stessi attengono al contenuto ed alla validità del decreto di citazione quale atto che costituisce esercizio dell'azione penale nonché valida "vocatio in jus", che è cosa diversa dall'interruzione della prescrizione;
onde la mancanza di taluni di essi non assumerebbe alcun rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione, essendosi ormai consolidato, attraverso numerose decisioni di questa Suprema Corte, il principio secondo cui la nullità di uno degli atti elencati nell'art. 160 cod. pen. non impedisce l'interruzione del corso della prescrizione;
e, con specifico riferimento alla mancanza della data del dibattimento, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità è stato precisato che un decreto di citazione a giudizio, emesso dal P.M. presso la Pretura Circondariale quando il termine di prescrizione sia ancora in corso, anche se privo della indicazione della data del dibattimento (e, pertanto, nullo) comporta la interruzione della prescrizione stessa (Sez. 5, N. 1387/99, ud. 9/12/98, P.M. in proc. VE B. ed altri, RV. 212435).
Tutte le predette considerazioni inducono a ritenere, in definitiva, che allorquando il legislatore ha indicato il decreto di citazione a giudizio tra gli atti interruttivi della prescrizione - con riferimento al giudizio pretorile in cui non è prevista l'udienza preliminare preceduta dalla richiesta di rinvio a giudizio - ha inteso riferirsi, ai fini dell'interruzione della prescrizione, non soltanto, in termini di esclusività, all'atto "formalmente" completo di tutti i requisiti (richiesti dall'art. 555 c.p.p. ai fini dell'esercizio dell'azione penale e per una valida "vocatio in jus"), ma, come sopra già si è avuto modo di anticipare, evidentemente anche a quello (contenente le generalità della persona nei cui confronti si intende procedere e l'enunciazione del capo di imputazione) "emesso" dal P.M. e trasmesso al OR per l'indicazione della data per il dibattimento: trattasi di atto che deve ritenersi ricompreso nella nozione concettuale e "sostanziale" di decreto di citazione a giudizio, "emesso" dal P.M. per manifestare quella volontà punitiva dello Stato che, giova ribadirlo, costituisce la comune "ratio" di tutti gli atti cui la legge attribuisce efficacia interruttiva del corso della prescrizione. Una diversa interpretazione comporterebbe altresì una ingiustificata ed irrazionale disparità, con riferimento all'interruzione della prescrizione, nel giudizio davanti al Tribunale ed in quello pretorile, pur in presenza di atti di impulso del P.M. (in quel momento titolare del diritto ad esercitare la pretesa punitiva dello Stato) espressione di una identica volontà punitiva nell'uno (richiesta di rinvio a giudizio) e nell'altro caso ("emissione" del decreto di citazione e trasmissione dell'atto al OR per la fissazione dell'udienza per il giudizio).
Non resta che accennare, per completezza, alle argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite nella sentenza ET - laddove è stato affermato che il decreto di citazione emesso dal P.M., ai fini dell'efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere anche la sottoscrizione dell'ausiliario (presumibilmente anche e soprattutto quale certificazione dell'autenticità della data) - con riferimento alla prassi grazie alla quale, accedendo alla tesi interpretativa sostenuta da questo Collegio, potrebbero risultare sufficienti, per l'interruzione della prescrizione, meri atti interni quali la sottoscrizione del P.M. ed il semplice deposito dell'atto in segreteria. Orbene, intanto non può sottacersi che analoga diffidenza potrebbe sorgere anche nei confronti dell'invito a presentarsi al P.M. per rendere interrogatorio, atto che pure ha efficacia interruttiva del corso della prescrizione sin dalla sua "emissione" e quindi in un momento in cui è, sicuramente, ancora "all'interno" dell'ufficio del P.M. stesso. Ma, per quel che concerne l'atto che in questa sede interessa, obiezioni e preoccupazioni di tal genere possono ritenersi evidentemente ed agevolmente superate dovendo ovviamente richiedersi, quale condizione essenziale ed assolutamente necessaria ai fini dell'interruzione della prescrizione (in ordine alla quale assume rilievo decisivo il momento cronologico), quella della certezza della data di trasmissione dell'atto dal P.M. al OR (peraltro, in mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il P.M., ben desumibile anche dall'attestato del deposito dell'atto nella cancelleria del OR, ufficio diverso da quello del P.M. ed estraneo ad esso), come già precisato da questa Sezione con la sentenza (P.M. in proc. Parma) in precedenza citata.
Tutto ciò premesso, si osserva che nella concreta fattispecie il corso della Prescrizione era stato dunque interrotto dalla emissione, da parte del P.M. in data 8/1/1996, dell'atto (completo delle generalità dell'imputato da citare a giudizio e con l'enunciazione del capo di imputazione) trasmesso al OR con la richiesta della fissazione della data per il dibattimento, poi fissato dal OR (per l'udienza del 17 aprile 1998) con provvedimento del 3 luglio 1996 (e cioè dopo circa sei mesi dalla ricezione dell'atto). Quanto alla certezza della data di emissione dell'atto "de quo", pur mancando accanto alla sottoscrizione del P.M. quella dell'ausiliario, si osserva che - dal timbro di ricezione apposto sull'atto - risulta che il provvedimento stesso pervenne in Pretura il 12 gennaio 1996:
ciò sta a dimostrare inequivocabilmente che a tale data l'atto era stato a "emesso" (nel significato del termine quale in precedenza precisato) dal P.M., era sicuramente uscito dall'ufficio di quest'ultimo ed aveva pertanto determinato, sulla scorta di tutte le considerazioni dianzi svolte, l'interruzione della Prescrizione, il cui termine ordinario (cinque anni in virtù del giudizio di Prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti) sarebbe scaduto infatti, senza l'intervento di atti interruttivi, solo il 29 ottobre 1997.
L'impugnata sentenza deve essere conseguentemente annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Brescia in composizione monocratica.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 1999