Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta semplice (art. 217 L. fall.) la condotta del consigliere di amministrazione di società di capitali che abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, essendo irrilevante che sia stato in carica per un breve periodo, che non abbia avuto deleghe operative e che la società fosse dotata di collegio sindacale, in quanto l'accettazione della carica di consigliere di amministrazione comporta comunque l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 2932 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2015, n. 4791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4791 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
47 9 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Presidente - N. 3215/2015 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere - N. 47784/2014 Dott. ROSSELLA CATENA Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA FE N. IL 14/09/1943 avverso la sentenza n. 6237/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 25/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Francesco Salzano ha concluso LUCACIACCIA IN SOST chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il difensore della parte civile avv. Madia Nicola ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2014 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 28 novembre 2008, riqualificando il fatto originariamente contestato quale violazione dell'art. 217 comma 2 L.F., dichiarava non doversi procedere nei confronti di FE MA per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. L'imputato era stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 216 comma 1 primo n.1 e 2 e 223 L.F. in relazione al fallimento della IFE s.p.a. del quale era stato componente del Consiglio di Amministrazione dal 12.5.1999 al 20.4.2000. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo quale unico motivo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Dalle prove acquisite agli atti del processo sarebbe stato dimostrato che il sig. MA, in considerazione della brevissima durata del suo incarico quale componente del C.d.A. della società fallita, non avrebbe avuto la possibilità di verificare le scritture contabili, né vigilare sulla loro tenuta essendo rimasto completamente estraneo al processo di elaborazione della contabilità e della formazione del bilancio, avendo ricoperto la propria carica in un periodo successivo all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.1998 ed essendo cessato in epoca precedente all'approvazione del successivo bilancio di esercizio. Né peraltro risulterebbe acquisita la prova della partecipazione dell'imputato alle riunioni del C.d.A. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. L'esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione della Corte d'Appello di Roma sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza nella valorizzazione degli elementi in base ai quali è stata ritenuta la sussumibilità della condotta dell'imputato nella fattispecie di bancarotta semplice documentale. La Corte territoriale, nell'escludere il dolo dell'imputato, così derubricando il reato originariamente ascritto al medesimo, ha correttamente evidenziato la rimproverabilità allo stesso della mancata alla incompleta e confusa tenuta della contabilità aziendale della società fallita I.F.E. s.p.a.. A tal proposito, va osservato in punto di diritto che, premesso che questa Corte ha già avuto modo di statuire che risponde del reato di bancarotta semplice (art. 217 L. fall.) l'amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell'azienda esclusivamente riconducibile all'amministratore di fatto abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il - controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, poiché l'accettazione della 2 carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome, comporta l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 2932 cod. civ.. (Sez. 5, n. 31885 del 23/06/2009 - dep. 04/08/2009, Mazzara e altro, Rv. 244497), ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla posizione del Consigliere del Consiglio di Amministrazione di una società di capitali che si sia disinteressato della gestione ed abbia omesso ogni controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. Né infine l'imputato può invocare a propria discolpa la circostanza, peraltro non documentata, che il collegio sindacale avesse attestato la regolare tenuta delle scritture contabili nel periodo in cui lo stesso ha ricoperto l'incarico, atteso che la presenza di un collegio sindacale, soprattutto in una situazione di grave inadempimento degli obblighi di tenuta delle scritture contabili la Corte Territoriale ha evidenziato in motivazione la mancanza delle scritture di - chiusura dell'esercizio 1999 nonché quelle di apertura del bilancio 2000 non esonera il consigliere del CdA, pur privo di deleghe operative, dall'assolvimento degli obblighi vigilanza e controllo di cui all'art. 2392 cod. civ., che sono quindi previsti dalle legge a carico dei singoli amministratori delle s.p.a. pur in presenza di un collegio sindacale (vedi anche Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 9384 del 27/04/2011, Rv. 617144 in ordine alla responsabilità dei consiglieri privi di deleghe operative). Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo stabilire nella misura di 1.000,00 Euro. Deve altresì condannarsi il ricorrente al rimborso delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in € 2000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente dr. Andrea Ridanzia dr. Alfredo Maria Lombardi дер ПошеCanv DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 5-/FEB/2016 Conjunмы IL FUNZONARD GRUDIZIARIO Camels Lanzuise 3