CASS
Sentenza 27 ottobre 2023
Sentenza 27 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2023, n. 43662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43662 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI LC ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/07/2022 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. PASQUAE SERRAO D'AQUINO per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 6/7/2022, depositata il 18/7/2022, ha ammesso LC ON, detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno di anni tre, al regime della semilibertà per l'ulteriore corso della detenzione. 2. Nel provvedimento il Tribunale, preso atto del provvedimento di cumulo del Procuratore Generale della corte di Appello di Palermo del 13/11/2014, della detenzione a far data dal 15 gennaio 1993, della regolarità costante della condotta (che ha comportato il riconoscimento di complessivi giorni 2340 di liberazione anticipata) e della partecipazione al programma di trattamento, ha accolto l'istanza e ha ammesso il detenuto al regime richiesto disponendo che lo stesso si dedichi al lavoro volontario di addetto al servizio mensa e pulizie presso una parrocchia di Pompei. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 43662 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 11/07/2023 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli che ha dedotto il seguente motivo. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 bis, commi 1 e 1 bis, e 50 ord. pen. Nell'unico motivo di ricorso l'organo dell'accusa, indicate le condanne inflitte al detenuto, tra le quali tre ergastoli, e fatto riferimento al provvedimento di cumulo che ha applicato la pera unica finale, ha evidenziato che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di motivare quanto al presupposto di cui all'art. 4 bis, commi 1 e 1 bis ord. pen. che in caso di reato ostativo (come appunto l'omicidio aggravato ai sensi dell'ah:. 416 bis.1 cod. pen.) impone la verifica in ordine all'eventuale collaborazione prestata dal detenuto ovvero, dell'impossibilità o dell'inutilità della stessa, o comunque della rescissione di ogni legame o rapporto con la criminalità organizzata. Presupposto questo in ordine al quale il giudice della sorveglianza ha uno specifico obbligo di motivazione che nel caso di specie, considerato anche il contenuto della nota della D.D.A. del 23/6/2022, invece, risulta del tutto omessa. 3. In data 16 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Pasquale Serra° D'Aquino ha chiesto che il ricorso sia accolto e il provvedimento annullato con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso l'organo dell'accusa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 bis, commi 1 e 1 bis, e 50 ord. pen. La doglianza è fondata. 1.1. Il giudice della sorveglianza, considerato che il giudizio prognostico che è chiamato a formulare per l'adozione delle misure alternative alla detenzione è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, è tenuto a dare puntuale conto di avere valutato le condizioni e i presupposti di applicazione della misura richiesta. La motivazione del provvedimento, sia questo di accoglirrento o di rigetto, pertanto, facendo preciso riferimento alla fattispecie concreta, deve essere tale da dimostrare l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge e che la conclusione si fonda sui risultati del trattamento individualizzato del condannato condotto sulla base dell'esame scientifico della , personalità (cfr. tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 27532 del 3/2/2023, Chiesa, n.m. e Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404 - 01). Nello specifico caso in cui uno dei reati sia tra quelli previsti dall'art. 4 bis, commi 1 e 1 bis ord. pen., quindi, all'onere dell'istante di prospettare elementi specifici idonei a superare le condizioni ostative previste dalla r orma corrisponde 2 l'obbligo del giudice di motivare in termini puntuali in ordine all'efficacia di tali elementi a dimostrare l'adempimento di quanto richiesto, l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione e la rescissione di ogni legame o rapporto con la criminalità organizzata (cfr. Sez. 1, n. 45896 del 15/10/2014, Chianese, Rv. 261137 - 01). 1.2. Nel caso di specie è in esecuzione il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., delitto che rientra tra quelli previsti dall'art. 4 bis, comma 1 ord. pen. Il giudice della sorveglianza pertanto avrebbe dovuto motivare espressamente in merito al superamento della preclusione prevista da tale norma e ciò dando espresso conto degli elementi acquisiti e, tra questi, del contenuto della nota della D.D.A. di Palermo del 23 giungo 2022 in atti. La motivazione del provvedimento impugnato è di contro inesistente quanto alla verifica del superamento della preclusione di cui all'art. 4 birs ord. pen. A fronte dell'espressa formulazione della norma, infatti, la mera affermazione che "ricorrono le condizioni oggettive e soggettive per la concessione del beneficio" e il generico riferimento alla regolarità della partecipazione alle attività previste nel programma di trattamento, alla regolarità della condotta e della fruizione dei permessi premio, risultano del tutto privi di consistenza. 1.3. Per le ragioni esposte l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di Napoli proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Così deciso l'11 luglio 2023.
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. PASQUAE SERRAO D'AQUINO per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 6/7/2022, depositata il 18/7/2022, ha ammesso LC ON, detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno di anni tre, al regime della semilibertà per l'ulteriore corso della detenzione. 2. Nel provvedimento il Tribunale, preso atto del provvedimento di cumulo del Procuratore Generale della corte di Appello di Palermo del 13/11/2014, della detenzione a far data dal 15 gennaio 1993, della regolarità costante della condotta (che ha comportato il riconoscimento di complessivi giorni 2340 di liberazione anticipata) e della partecipazione al programma di trattamento, ha accolto l'istanza e ha ammesso il detenuto al regime richiesto disponendo che lo stesso si dedichi al lavoro volontario di addetto al servizio mensa e pulizie presso una parrocchia di Pompei. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 43662 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 11/07/2023 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli che ha dedotto il seguente motivo. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 bis, commi 1 e 1 bis, e 50 ord. pen. Nell'unico motivo di ricorso l'organo dell'accusa, indicate le condanne inflitte al detenuto, tra le quali tre ergastoli, e fatto riferimento al provvedimento di cumulo che ha applicato la pera unica finale, ha evidenziato che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di motivare quanto al presupposto di cui all'art. 4 bis, commi 1 e 1 bis ord. pen. che in caso di reato ostativo (come appunto l'omicidio aggravato ai sensi dell'ah:. 416 bis.1 cod. pen.) impone la verifica in ordine all'eventuale collaborazione prestata dal detenuto ovvero, dell'impossibilità o dell'inutilità della stessa, o comunque della rescissione di ogni legame o rapporto con la criminalità organizzata. Presupposto questo in ordine al quale il giudice della sorveglianza ha uno specifico obbligo di motivazione che nel caso di specie, considerato anche il contenuto della nota della D.D.A. del 23/6/2022, invece, risulta del tutto omessa. 3. In data 16 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Pasquale Serra° D'Aquino ha chiesto che il ricorso sia accolto e il provvedimento annullato con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso l'organo dell'accusa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 bis, commi 1 e 1 bis, e 50 ord. pen. La doglianza è fondata. 1.1. Il giudice della sorveglianza, considerato che il giudizio prognostico che è chiamato a formulare per l'adozione delle misure alternative alla detenzione è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, è tenuto a dare puntuale conto di avere valutato le condizioni e i presupposti di applicazione della misura richiesta. La motivazione del provvedimento, sia questo di accoglirrento o di rigetto, pertanto, facendo preciso riferimento alla fattispecie concreta, deve essere tale da dimostrare l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge e che la conclusione si fonda sui risultati del trattamento individualizzato del condannato condotto sulla base dell'esame scientifico della , personalità (cfr. tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 27532 del 3/2/2023, Chiesa, n.m. e Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404 - 01). Nello specifico caso in cui uno dei reati sia tra quelli previsti dall'art. 4 bis, commi 1 e 1 bis ord. pen., quindi, all'onere dell'istante di prospettare elementi specifici idonei a superare le condizioni ostative previste dalla r orma corrisponde 2 l'obbligo del giudice di motivare in termini puntuali in ordine all'efficacia di tali elementi a dimostrare l'adempimento di quanto richiesto, l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione e la rescissione di ogni legame o rapporto con la criminalità organizzata (cfr. Sez. 1, n. 45896 del 15/10/2014, Chianese, Rv. 261137 - 01). 1.2. Nel caso di specie è in esecuzione il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., delitto che rientra tra quelli previsti dall'art. 4 bis, comma 1 ord. pen. Il giudice della sorveglianza pertanto avrebbe dovuto motivare espressamente in merito al superamento della preclusione prevista da tale norma e ciò dando espresso conto degli elementi acquisiti e, tra questi, del contenuto della nota della D.D.A. di Palermo del 23 giungo 2022 in atti. La motivazione del provvedimento impugnato è di contro inesistente quanto alla verifica del superamento della preclusione di cui all'art. 4 birs ord. pen. A fronte dell'espressa formulazione della norma, infatti, la mera affermazione che "ricorrono le condizioni oggettive e soggettive per la concessione del beneficio" e il generico riferimento alla regolarità della partecipazione alle attività previste nel programma di trattamento, alla regolarità della condotta e della fruizione dei permessi premio, risultano del tutto privi di consistenza. 1.3. Per le ragioni esposte l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di Napoli proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Così deciso l'11 luglio 2023.