Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2025, n. 34166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34166 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
Vito Di Nicola Emanuela Gai Antonio RB Giuseppe LL UB MA
ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34166/2025 Roma, li, 17/10/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 1097 CC-10/09/2025
-Relatore -
SENTENZA
R.G.N. 15758/2025
sul ricorso di NN EG, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 20/03/2025 del Tribunale di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere UB Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Valerio Collesi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 20 marzo 2025 il Tribunale del riesame di Potenza ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'indagato, nell'ambito del procedimento a suo carico per il reato dell'art. 609-undecies cod. pen., avverso il decreto di sequestro emesso dal P.m. presso il Tribunale di Potenza in data 15 gennaio 2025, avente a oggetto i dispositivi informatici e le chat intercorse con la persona offesa e altri minori.
2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione, per omessa motivazione del decreto di sequestro probatorio dove non era stata descritta neanche la condotta criminosa.
difese.
Con la memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale ribadisce le sue
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 52496d43ea6db797-Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4 Firmato Da: VITO DI NICOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7c607fcca8a2935
2
1.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente ha insistito sulla nullità del decreto di sequestro probatorio per difetto di motivazione, sia sul fumus del reato ascrittogli che sulle esigenze probatorie, senza confrontarsi criticamente con l'ordinanza impugnata, ma ripetendo il contenuto dell'istanza di riesame. Il Tribunale del riesame ha affermato che la motivazione del decreto di sequestro probatorio delle res rinvenute presso l'indagato e pertinenti al reato era sufficiente sia con riferimento all'oggetto che con riferimento al reato ipotizzato dell'art. 609-undecies cod. pen., secondo i criteri dettati dalle Sezioni Unite nella sentenza Botticelli (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01). In ogni caso, la motivazione poteva ritenersi integrata dall'informativa di reato da cui si evincevano la querela, le chat e le foto scambiate tra l'indagato e la minore, di contenuto sessualmente esplicito. Il ricorrente ha sostenuto che nel decreto era stata richiamata una relazione della polizia giudiziaria che avrebbe dovuto consentire di comprendere le contestazioni, ma nel fascicolo delle indagini non ve ne era traccia, risultando solo una comunicazione di notizia di reato con numero di protocollo e date completamente diverse da quelle indicate nel decreto di perquisizione. Il Tribunale del riesame ha accertato invece l'esistenza dell'informativa e la sua completezza ai fini dell'integrazione della motivazione del decreto di sequestro probatorio, aggiungendo che le esigenze probatorie erano state descritte in modo sintetico, ma sufficiente, con riferimento alla necessità di proseguire le indagini, di ricostruire i fatti e i legami tra gli indagati e di scongiurare il pericolo di alterazione e dispersione della prova. Il ricorrente non ha confutato specificamente tale motivazione, che resiste, pertanto, alle censure sollevate. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso, il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore UB Macrì
Il Presidente Vito Di Nicola
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge
Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 524a6d43ea6db797-Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc8685cc17db4 Firmato Da: VITO DI NICOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7c607fcca8a2935