Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/06/2002, n. 8004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8004 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
A 0 8 004/02 ee 74717 E 6 8 N 9 1 O I / I 4 Z 5 R / A . 6 A 2 R N T . T - REPUBBLICA ITALIANA S R U . Oggetto: PE - Agevolazioni per I B P B . G I . i terremotati D E L R R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L L T E A D A . I B D S A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A N I T E E T S R 1 I N 8 E 1 E A T SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 3926/2001 S . E A N M Cron. 22021 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Enrico Papa Dott. Eugenio Amari Consigliere C.C. 29.01.2002 Consigliere Dott. Paolo Giuliani Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rel. Consigliere Dott. Achille Meloncelli CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente: N. 74717 SENTENZA sul ricorso proposto: dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rap- presentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro il signor TE EL, domiciliato in Città di Castello (Perugina), Via Moncenisio 19; -intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 14 di- cembre 1999, n. 469/06/99, depositata il 20 dicembre 1999; 7 0 3 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
vista la nota del 5 novembre 2001, con la quale il P.M., in persona del Sosti- tuto procuratore generale dottor Maurizio Velardi, chiede che il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza;
Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Il signor TE TI è destinatario di una cartella esattoria- le, relativa a iscrizione a ruolo per il recupero PE e LO 1985 sospesa ai sensi dell'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in leg- ge 24 luglio 1984, n. 363. 2. Il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia con sentenza n. 502/05/96. 3. L'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Città di Castello è rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Perugia con sentenza 14 dicembre 1999, n. 469/06/99. 4.1. Il Ministro delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Perugia 14 dicembre 1999, n. 469/06/99, denunciando la violazione e la falsa applicazione: dell'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133; dell'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 971; del- l'art. 13.1 L. 27 dicembre 1997, n. 449; dell'art. 10 L. 28 febbraio 1986, n. 46; dell'art. 2 DPR 29 settembre 1973, n. 597; del DL 29 maggio 1989, n. 202, convertito in L. 28 luglio 1989, n. 263. 4.2. Il Ministro ricorrente conclude chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese giudiziali. तप 5. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, è principio consoli- dato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie peri terremotati dell'Italia centrale e meridionale, quello secondo il quale dev'essere considerato come introduttivo di un'ulteriore agevolazione, con- sistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della so- spensione, al netto dei versamenti sospesi, l'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46, il quale prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù del- l'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in L. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985, non concorrono alla formazione del- l'imponibile ai fini dell'PE e dell'LO, in virtù dell'interpretazione au- tentica di cui all'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18 febbraio 1999, n. 28. 6. La manifesta infondatezza del ricorso ne comporta il rigetto.
7. Poiché il contribuente intimato non si è costituito in giudizio, non v'è ragione perché ci si pronunci sulle spese processuali relative al giudizio E di cassazione. 6 N 8 5 O 9 I 1 . Z / N
PQM
4 A A / - I R 6 R 2 B T S . . la Corte rigetta il ricorso. A I R L . T G L P . E U A D R . B Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2002. I B L E A A R D T A D T I I Il Presidente 1 S E R 3 N T 1 E E S N T . E I Il relatore ed estensore N A S A E Meloncell M DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 03 GIU. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio