Sentenza 17 maggio 2006
Massime • 4
La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata, dalla cui motivazione era risultato che il giudice di merito aveva correttamente accertato che l'atto di quietanza non conteneva alcun riferimento al compenso per lavoro straordinario computabile ai fini dell'indennità di anzianità dovuta al lavoratore, ma recava solo un generico riferimento all'indennità di anzianità maturata ad una certa data, del tutto inidoneo a radicare la consapevolezza di dismettere la pretesa - poi azionata - al computo suddetto).
In tema di indennità di fine rapporto, il confronto tra la disciplina legale e quella convenzionale, agli effetti previsti dall'art. 1419 cod .civ., impone, da un lato, la considerazione unitaria di tutte le disposizioni pattizie che incidono sulla determinazione della base di calcolo dell'indennità stessa, anche attraverso la previsione di maggiorazioni aggiuntive, e, dall'altro, la valutazione, ugualmente unitaria, derivante dall'integrale applicazione della norma di legge. Tale principio è, tuttavia, applicabile soltanto se, all'esito dell'operazione di ermeneutica contrattuale che deve compiere il giudice del merito, si perviene a qualificare la maggiorazione aggiuntiva come componente del trattamento di fine rapporto, mentre l'individuazione di un titolo diverso ed autonomo conduce alla conseguenza che il datore di lavoro deve riconoscere sia quel trattamento (calcolato ai sensi di legge) che l'erogazione aggiuntiva, senza decurtazioni di sorta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento all'istituto delle quattro mensilità aggiuntive previste dal c.c.n.l. dei dipendenti elettrici dell'E.N.E.L., aveva, con motivazione logica ed adeguata, rilevato che la norma convenzionale non aveva inteso dettare una disposizione derogatoria della disciplina legale dell'indennità di buonuscita, aggiungendo che la previsione contrattuale riguardava l'incentivazione all'esodo anticipato del lavoratore a tutela anche di un interesse del datore di lavoro e, pertanto, configurava un emolumento concettualmente distinto dal trattamento di fine rapporto).
L'affermazione della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo non può fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale ma deve basarsi sul carattere costante e sistematico di queste ultime, da individuarsi nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, occorrendo misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità "per un apprezzabile periodo di tempo", così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di merito con la quale, alla stregua di una motivazione congrua e logica, era stata rilevata la sussistenza della continuità dello straordinario in favore di un dipendente dell'E.N.E.L., fondandola non già sulla mera asserzione che lo straordinario prestato era legato ad una stabile necessità dell'impresa di provvedere all'erogazione di energia elettrica senza interruzioni, sospensioni o disfunzioni, ma sul puntuale esame delle buste paga che aveva evidenziato la reiterazione delle prestazioni straordinarie con costanza ed uniformità lungo un apprezzabile arco temporale).
L'interesse ad agire, in termini generali, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza, sicché, prima che questa cessi, non è individuabile un unico momento destinato a costituire il "dies a quo" della prescrizione della stessa azione di accertamento, mentre è la sua cessazione che fa venir meno il presupposto di tale azione, determinando, per definizione, l'insussistenza del fattore di incertezza. Pertanto, l'azione meramente dichiarativa è da considerarsi dotata del requisito dell'imprescrittibilità, mentre prescrittibile è il diritto, quando la sua esistenza venga invocata non in sé per sé, ma strumentalmente al concreto conseguimento del particolare bene della vita che costituisce il contenuto del diritto medesimo, con la conseguenza che è la prescrizione dell'azione diretta alla sua concreta attuazione che può precludere l'azione di mero accertamento, per difetto di interesse, in quanto, una volta estinto il diritto, con derivante impossibilità di realizzazione pratica del suo contenuto, viene meno, di norma, ogni utilità all'accertamento della sua mera esistenza, così difettando il presupposto dell'invocazione dell'intervento del giudice. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso con il quale - avuto riguardo ad una domanda di un lavoratore proposta nei confronti del proprio datore di lavoro in ordine alla rideterminazione del T.F.R. sulla base del computo del compenso per lavoro straordinario continuativo prestato nell'indennità di anzianità maturata alla data di cessazione del rapporto - era stata dedotta, sul presupposto dell'avvenuta pregressa comunicazione al dipendente del prospetto degli accantonamenti utili ai fini della futura liquidazione del T.F.R., che non comprendevano quelli inerenti il predetto compenso, la supposta maturazione della prescrizione decennale per l'esperimento dell'azione di accertamento del diritto del lavoratore all'accantonamento anche della riferita quota, con l'effetto che, intervenuta la prescrizione di tale azione, sarebbe rimasta preclusa anche l'esperibilità dell'esercitata relativa azione di condanna, trovando essa il necessario presupposto nell'altra).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2006, n. 11536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11536 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. società con unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento di ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AP SA e AP IE UN quali eredi del Sig. AP GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AREZZO 1, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO LUIGI DE CESARE, rappresentato e difeso dall'Avvocato DE CESARE MASSIMO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1336/04 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 09/07/04 - R.G.N. 2084/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/03/06 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
Udito l'Avvocato GENTILE;
udito l'Avvocato DE CESARE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza specificata in epigrafe, pronunciata in grado di appello, ha condannato l'ENEL Distribuzione s.p.a. alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto dovuto all'ex dipendente odierno intimato ed al pagamento delle relative differenze come conseguenza dell'affermata computabilità del compenso per lavoro straordinario continuativo, da costui prestato nel periodo maggio 1981 - maggio 1982, nell'indennità di anzianità maturata alla data di cessazione del rapporto.
In particolare, per quanto rileva nella presente sede, la Corte d'appello: a) ha escluso che l'atto di quietanza sottoscritto dal dipendente e dedotto dalla società - ritenuto dal primo giudice assorbente e decisivo per il rigetto della pretesa del lavoratore, in ragione del decorso del termine decadenziale previsto dall'art. 2113 c.c. - fosse idoneo a integrare una rinuncia, in quanto la dichiarazione contenuta in tale atto, sebbene fosse riferita al t.f.r., non conteneva la specifica indicazione del diritto alla inclusione dello straordinario nel computo della ed retribuzione differita, sicché la mera affermazione di non avere null'altro a pretendere, pur nella consapevolezza dei criteri adottati dall'ENEL per il calcolo del t.f.r. medesimo, non consentiva di configurare un intento abdicativo in relazione al diritto in contestazione;
b) ha escluso, altresì, che nella specie fosse maturata la prescrizione eccepita dalla società, osservando, al riguardo, che il diritto al t.f.r. sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da tale epoca decorre il termine di prescrizione, mentre, a tali fini, non può attribuirsi rilievo alla comunicazione degli accantonamenti nel corso del rapporto;
c) ha ritenuto che la norma contrattuale prevedente la corresponsione di quattro mensilità aggiuntive al momento della risoluzione del rapporto non aveva alcun nesso con l'indennità di anzianità e con la relativa quantificazione, onde non poteva ritenersi migliorativa della disciplina legale;
d) ha affermato che al lavoro straordinario svolto periodicamente dal dipendente ed obbligatorio per contratto doveva riconoscersi carattere di continuità, atteso che, in particolare, dalle buste- paga prodotte in giudizio era risultata la corresponsione del compenso per straordinario nelle retribuzioni mensili del periodo in considerazione.
Di questa sentenza ha chiesto la cassazione l'ENEL Distribuzione s.p.a., con ricorso affidato a quattro motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., degli art. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., in una con vizi di motivazione.
Si censura la sentenza impugnata per aver qualificato come continuativo il lavoro straordinario svolto dal dipendente sulla sola base delle buste-paga mensili, attestanti la corresponsione del compenso straordinario, con una valutazione priva di adeguati riscontri probatori, idonei, in particolare, a configurare le prestazioni svolte in orario straordinario come funzionali al normale fabbisogno dell'impresa e ad escludere ragionevolmente che le medesime prestazioni lavorative fossero occasionali, transitorie o saltuarie (ad esempio, per essere collegate ad eventi eccezionali o a "picchi anomali" di attività).
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli are. 2113 e 1362 c.c., ss., nonché vizi di motivazione. Si sostiene che è illogica e contraddittoria la motivazione con cui la Gotte d'appello ha escluso l'efficacia della dichiarazione di rinuncia e transazione sottoscritta dal lavoratore, violando i principi di ermeneutica contrattuale applicabili anche alle dichiarazioni unilaterali di contenuto negoziale. Infatti - ad avviso della ricorrente - la sentenza impugnata ha errato nella valutazione circa l'effettiva intenzione del dichiarante, trascurando di considerare la dichiarazione in modo rispondente al significato proprio delle espressioni usate, al riferimento temporale, al complesso dei documenti scritti - direttamente collegati ad essa - e al comportamento del dichiarante;
in particolare, poiché il lavoratore aveva agito per far valere non già un diritto a sè stante ed autonomo dal diritto di credito relativo al complessivo trattamento di fine rapporto, bensì una pretesa, pur sicuramente azionabile autonomamente ma comunque attinente solo all'esatta quantificazione di tale trattamento (ossia la computabilità, a tal fine, del compenso per il lavoro straordinario di un certo tipo), sarebbe stato necessario verificare se un ipotetico (al momento della rinuncia) diritto parzialmente diverso da quello oggetto della quietanza ed in essa chiaramente menzionato potesse essere stato oggetto di espressa od implicita rinuncia. Tale indagine - avuto riguardo al dato oggettivo costituito dall'importo complessivo corrisposto al lavoratore calcolato secondo i dettami della L. n. 297 del 1982 e del c.c.n.l. per i dipendenti ENEL e comprendente una somma quale indennità di anzianità maturata a tutto il 31 maggio 1982, una somma quale indennità di fine rapporto e un'ulteriore somma quale importo delle mensilità aggiuntive di cui all'art. 43 c.c.n.l., e tenuto conto che detta elencazione concretizza quello che nella dichiarazione di quietanza viene definito "trattamento globale di fine lavoro", anche di miglior favore, con particolare riguardo alle voci componenti il t.f.r. - avrebbe dovuto portare alla conclusione che una quietanza liberatoria dal tenore così ampio era stata rilasciata allo scopo di rinunciare, anche a fine transattivo, ad ogni pretesa concernente il trattamento di fine rapporto. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 4 degli artt. 1362 c.c., e segg., in una con vizi di motivazione. Si censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui rattribuzione al lavoratore, oltre al t.f.r., di quattro mensilità di retribuzione (cd. mensilità aggiuntive) non integra un trattamento più favorevole di quello che costui avrebbe ottenuto conteggiando il compenso per straordinario ante 31 maggio 1982 e si sostiene che la disciplina contenuta nell'art. 43 del c.c.n.l. del 1983, sostanzialmente riproduttiva di quella precedente (1979), mostra chiaramente che la corresponsione dell'anzidetta erogazione ha carattere generalizzato, vale cioè per tutti i casi di cessazione del rapporto e va, pertanto, ad integrare la indennità di anzianità; il che, del resto, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità.
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2934 2946 e 2948 c.c., ss., in relazione alla L. n. 297 del 1982, art. 2, per non avere il giudice a quo considerato che, essendo stato comunicato al lavoratore, in conformità al disposto del penultimo comma del citato L. n. 297 del 1982, art. 2, il prospetto degli accantonamenti utili ai fini della futura liquidazione del t.f.r., ivi compreso quello corrispondente all'importo dell'indennità di anzianità maturata fino al momento dell'entrata in vigore della detta legge, con indicazione delle singole voci retributive assunte a base del relativo calcolo, il destinatario era nella condizione di maturare, fin dal momento di questa comunicazione, piena consapevolezza dell'esclusione del compenso per lavoro straordinario dal coacervo di quelle, cosicché avrebbe potuto e dovuto proporre nel termine di prescrizione decennale l'azione di accertamento del suo diritto all'accantonamento anche della quota corrispondente al menzionato compenso. Inutilmente decorso, nella specie, tale termine, l'intervenuta prescrizione dell'azione di accertamento precluderebbe l'esperibilità anche dell'attuale azione di condanna, essendo l'una il necessario presupposto dell'altra.
Per ordine logico devono essere esaminate, dapprima, le questioni - di carattere pregiudiziale - relative alla decadenza dell'azione, "ex" art. 2113 c.c. (secondo motivo), e alla prescrizione del diritto azionato (quarto motivo), e, successivamente, quelle inerenti alla non cumulabilità del trattamento legale con quello convenzionale più favorevole (terzo motivo) e alla configurabilhà del lavoro straordinario in relazione al requisito della continuità (pruno motivo).
Il secondo motivo non è fondato.
Come queste Corte ha più volte affermato (cfr. "ex multis" Cass. 11 luglio 2001 n. 9407), la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'are 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi;
infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sè a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato. Nella specie - come già osservato da questa Corte in analoghe controversie (cfr. Cass. 20 ottobre 2004 n. 20516) - è pacifico, in base all'accertamento del giudice di merito, che l'atto di quietanza in questione non contenesse alcun riferimento al compenso per lavoro straordinario computabile ai fini dell'indennità di anzianità dovuta al lavoratore, ma recava solo un generico riferimento all'indennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982, del tutto inidoneo a radicare nel lavoratore la consapevolezza di dismettere la pretesa (poi azionata) al computo suddetto. Nè alla quietanza medesima poteva riconoscersi specificità per il fatto che essa elencasse, oltre all'indennità di anzianità, anche le somme imputate rispettivamente a trattamento di fine rapporto ed a mensilità aggiuntive di cui all'art. 43 c.c.n.l., trattandosi null'altro che di voci aggiuntive e distinte da quella in contestazione e non già di specificazione di quest'ultima. Parimenti, non rileva la circostanza - dedotta ulteriormente dalla società - che nella quietanza il lavoratore abbia dato atto che "il trattamento globale di fine lavoro" era di miglior favore con particolare riguardo alle varie componenti del t.f.r., trattandosi all'evidenza di una mera dichiarazione di scienza in ordine al (ritenuto) carattere satisfattivo del computo effettuato dalla società e non di un atto abdicativo. Pertanto, correttamente la Corte d'appello, pur considerando sotto altro profilo il tema del possibile trattamento di miglior favore in ragione de) riconoscimento delle mensilità aggiuntive, non l'ha valutato sotto il profilo della sua (insussistente) idoneità ad incidere sulla qualificazione dell'atto di quietanza del lavoratore.
Non fondato è anche il quarto motivo di ricorso.
L'interesse ad agire, in termini generali, senza confondersi con il diritto, costituendo una condizione per far valere il diritto medesimo mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Nell'azione di mero accecamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale (cfr., per tutte, Cass. sez. un., 10 agosto 2000 n. 565 e, più di recente, Cass. 7 giugno 2003 n. 9172; 14 novembre 2002 n. 16022; 5 marzo 2001 n. 3157). La giuridicità di una qualsiasi situazione di vantaggio, come tale protetta dall'ordinamento in modo immediato e diretto in capo ad un determinato soggetto, sì da assurgere al rango di diritto, mentre si concreta in un coacervo di poteri o di facoltà che ne costituiscono lo specifico contenuto e valgono a distinguere runa dall'altra, poiché rappresentano l'intrinseco di ciascuna, postula un requisito che, per essere a tutte comune, si configura come estrinseco e si identifica nella necessaria certezza della sua esistenza, della quale, in presenza dei suindicati presupposti, è consentito l'accertamento giudiziale.
Orbene, quando sia posta oggettivamente in discussione la certezza di una situazione giuridica, intesa come bene in sè, senza che vengano in rilievo i suoi specifici contenuti identificativi, e tanto si ponga come fonte di attuale pregiudizio per il titolare di quest'ultima, lo stato di incertezza si sostanzia in una illegittima situazione di fatto continuativa, che si protrae de dis in diem così da rinnovare quotidianamente le condizioni di interesse ad agire, per ottenerne dal giudice la rimozione.
Si tratta, in sostanza, di un fatto che non può considerarsi istantaneo, ma si apprezza per la sua stessa permanenza, sicché, prima che questa cessi, non è dato identificare un unico momento destinato a costituire il dies a quo della prescrizione dell'azione di accertamento, mentre la sua cessazione fa venir meno il presupposto di tale azione, determinando, per definizione, l'insussistenza del fattore di incertezza.
In questi termini, può dirsi che l'azione meramente dichiarativa è dotata del requisito dell'imprescrittibilità, mentre prescrittibile è il diritto, quando la sua esistenza venga invocata non in sè e per sè, ma strumentalmente al concreto conseguimento del particolare bene della vita che costituisce il contenuto del diritto medesimo. Ne consegue che la relazione ravvisabile fra azione di mero accertamento del diritto ed azione diretta alla sua concreta attuazione opera in senso esattamente inverso a quello preteso da pane ricorrente, perché, mentre la mancata sperimentazione della prima, non soggetta a termini di prescrizione, risulta del tutto irrilevante ai fini della persistente sperimentabilità della seconda, è la possibile prescrizione di questa che può precludere l'azione di mero accertamento, per difetto di interesse, in quanto, una volta estinto il diritto, con conseguente impossibilità di realizzazione pratica del suo contenuto, viene meno, di norma, ogni utilità dell'accertamento della sua mera esistenza, così difettando il ricordato presupposto dell'invocazione dell'officium fudicis (cfr. Cass. 9 aprile 2003 n. 9575; 16 gennaio 1997 n, 382; 23 ottobre 1991 n. 11215; 6 maggio 1991 n. 4886). Corollario delle esposte considerazioni è quello dell'indifferenza della causa dello stato di incertezza che legittima all'azione di accertamento, la cui imprescrittibilità scaturisce dal perpetuarsi di uno stato siffatto e non dalla natura delle ragioni che b determinano, sicché le conclusioni cui si è pervenuti non mutano, sia nel caso in cui la composizione della base di computo del trattamento di fine rapporto sia stata conosciuta mediante la comunicazione degli accantonamenti, sia in quello in cui tale composizione possa venire in discussione a seguito dell'eventuale erogazione di anticipazioni. Quel che conta, infatti, è la situazione di incertezza che da luogo all'azione di accertamento, attraverso la quale il lavoratore può far valere il suo diritto: il quale, giova precisare, può essere tutelato, distintamente, mediante l'azione di accertamento, fin tanto che persista l'interesse ad eliminare lo stato di incertezza, e mediante l'azione di condanna, una volta che il rapporto sia cessato.
Patimenti infondato è il terzo motivo.
In più occasioni questa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, in tema di indennità di fine rapporto, il confronto fra la disciplina legale e quella convenzionale, agli effetti previsti dall'art. 1419 c.c., impone, da un lato, la considerazione unitaria di tutte le disposizioni pattizie che incidono sulla determinazione della base di calcolo dell'indennità stessa, anche attraverso la previsione di maggiorazioni aggiuntive, e, dall'altro, la valutazione, patimenti unitaria, derivante dall'integrale applicazione della norma di legge (Cass. 1 febbraio 1994 n. 988; 7 maggio 1991 n. 5068). Ma ha anche avuto modo di precisare che l'anzidetto principio è applicabile soltanto se, all'esito dell'operazione di ermeneutica contrattuale che deve compiere il giudice del merito, si giunge a qualificare la maggiorazione aggiuntiva come componente del trattamento di fine rapporto, mentre l'individuazione di un titolo diverso ed autonomo conduce altro conseguenza che il datore di lavoro deve riconoscere sia quel trattamento (calcolato ai sensi di legge) che l'erogazione aggiuntiva, senza decurtazioni di sorta (Cass. 6 dicembre 2002 n. 17418; 4 giugno 1994 n. 3418; 1 febbraio 1994 n. 988). A conforto di tale conclusione la Corte ha richiamato il disposto della L. n. 297 del 1982, art. 4, comma 5, il quale prevede che restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzioni diverse da quelle dell'indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate, sottolineando come, con tale previsione, il legislatore abbia inteso precisare che gli aspetti inderogabili della disciplina sono attinenti solo al "titolo" del trattamento di fine rapporto, sussistendo la possibilità, per il datore di lavoro, di corrispondere al lavoratore, in occasione della cessazione del rapporto, erogazioni aggiuntive, a titolo diverso e distinto da quello del detto trattamento, rispetto al quale si collocano a latere.
A quest'ultima conclusione è giunta la Corte d'appello, la quale ha interpretato la norma convenzionale che dispone l'erogazione in favore dei dipendenti di quattro mensilità aggiuntive nel senso che la stessa non ha inteso dettate una disposizione derogatoria della disciplina legale dell'indennità di buonuscita. A fronte di una tale puntuale interpretazione del giudice di merito, condotta alla luce delle richiamate disposizioni legislative, le osservazioni critiche svolte in ricorso sono indirizzate, sostanzialmente, a sostenere un diverso risultato interpretativo della norma contrattuale, considerato preferibile a quello accolto nella sentenza censurata, soprattutto in base all'argomento - di tipo "residuale" - che l'assimilazione delle mensilità aggiuntive al t.f.r. sarebbe meglio compatibile con tutte le ipotesi contrattuali per le quali l'emolumento è previsto. Ma una prospettazione siffatta, oltre ad essere poco convincente di per sè, in quanto pretende di "ricondurre" nell'area del t.f.r. ogni emolumento di dubbia natura, è comunque ritenuta inammissibile dalla giurisprudenza della Corte nell'ambito del sistema processuale anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 (v. Cass. 21 novembre 2003 n. 17749; 20 agosto 1997 n. 7738; 26 giugno 1996 n. 5893, 2 febbraio 1996 n. 914), in quanto insufficiente a porte in dubbio l'accertamento di fatto in cui si risolve l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e ad integrare un vizio denunciabile in sede di legittimità; mentre è opportuno precisare che, rispetto alla interpretazione della medesima clausola di un contratto collettivo di diritto comune, è ben possibile che, in sede di legittimità, si giunga a diverse conclusioni, giacché la decisione della Corte dipende, di volta in volta, dai limiti tracciati dalle censure proposte, il cui ambito circoscrive la verifica che essa può esercitare sulla correttezza del metodo interpretativo adottato dal giudice del merito e la congruità della relativa motivazione (Cass. 13 giugno 2003 n. 9499). Infine, anche il primo motivo è infondato.
Pronunciando in analoghe controversie, questa Corte ha avuto modo di precisare che l'affermazione della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo, mentre non può fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale, trova invece giustificazione allorché il carattere costante e sistematico di queste ultime venga individuato nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà; in particolare, si è aggiunto, occorre misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità "per un apprezzabile periodo di tempo", così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro (cfr., ex multis, Cass. 14 ottobre 2004 n. 20278; Id., 10 marzo 2005 n. 5234; Id., 11 marzo 2005 il 5362). In base a tali principi deve ritenersi del tutto congrua, nella specie, l'affermazione del giudice di merito dell'esistenza della continuità dello straordinario, essendo essa fondata non già sulla mera asserzione che lo straordinario prestato era legato ad una stabile necessità dell'impresa di provvedere all'erogazione dell'energia elettrica senza interruzioni, sospensioni o disfunzioni (come era invece avvenuto in altre pronunce di merito che hanno dato luogo alla cassazione con rinvio: v. per es. la citata Cass. n. 20278 del 2004), ma sul puntuale esame delle buste paga che ha evidenziato il ripetersi delle prestazioni straordinarie con costanza e uniformità lungo un apprezzabile arco temporale, in particolare essendo risultato che i compensi per lavoro straordinario erano stati corrisposti, nell'anno antecedente la data del 31 maggio 1982, in maniera costante e continuativa (laddove, peraltro, anche la eventuale variazione di "intensità" dello straordinario - così come rilevata dalla società ricorrente, nel senso, cioè, che in qualche mese lo straordinario poteva essere molto elevato e in qualcun altro esiguo o addirittura mancante non dimostrerebbe una significativa oscillazione, ma, piuttosto, proverebbe che, durante il periodo considerato, l'effettuazione dello straordinario era la regola, e non l'eccezione).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente va condannata alle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 38,00 per esborsi ed in Euro mille per onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2006.