Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2006, n. 11536
CASS
Sentenza 17 maggio 2006

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La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata, dalla cui motivazione era risultato che il giudice di merito aveva correttamente accertato che l'atto di quietanza non conteneva alcun riferimento al compenso per lavoro straordinario computabile ai fini dell'indennità di anzianità dovuta al lavoratore, ma recava solo un generico riferimento all'indennità di anzianità maturata ad una certa data, del tutto inidoneo a radicare la consapevolezza di dismettere la pretesa - poi azionata - al computo suddetto).

In tema di indennità di fine rapporto, il confronto tra la disciplina legale e quella convenzionale, agli effetti previsti dall'art. 1419 cod .civ., impone, da un lato, la considerazione unitaria di tutte le disposizioni pattizie che incidono sulla determinazione della base di calcolo dell'indennità stessa, anche attraverso la previsione di maggiorazioni aggiuntive, e, dall'altro, la valutazione, ugualmente unitaria, derivante dall'integrale applicazione della norma di legge. Tale principio è, tuttavia, applicabile soltanto se, all'esito dell'operazione di ermeneutica contrattuale che deve compiere il giudice del merito, si perviene a qualificare la maggiorazione aggiuntiva come componente del trattamento di fine rapporto, mentre l'individuazione di un titolo diverso ed autonomo conduce alla conseguenza che il datore di lavoro deve riconoscere sia quel trattamento (calcolato ai sensi di legge) che l'erogazione aggiuntiva, senza decurtazioni di sorta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento all'istituto delle quattro mensilità aggiuntive previste dal c.c.n.l. dei dipendenti elettrici dell'E.N.E.L., aveva, con motivazione logica ed adeguata, rilevato che la norma convenzionale non aveva inteso dettare una disposizione derogatoria della disciplina legale dell'indennità di buonuscita, aggiungendo che la previsione contrattuale riguardava l'incentivazione all'esodo anticipato del lavoratore a tutela anche di un interesse del datore di lavoro e, pertanto, configurava un emolumento concettualmente distinto dal trattamento di fine rapporto).

L'affermazione della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo non può fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale ma deve basarsi sul carattere costante e sistematico di queste ultime, da individuarsi nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, occorrendo misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità "per un apprezzabile periodo di tempo", così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di merito con la quale, alla stregua di una motivazione congrua e logica, era stata rilevata la sussistenza della continuità dello straordinario in favore di un dipendente dell'E.N.E.L., fondandola non già sulla mera asserzione che lo straordinario prestato era legato ad una stabile necessità dell'impresa di provvedere all'erogazione di energia elettrica senza interruzioni, sospensioni o disfunzioni, ma sul puntuale esame delle buste paga che aveva evidenziato la reiterazione delle prestazioni straordinarie con costanza ed uniformità lungo un apprezzabile arco temporale).

L'interesse ad agire, in termini generali, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza, sicché, prima che questa cessi, non è individuabile un unico momento destinato a costituire il "dies a quo" della prescrizione della stessa azione di accertamento, mentre è la sua cessazione che fa venir meno il presupposto di tale azione, determinando, per definizione, l'insussistenza del fattore di incertezza. Pertanto, l'azione meramente dichiarativa è da considerarsi dotata del requisito dell'imprescrittibilità, mentre prescrittibile è il diritto, quando la sua esistenza venga invocata non in sé per sé, ma strumentalmente al concreto conseguimento del particolare bene della vita che costituisce il contenuto del diritto medesimo, con la conseguenza che è la prescrizione dell'azione diretta alla sua concreta attuazione che può precludere l'azione di mero accertamento, per difetto di interesse, in quanto, una volta estinto il diritto, con derivante impossibilità di realizzazione pratica del suo contenuto, viene meno, di norma, ogni utilità all'accertamento della sua mera esistenza, così difettando il presupposto dell'invocazione dell'intervento del giudice. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso con il quale - avuto riguardo ad una domanda di un lavoratore proposta nei confronti del proprio datore di lavoro in ordine alla rideterminazione del T.F.R. sulla base del computo del compenso per lavoro straordinario continuativo prestato nell'indennità di anzianità maturata alla data di cessazione del rapporto - era stata dedotta, sul presupposto dell'avvenuta pregressa comunicazione al dipendente del prospetto degli accantonamenti utili ai fini della futura liquidazione del T.F.R., che non comprendevano quelli inerenti il predetto compenso, la supposta maturazione della prescrizione decennale per l'esperimento dell'azione di accertamento del diritto del lavoratore all'accantonamento anche della riferita quota, con l'effetto che, intervenuta la prescrizione di tale azione, sarebbe rimasta preclusa anche l'esperibilità dell'esercitata relativa azione di condanna, trovando essa il necessario presupposto nell'altra).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2006, n. 11536
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11536
Data del deposito : 17 maggio 2006

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