Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2017, n. 11492
CASS
Sentenza 13 gennaio 2017

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Non integra il delitto di truffa la condotta di chi espone sul parabrezza di un'autovettura la riproduzione scannerizzata di un permesso per disabili rilasciato ad un terzo, giacché difetta, quale requisito implicito della fattispecie, l'atto di disposizione patrimoniale, che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore ed è causa dell'ingiusto profitto con altrui danno; detta condotta integra, invece, l'illecito amministrativo di cui all'art. 188, commi quarto e quinto, c.d.s., che contempla tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi. (In motivazione la S.C., nel disattendere la prospettazione del P.M. ricorrente, secondo cui l'atto di disposizione patrimoniale integrante la truffa può consistere anche in un'omissione idonea a produrre danno, nella specie coincidente con la mancata contestazione delle infrazioni da parte dei vigili, tratti in errore dalla copia del permesso esposta sul parabrezza, ha rilevato che il reato non sarebbe comunque ipotizzabile, mancando la necessaria cooperazione della vittima).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2017, n. 11492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11492
Data del deposito : 13 gennaio 2017

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