Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 10528
CASS
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'interpretazione del Tribunale di sorveglianza fosse eccessivamente rigida, identificando l'eccezionalità con la novità del fatto patologico e trascurando che l'evento di particolare gravità può consistere anche nella perdurante e definitiva impossibilità di un incontro in forme ordinarie. Ha inoltre ritenuto che il lasso temporale intercorso dalla precedente fruizione del beneficio escludesse il rischio di una trasformazione in prassi ordinaria.

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Commentario1

  • 1G. Pacifico | La concessione del permesso di necessità in caso di malattia famigliare cronica
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 10528
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10528
Data del deposito : 19 marzo 2026

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