Sentenza 19 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. G. Pacifico | La concessione del permesso di necessità in caso di malattia famigliare cronicahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 10528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10528 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
10528-26
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
in caso di diflucione del presente provvedimento omettere le generà e gli altri dati identificativi a norma deart. 52 d.lgs. 108031 to
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Composta da:
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- Presidente -
LA SE RA
- Relatore -
FA AG PA VALIANTE ER EC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM ET nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 473/2026 CC 05/02/2026 R.G.N. 28859/2025
avverso l'ordinanza del 24/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere IC RE UR;
lette le conclusioni del PG, Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 24 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della medesima città avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva accolto l'istanza di permesso di necessità formulata dal detenuto GA CA, volto a fare visita alla nipote, figlia della sorella, RA SA, affetta da esiti di grave politrauma da incidente stradale. Il Tribunale, dopo avere ricordato che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio di umanizzazione della pena debba prevalere su quello della pubblica sicurezza, ha tuttavia osservato come le patologie che affliggono la nipote del detenuto, pur costituendo un evento famigliare di particolare gravità, non fossero eccezionali, dal momento che la giovane, dopo avere subito un incidente stradale nel 2021, si era, nella sua gravità, stabilizzata. Osservava ancora come la decisione assunta non potesse ritenersi in contrasto con l'avvenuta concessione, il 07/06/2022, del richiesto permesso ex art. 30, comma 2 l. 354 del 1975 (d'ora innanzi, anche ord. pen.), proprio in considerazione del fatto che all'evento eccezionale, come valutato nella prima occasione, era seguita una cronicizzazione della malattia.
2. GA CA propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, con il quale deduce violazione di legge, con riferimento agli artt. 30 ord. pen., 27 e 31 Cost., 8 Cedu e 28 ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale di sorveglianza proceduto ad un'interpretazione errata dei presupposti richiesti dalla legge ai fini della concessione del permesso c.d. di necessità. Il Tribunale di sorveglianza ha errato nell'interpretazione dell'art. 30, comma 2 ord. pen., applicando una concezione eccessivamente formalistica del requisito dell'eccezionalità che contrasta con i principi di umanizzazione della pena e con la funzione rieducativa della sanzione penale. Nell'applicare un automatismo interpretativo che esclude la concessione del permesso di necessità in presenza di patologie croniche, i Giudici hanno adottato un'interpretazione della norma che contrasta con il principio di proporzionalità e con il principio di ragionevolezza. La Corte costituzionale ha peraltro più volte affermato che il diritto al mantenimento dei rapporti famigliari costituisce un diritto fondamentale della persona che non può essere compresso oltre il limite della ragionevolezza. Il ricorrente ha evidenziato, al riguardo, che la nipote versa in condizioni tali da impedirle di recarsi presso l'istituto penitenziario, determinandosi così una situazione di sostanziale impossibilità di mantenere i rapporti familiari, idonea a giustificare l'applicazione dell'istituto del permesso di necessità.
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Ha poi aggiunto come il Tribunale si sia discostato dai principi sanciti dalla più recente giurisprudenza, che ha progressivamente valorizzato la dimensione sostanziale della particolare gravità rispetto a quella meramente temporale;
ha poi sorvolato sul principio secondo cui la pericolosità del detenuto non può costituire elemento ostativo alla concessione di permesso, potendo essere adeguatamente gestita attraverso l'adozione di specifiche cautele esecutive. L'ordinanza impugnata ha inoltre violato l'art. 28 ord. pen., che impone all'amministrazione penitenziaria di dedicare particolare cura al mantenimento, miglioramento o ristabilimento delle relazioni dei detenuti con le famiglie», interpretando in modo eccessivamente restrittivo l'istituto del permesso di necessità. L'ordinanza infine contrasta con l'art. 8 CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e famigliare, nonché con l'art. 6 CEDU, 27 e 111 Cost.; in particolare l'interpretazione adottata dai Giudici non tiene conto degli standard europei in materia di trattamento dei detenuti, che impongono alle autorità nazionali di facilitare il mantenimento dei rapporti famigliari attraverso tutti gli strumenti disponibili. In via subordinata, il ricorrente, atteso il contrasto giurisprudenziale esistente in merito all'interpretazione dei presupposti per accedere al permesso di necessità, chiede di rimettere gli atti alle Sezioni Unite.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4.
La Difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G., con le quali insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio, accordando direttamente il permesso con le cautele ritenute, o con rinvio per un nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.
Il permesso di necessità disciplinato dall'art. 30 ord. pen. si configura come beneficio di carattere eccezionale, la cui concessione è espressamente circoscritta dal legislatore a situazioni riconducibili a eventi familiari di particolare gravità. La norma, nel delinearne l'ambito applicativo, presuppone l'esistenza di fatti storicamente individuabili, di natura familiare, dotati di un rilievo tale da collocarsi al di fuori dell'ordinario svolgersi della vita e da incidere in modo significativo nella vicenda personale del detenuto. La nozione di "gravità", in tale prospettiva, non è limitata agli eventi luttuosi o drammatici in senso stretto, ma ricomprende ogni
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avvenimento che, per intensità e significato, assuma un peso peculiare nella dimensione esistenziale dell'interessato. La collocazione sistematica della disposizione all'interno dell'art. 30 ord. pen., che al comma 1 contempla il permesso in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o convivente e al comma 2 consente la concessione di "analoghi" permessi <<eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità», conferma che l'istituto è ancorato a situazioni di emergenza o di particolare criticità, estranee alla normalità delle relazioni familiari e tali da giustificare una temporanea deroga allo stato detentivo. In questa cornice, il permesso di necessità non si atteggia quale strumento del trattamento rieducativo, ma risponde a una finalità distinta, volta ad evitare che alla sofferenza propria della detenzione si sommi, in occasione di specifiche e gravi vicende familiari, un aggravamento non necessario dell'afflizione derivante dall'impossibilità di mantenere un contatto diretto con i congiunti.
3. La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la corretta interpretazione dell'art. 30, comma 2, ord. pen., con specifico riferimento alla nozione di <evento familiare di particolare gravità», e si colloca nell'ambito di persistenti tensioni giurisprudenziali circa la concedibilità del permesso di necessità quando la richiesta sia fondata su una condizione familiare grave ma cronica, stabilizzata e destinata a protrarsi nel tempo, tale da impedire al congiunto del detenuto di recarsi presso l'istituto di pena.
3.1. Un primo orientamento, di carattere maggiormente restrittivo, muove da una lettura rigorosa del dato letterale e sistematico della norma e valorizza la nozione di "evento" come fatto storico puntuale, specifico e delimitato, necessariamente connotato da occasionalità e non ripetibilità, ritenendo che l'eccezionalità richiesta dal legislatore non possa che tradursi nell'unicità della concessione;
in tale prospettiva, la patologia grave ma cronica, proprio perché destinata a permanere, non integra di per sé un evento familiare di particolare gravità» ai sensi dell'art. 30, comma 2, ord. pen., se non nella sua prima manifestazione valutata dal giudice, con la conseguenza che la concessione di un permesso già rilasciato preclude, in linea di principio, il riconoscimento di ulteriori benefici, salvo il sopravvenire di elementi di novità quali un repentino aggravamento o una significativa modificazione del quadro fattuale. Questa impostazione trova espressione paradigmatica in Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano, Rv. 272400, ove si è esclusa la concedibilità del permesso in presenza di condizioni di salute gravi ma croniche e stabilizzate, ritenute frutto di fattori permanenti ed ordinari, non riconducibili ad un evento eccezionale, con l'ulteriore precisazione che le limitazioni al contatti personali risultano compensate dalla possibilità di comunicazioni a distanza.
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Sulla medesima linea si colloca Sez. 1, n. 17593 del 12/03/2019, Ribisi, Rv. 275250-01, che ha ribadito l'incompatibilità dell'istituto con situazioni patologiche croniche destinate a protrarsi indefinitamente, poiché diversamente il permesso di necessità verrebbe piegato a fronteggiare condizioni familiari permanenti, con l'effetto di una reiterazione irragionevole del beneficio. Analoghe affermazioni si rinvengono in Sez. 7, n. 48718 del 22/09/2017, Tropea, nonché in Sez. 1, n. 41240 del 04/07/2019, Simioli, Rv. 277135-01, ove il difetto del requisito dell'eccezionalità è stato ravvisato anche alla luce della precedente fruizione di più permessi in un arco temporale ristretto, così da snaturare la fisionomia straordinaria dell'istituto. In tempi più recenti, tale indirizzo è stato ribadito da Sez. 1, n. 35471 del 24/03/2023, n.m., da Sez. 1, n. 31923 del 31/05/2023, n.m., e da Sez. 1, n. 27225 del 23/04/2025, n.m., ove si è nuovamente affermato che le patologie croniche, pur gravi e progressive, non costituiscono di per sé un evento rilevante, salvo che intervenga un'emergenza o un aggravamento improvviso idoneo a mutare qualitativamente la situazione già valutata, chiarendosi altresì che l'assenza di imminente pericolo di vita e la possibilità, almeno astratta, di mantenere contatti alternativi escludono la ricorrenza dei presupposti dell'art. 30, comma 2, ord. pen.
3.2. Accanto a tale orientamento, si è progressivamente sviluppata una diversa linea interpretativa, più attenta alla ratio umanitaria dell'istituto e al principio costituzionale del rispetto del senso di umanità della pena, che, pur senza negare il carattere eccezionale del permesso di necessità, ha ritenuto che l' "evento" rilevante possa consistere anche nella strutturazione diacronicamente progressiva di una condizione grave e stabilizzata, quando questa, per la sua intensità e per le concrete modalità con cui incide sulle relazioni familiari, si imponga come fatto di particolare gravità nella vicenda umana del detenuto. In questa prospettiva, l'eccezionalità non è riferita alla natura intrinseca della patologia, ma alla necessità del contatto personale e al limite della non ordinarietà della concessione. Tale approdo è chiaramente espresso in Sez. 1, n. 36329 del 27/11/2015, dep. 2016, Lovreglio, n.m., ove, pur a fronte di una patologia psicotica cronica e gravissima della moglie del detenuto, si è affermato che l'eccezionalità non coincide con l'unicità dell'evento, ma con la sua idoneità ad incidere profondamente nella vicenda esistenziale del ristretto, sicché una vicenda familiare particolarmente grave e non usuale può giustificare la concessione del permesso anche se non riconducibile ad un fatto isolato. Un ulteriore sviluppo di tale impostazione si rinviene in Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv. 274655-01, che ha espressamente affermato l'ammissibilità di un'interpretazione estensiva della nozione di "evento", includendovi una condizione progressiva che, all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto, valorizzando, nel caso
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deciso, l'assenza di visite protrattasi per oltre un biennio per oggettive difficoltà dei familiari. Tale linea è stata ulteriormente ribadita da Sez. 1, n. 39608 del 19/07/2019, De Lucia, n.m., che, pur richiamando l'esigenza di preservare il carattere puntuale dell'istituto, ha riconosciuto la necessità di temperare il rigore dell'esclusione automatica delle condizioni croniche, in funzione di una più ampia tutela del principio di umanità della pena;
nonché da Sez. 1, n. 30555 del 18/05/2023, Zagaria, n.m., che, attraverso un'ampia ricognizione della giurisprudenza, ha chiarito come il termine "evento" debba essere inteso quale fatto o avvenimento determinante rispetto alla relazione familiare, potendo manifestarsi anche in una condizione stabilizzata, purché la concessione del permesso resti una tantum o comunque non assuma carattere ordinario. In tale alveo si collocano, infine, Sez. 1, n. 40923 del 15/09/2023 n.m. e Sez. 1, n. 28318 del 17/06/2025, n.m., che hanno ulteriormente sottolineato la necessità di una valutazione concreta e individualizzata della significatività del legame affettivo e dell'incidenza reale dell'impossibilità dell'incontro sulla vicenda umana del detenuto, escludendo ogni automatismo fondato sul solo dato della parentela e ribadendo che l'eccezionalità opera come limite alla frequenza del beneficio, non come negazione in radice della rilevanza delle situazioni croniche.
3.3. Alla luce di tale articolato panorama, emerge come il contrasto non verta tanto sulla negazione del carattere eccezionale del permesso di necessità, quanto sul modo di declinare l'eccezionalità stessa e sul rapporto tra stabilità della condizione familiare e reiterabilità della concessione, imponendo al giudice un accertamento rigoroso ma non aprioristico, ancorato, in generale, alla concreta intensità del legame affettivo, all'effettiva impossibilità di modalità alternative di contatto, al tempo trascorso dalla precedente fruizione del beneficio e al rischio di trasformazione del permesso in prassi ordinaria, secondo una valutazione complessiva coerente con la funzione umanizzante dell'art. 30, comma 2, ord. pen., come costantemente richiamata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel documento.
4.
Alla luce del quadro giurisprudenziale delineato, il Collegio ritiene di aderire al secondo orientamento interpretativo, che, pur nel riconoscimento del carattere eccezionale del permesso di necessità, valorizza una lettura della nozione di evento familiare di particolare gravità, maggiormente coerente con la funzione dell'art. 30, comma 2, ord. pen. e con i parametri costituzionali e convenzionali che governano l'esecuzione della pena. Ritiene il Collegio che il requisito dell'eccezionalità non possa essere sovrapposto a quello dell'assoluta unicità o irripetibilità dell'evento, poiché una simile lettura finirebbe per svuotare di contenuto la disposizione, riducendone l'operatività a ipotesi
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del tutto marginali e tradendone la funzione di umanizzazione della pena. Il permesso di necessità non è infatti giustificato da un fatto isolato in senso meramente cronologico, ma da una vicenda familiare di particolare gravità e non usuale, idonea ad incidere in modo significativo nella vicenda umana del detenuto e, quindi, nel grado di umanità della detenzione. In tale prospettiva, la nozione di «evento familiare di particolare gravità» non è ontologicamente incompatibile con una condizione grave, progressiva o stabilizzata, purché essa, all'esito di un periodo temporalmente apprezzabile, assuma una rilevanza tale da imporsi come fatto decisivo nella vita familiare del detenuto, anche in assenza di un aggravamento clinico, quando risulti dimostrata l'impossibilità, protratta nel tempo, di mantenere i rapporti affettivi attraverso contatti personali ordinari. Ne consegue che il rigore dell'esclusione automatica delle condizioni croniche deve essere temperato, senza snaturare il carattere eccezionale dell'istituto, in funzione del principio di umanità della pena, dovendo l'eccezionalità essere riferita non alla novità del fatto patologico, ma alla necessità, non ordinaria e non surrogabile, del contatto personale rispetto alle modalità ordinarie di mantenimento del rapporti familiari. In questa cornice, il requisito dell'eccezionalità opera come limite alla frequenza della concessione e non come preclusione assoluta alla sua reiterazione, imponendo una valutazione concreta e individualizzata, ancorata alla specificità della vicenda e refrattaria a schemi astratti. Sotto il profilo sistematico, l'approdo accolto trova ulteriore conferma, sul piano valoriale e sistematico, nella giurisprudenza formatasi in tema di autorizzazioni ex art. 21-ter ord. pen., ove si è chiarito che la visita al familiare infermo o affetto da grave handicap può essere concessa più volte anche in assenza di un aggravamento delle condizioni di salute, dovendo l'autorità competente procedere, caso per caso, a un bilanciamento tra le esigenze della persona tutelata e quelle inerenti alla complessiva situazione trattamentale del detenuto, con particolare riguardo al numero e alla frequenza delle visite già autorizzate e alle modalità di esecuzione in condizioni di sicurezza (Sez. 1, n. 6105 del 20/11/2020, dep. 2021, Vazzana, Rv. 280829-01). L'adesione a tale impostazione interpretativa non comporta alcuna apertura indiscriminata alla reiterazione dei permessi di necessità, restando ferma l'esigenza di preservare il carattere eccezionale dell'istituto ed evitare che situazioni croniche si traducano in una periodicità di fatto del beneficio. L'esclusione di automatismi preclusivi fondati sulla stabilità della condizione familiare non implica, infatti, la legittimazione di prassi reiterative, imponendo al contrario un controllo rigoroso volto a scongiurare la trasformazione del permesso in strumento ordinario di mantenimento dei rapporti affettivi.
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In tale prospettiva, si rende necessario individuare criteri valutativi oggettivi ed elastici cui i giudici di merito devono attenersi nel vagliare la concedibilità di un permesso reiterato ex art. 30, comma 2, ord. pen. In primo luogo, assume rilievo centrale l'accertamento effettivo dell'intensità e della concretezza del legame affettivo, che non può essere presunto sulla base del mero rapporto di parentela, ma deve emergere da elementi fattuali specifici, come puntualmente ricordato da Sez. 1, n. 28318 del 17/06/2025, n.m., ove si è sottolineato che la significatività del rapporto e il grado di afflittività derivante dall'impossibilità dell'incontro costituiscono presupposti indefettibili della concessione. In secondo luogo, deve essere valutata la reale possibilità di mantenere il rapporto affettivo attraverso strumenti alternativi, quali i colloqui telefonici o i videocolloqui, verificando non solo la loro astratta disponibilità, ma la loro concreta idoneità a soddisfare le esigenze relazionali, tenendo conto dell'incidenza della patologia sul tipo di comunicazione e, in taluni casi, della necessità insostituibile del contatto personale. In questa prospettiva, va anche valutata la concreta possibilità che possa realizzarsi un trasporto del familiare, in relazione alle condizioni nelle quali versa. Un ulteriore parametro è rappresentato dal tempo intercorso dall'ultimo contatto o dalla precedente fruizione del permesso, poiché un intervallo temporale significativo può, di per sé, escludere il rischio di ordinarietà della concessione, specie quando la situazione familiare coinvolga persone di età avanzata, rispetto alle quali il mero decorso del tempo assume un rilievo ulteriore. Deve, inoltre, escludersi qualsiasi predeterminazione di una periodicità fissa del beneficio, dovendo ogni istanza essere valutata autonomamente e in concreto, sulla base dei presupposti attuali, senza automatismi né in senso favorevole né in senso preclusivo. In tale prospettiva, la presenza di un aggravamento delle condizioni di salute del familiare integra certamente un fatto nuovo, idoneo a configurare una rinnovata situazione di particolare gravità e, dunque, a rendere recessivo il problema della reiterazione del permesso. Per converso, l'assenza di un aggravamento, ovvero il riscontro di lievi miglioramenti del quadro clinico, non assume di per sé rilievo ostativo, ove tali evoluzioni non incidano sul nucleo essenziale della condizione patologica e non ne attenuino la gravità sostanziale, permanendo l'impedimento strutturale all'incontro in forme ordinarie e la conseguente eccezionalità del contatto personale richiesto. Infine, la pericolosità del detenuto resta estranea alla valutazione dei presupposti del beneficio, rilevando esclusivamente nella modulazione delle modalità esecutive del permesso, coerentemente con la natura non trattamentale dell'istituto. Può quindi affermarsi il principio di diritto per cui, in tema di permessi di necessità ex art. 30, comma 2, ord. pen., la nozione di «evento familiare di particolare gravità» non è ontologicamente incompatibile con una condizione patologica grave, cronica e
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stabilizzata del congiunto del detenuto, potendo essa consistere anche nella strutturazione progressiva di una situazione che, per la sua incidenza concreta sulle relazioni familiari e per l'impossibilità di contatti in forme ordinarie, si imponga come fatto di eccezionale rilievo nella vicenda umana del ristretto;
il requisito dell'eccezionalità opera quale limite alla frequenza della concessione del beneficio e non come preclusione assoluta alla sua reiterazione, dovendo il giudice procedere a una valutazione concreta e individualizzata della fattispecie.
5. Con riguardo alla fattispecie concreta, va rilevato che GA CA aveva già beneficiato di un permesso di necessità in data 7 giugno 2022 per fare visita alla nipote, affetta dagli esiti di un grave politrauma da incidente stradale occorso nel 2021, che la rendeva intrasportabile e, quindi, impossibilitata a recarsi presso l'istituto di pena. Rispetto a quel primo permesso, la situazione clinica della giovane si è progressivamente stabilizzata e, come accertato, ha conosciuto lenti e parziali miglioramenti, sicché deve escludersi la ricorrenza di un "nuovo evento" inteso come aggravamento del quadro patologico. Inoltre, la condizione della congiunta non ha impedito lo svolgimento di due videocolloqui, circostanza che il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato in senso ostativo, ritenendo che l'assenza di elementi di novità e la possibilità di contatti a distanza precludessero la reiterazione del permesso, in un'ottica aderente alla tesi più restrittiva. Tuttavia, alla luce dei principi sopra richiamati, una simile impostazione risulta eccessivamente rigida, poiché finisce per identificare l'eccezionalità con la novità del fatto patologico, trascurando che l'evento di particolare gravità può consistere anche nella perdurante e definitiva impossibilità di un incontro in forme ordinarie, soprattutto quando il contatto personale conservi un significato relazionale non surrogabile. Il diniego opposto dal Tribunale di sorveglianza si fonda, dunque, su una lettura dell'art. 30, comma 2, ord. pen. non coerente con la funzione dell'istituto, avendo i Giudici specializzati ancorato il requisito dell'eccezionalità a un criterio meramente cronologico di novità dell'evento patologico, così sovrapponendo l'eccezionalità alla unicità del fatto e introducendo un automatismo preclusivo fondato sulla stabilità della condizione familiare;
in tal modo, il Tribunale ha omesso una valutazione complessiva e concreta dei parametri rilevanti, trascurando di apprezzare, in una prospettiva individualizzata, l'incidenza effettiva della perdurante impossibilità dell'incontro personale sulla relazione affettiva, il significato non surrogabile del contatto diretto e il significativo lasso temporale intercorso dalla precedente fruizione del beneficio. Nel caso di specie, infatti, la stabilizzazione - e persino il lieve miglioramento - della condizione clinica della nipote non elide la natura strutturale dell'impedimento al trasferimento, rendendo l'incontro fisico un'esperienza eccezionale e non ripetibile
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in termini ordinari;
a ciò si aggiunge il significativo intervallo temporale di circa quattro anni dalla fruizione del primo permesso, dato che esclude in radice il rischio di una trasformazione del beneficio in prassi ordinaria.
6. Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che dovrà procedere a nuovo esame, tenendo conto dei superiori rilievi.
7. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.
Così deciso il 5 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pipa Sezione Penale
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19 MAR 2026 RAISON OCCITARIO IL FUNZIONARIOTIZIARIO
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