Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2004, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
005 92/04 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO LA CORTE SUPREMA I CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.24837/01 Dott. Ugo Oggetto: tassa di Favara Presidente concessione governativa per iscrizione di atti Dott. Mario Cicala Consigliere societari nel registro delle imprese. Dott. Eugenio Amari Consigliere 1117 Cron. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere Rep. Dott. Stefano Schirò Cons. rel. Ud. 11/07/2003 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata per legge in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Toniolo per procura in atti,
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro pro tempore, -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, sezione prima civile, n. 1285 del 5 luglio 2000, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data 11 luglio 1946 1 2003 dal relatore, cons. Stefano Schirò, udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. Antonio Martone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.p.a. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova conveniva in giudizio l'Amministrazione delle finanze dello Stato, chiedendo il rimborso delle somme pagate a titolo di tassa annuale di concessione governativa per le iscrizioni nel registro delle imprese, prevista dall'art. 3 del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 e ritenuta in contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 335, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea. Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 7 luglio 1995, accoglieva la domanda, condannando l'Amministrazione delle finanze a pagare alla società la somma di £. 78.000.000, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Su appello di entrambe le parti, la Corte di appello di Venezia con sentenza non definitiva del 20 settembre 1997, dopo aver respinto gli altri motivi di gravame proposti dall'Amministrazione finanziaria, quale appellante principale, sospendeva la decisione, oltre che sull'appello incidentale della società che aveva contestato la compensazione delle spese disposta in primo grado e la decorrenza degli interessi legali dalla domanda anziché dal giorno del pagamento o di quello di presentazione in sede amministrativa dell'istanza di rimborso - anche sull'ulteriore motivo di censura sollevato 2 A dal Ministero delle finanze in ordine alla decadenza dall'azione di rimborso di cui all'art. 13, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in attesa della pronuncia della Corte di giustizia europea sulla compatibilità con il diritto comunitario della decorrenza del termine di decadenza dal giorno del pagamento, anziché da quello in cui la direttiva comunitaria era stata correttamente recepita nell'ordinamento nazionale. In seguito alla pronuncia della Corte di giustizia su tale questione con sentenza 15 settembre 1998 nel procedimento C-260/96, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 5 luglio 2000, accoglieva parzialmente l'appello dell'Amministrazione e accertava la decadenza dall'azione di rimborso relativamente agli anni dal 1985 al 1991, non avendo la società fornito la prova della ricezione delle istanze di rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria. Stabiliva inoltre che la misura degli interessi prevista dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 era superiore a quella stabilita dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, la cui applicazione sarebbe stata pertanto incompatibile con la normativa comunitaria per violazione del principio di parità di trattamento rispetto alle modalità di rimborso previste dalla legge nazionale per gli altri tributi. Rilevava,peraltro, che non era stata sollevata doglianza sulla misura degli interessi e rigettava l'appello incidentale della società sulla decorrenza degli interessi, confermando la decorrenza dalla costituzione in mora, mentre dichiarava assorbito il motivo di appello incidentale sulla compensazione delle spese disposta in primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente sulla base di 3 quattro motivi. L'Amministrazione delle finanze non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 13 del d.P.R. 1972/641 e 2966 c.c., nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza di appello per aver ritenuto maturata la decadenza dal diritto al rimborso della tassa di concessione governativa corrisposta per gli anni dal 1985 al 1992, in quanto la contribuente non ha provato la ricezione da parte dell'Amministrazione finanziaria delle relative istanze di rimborso, regolarmente prodotte in giudizio. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), in base al quale la data di spedizione del plico raccomandato vale quale data di presentazione. Con la terza censura la ricorrente deduce, in via subordinata, violazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per non aver la Corte di appello di Venezia considerato che è stata comunque fornita la prova, per presunzione, della ricezione dell'istanza di rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria, la quale nessun elemento contrario, in ordine a tale ricezione, ha mai addotto. Con il quarto motivo, infine, la società ricorrente denuncia, in subordine, la violazione degli artt. 279, comma 2, n. 4, e 101 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per aver rimesso le parti, a seguito di riassunzione del giudizio dopo la disposta sospensione, direttamente davanti al collegio per la spedizione della causa a sentenza, senza fissare preventivamente apposita udienza per la precisazione delle conclusioni. の 4 Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha già affermato che l'istanza di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione della società nel registro delle imprese deve considerarsi tempestiva qualora venga presentata per la spedizione agli uffici postali entro il termine di cui all'art. 13 del d.P.R. 1972/641 (Cass. 25 ottobre 1999, n. 11973; Cass. 15 febbraio 2000, n. 1691), non avendo rilevanza la data di ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione finanziaria (Cass. 25 ottobre 1999, n. 11973). Infatti gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione per le conseguenze che determinano a carico non già del destinatario, ma del titolare del diritto che deve essere esercitato entro un certo termine, con la conseguenza che non appare congruo subordinare il verificarsi di tale effetto alla ricezione degli atti da parte di coloro a cui sono destinati (Cass. 25 ottobre 1999, n. 11973). Questo collegio condivide pienamente tale orientamento, che, in mancanza di nuovi elementi che inducano ad un riesame della questione, va confermato in questa sede. La Corte di appello di Venezia, affermando la necessità che la contribuente fornisse la prova dell'avvenuta ricezione delle istanze di rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria, la quale nella fattispecie nulla ha eccepito in ordine al mancato ricevimento delle suddette domande, non ha correttamente applicato il principio sopra enunciato. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata in ordine al primo motivo di ricorso, restando assorbiti gli ulteriori motivi di censura svolti dalla ricorrente, e gli atti di causa vanno rimessi ad altra sezione della Corte 5 di appello di Venezia, che deciderà applicando il principio in tema di impedimento della decadenza sopra enunciato e provvederà anche al regolamento delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente grado di giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, l'11 luglio 2003 Il consigliere estensore Il presidente Stefano Schirò Ugo FavaraUsp hifeusfabine IL CANCELLIERE C1 Salvatore Aschettino Depositato in conallerin 16 GEN. 2004 IL CANCELLIERE C1 Salvatore Aschettino 6