Sentenza 26 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPU 8A7/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 12316/00 Cron. 6608 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 10/12/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente dal Sig.
7.55 per diritti € SEN TE NZA 26 FEB. 2002 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA LOSITO GIUSEPPE, FRANCO " presso lo studio dell'avvocato ARNO 47 2001 AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delegal 4864 in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 561/00 del Tribunale di BARI, depositata il 16/03/00 R.G.N. 1179/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 2.G. 12316/00 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da LO IU, il quale, esponendo di essere stato esposto all'amianto e di aver contratto asbestosi, aveva chiesto la riliquidazione della propria pensione d'invalidità sulla base del coefficiente 1,5 ai sensi degli artt. 13 della legge 27 marzo 1992 n.257 e 1 del d.l. 5 giugno 1993 n.169 conv. in legge 4 agosto 1993 n.271. Avverso tale pronuncia -che ha fatto dichiaratamente applicazione del principio enunciato da questa Corte con la 7 luglio 1998 (affermativa, fra l'altro, sentenza n.6620 del riconoscibilità del beneficio ai lavoratori titolari di della pensione o assegno d'invalidità)- l'INPS ha proposto ricorso per cassazione. L'intimato ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. Motivi della decisione L'istituto ricorrente -denunciando, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi settimo ed ottavo, della legge 1992/n.257, modificati dall'art. 1 del d.l. 1993/n.169, convertito, con рис modificazioni, nella legge 1993/n.271- deduce l'erroneità dell'impugnata pronuncia e sostiene l'inapplicabilità del beneficio ai lavoratori titolari di pensione d'invalidità e non occupati alla data di entrata in vigore della legge. Va rilevata, anzitutto, l'inammissibilità del controricorso (in quanto notificato -1'11 settembre 2000- oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del ricorso, avvenuta il 1° giugno 2000) e, conseguentemente, della successiva memoria. Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorso è infondato. Infatti, questa Corte, proprio a partire dalla sentenza n.6620 del 7 luglio 1998, ha ritenuto che la fruizione della pensione (o dell'assegno) d'invalidità non osti (come è a dirsi, invece, della pensione di anzianità o di vecchiaia) alla concessione del beneficio contributivo in questione. Tale orientamento giurisprudenziale è stato ribadito da numerose pronunce (v., in particolare, Cass. 12 febbraio 2001 n. 1976, 19 aprile 2001 n.5764, 25 ottobre 2001 n. 13195, 7 novembre 2001 n.13786),n. 13786), l'ultima delle quali ha (ri) affermato il seguente principio: "La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13 commi settimo e ottavo della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art. 1 del D.L. 5 giugno 1993 n.271, non compete ai soggetti che, alla data diFill मं entrata in vigore della stessa legge n.257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità 0 di vecchiaia 0 di inabilità, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pensione 0 di assegno di invalidità; diritto alla riliquidazione spetta altresì ai superstiti ove medesimo competesse al dante causa". Il Collegio, facendo proprio tale principio e rinviando al motivazioni che lo sorreggono (nelle quali si argomenta altresì l'irrilevanza del fatto che i titolari di pensione o assegno d'invalidità non fossero occupati al momento di entrata in vigore della legge), deve quindi rigettare il ricorso. Ciò, peraltro, non comporta condanna dell'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ravvisandosi giusti motivi per disporne la compensazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 10 dicembre 2001 Il Presidente Il Cons.-est. Floruds Apic eliableOfficescles Линиски ན་སྣང་ཙ་དང་nomi - Shillin 28 FEE. 2002 5