Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4108 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO REPUBB044-08 /0 1 ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 ST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 15892/98 dott. Ugo FAVARA dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Rep. Consigliere rel. Cron. 8716 dott. Michele LO PIANO dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 14.11.2000 Consiglieredott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL IT, elettivamente domiciliato in Roma, via Mazzini n. 13, presso lo studio dell'avv. Loretta Fioretti, difeso dagli avv.ti Giuseppe ON e Giuseppe Nugnes, giusta delega in atti. nu ricorrente
contro
ON NT e TH Assicurazioni s.p.a. intimati avverso la sentenza n. 241/98 del Giudice di pace di Trentola Ducen- ta, emessa il 25 marzo 1998 e depositata il 26 marzo 1998 (r.g. 1503/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 1822/2000 Oggetto: Risarcimento danni novembre 2000 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il signor IT LL ha convenuto in giudizio, davanti al giudice di pace di Trentola Ducenta, il signor NT ON e la s.p.a. Sapa Assicuratrice (alla quale nel corso del giudizio è succedu- ta la TH Assicurazioni s.p.a.), dei quali ha chiesto la condan- na al risarcimento per i danni riportati dalla propria autovettura a se- guito dello scontro con l'auto del ON, che, provenendo in senso contrario, aveva invaso la corsia opposta. Il giudice di pace, con sentenza del 26 marzo 1998, ha dichia- rato la pari responsabilità dei due conducenti ed ha disposto la com- pensazione dei reciproci danni e delle spese. ми Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso IN LL;
le parti intimate non hanno svolto attività di- fensiva. Motivi della decisione Con unico motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma secondo, c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Si deduce che "i convenuti, riconosciuti responsabili dei danni cagionati in misura pari a quella dell'attore, non potevano, come ha deciso il Giudice di pace di Trentola, andare assolti com- pletamente dalla domanda di risarcimento dei danni sofferti dall'at- 2 tore e delle spese del giudizio, ma andavano condannati al paga- mento dei danni sofferti e provati dall'attore nella misura del 50% nonché delle spese del giudizio". La censura non può trovare accoglimento. Ed invero, a pre- scindere dalla incensurabilità delle sentenze del giudice di pace per violazione di norme di carattere sostanziale, v'è da considerare che, nella specie, il detto giudice non ha affermato, come dedotto dal ri- corrente, che il ON, nonostante il suo riconosciuto concorso di colpa non fosse tenuto al risarcimento del danno subito dal Mauriel- lo, sia pure in ragione del 50%, ma si è limitato a disporre la com- pensazione dei danni reciprocamente subiti dalle parti. Con ciò ha, quindi, implicitamente riconosciuto il diritto del LL ad ottene- u re il risarcimento dei danni subiti, ma, disponendo la compensazione, m ha presupposto una domanda di risarcimento del danno da parte del convenuto ON, che questi non aveva proposta. La sentenza impugnata avrebbe potuto allora, in ipotesi, essere denunciata per vizio di ultrapetizione e non per violazione dell'art. 2054 c.c. Ma la denuncia di siffatto vizio non è neppure implicita nel motivo dedotto a sostegno del ricorso e poiché è giurisprudenza co- stante di questa Corte che i vizi di ultra ed extra petizione non de- terminano una nullità insanabile della sentenza, sono denunciabili solo con gli ordinari mezzi di impugnazione e non sono rilevabili d'ufficio dal giudice dell'impugnazione (Sez. III, 11 aprile 2000, n. 4592; Sez. III, 4 gennaio 2000, n. 21), il ricorso deve essere rigetta- 3 to. Nessun provvedimento deve essere adottato sulle spese atteso che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso. Nulla spese - Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 14 novembre 2000. IlPresidenteMy favora Il Consigliere est. С моргоно Depositata in Cancelleria 22 MAR. 2001 IL CANC ERE C1 Oggi, Concetta A mendola IL CANCELLIER M Concetta Ammended t ) 4 E 7 3 O C . L N A L , P O 1 B I 9 E D 9 1 E - E 1 N 1 C O I - I 1 Z D 2 A U . R I L T G S 9 I 3 G E E R 6 A 4 . D T E T T R N A E S E 4