Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2026, n. 8322
CASS
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Improcedibilità per difetto di querela

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché la questione dell'improcedibilità per difetto di querela non era stata sollevata in appello dalla difesa, ma solo dal Procuratore Generale nelle conclusioni cartolari. Inoltre, la Corte ha accertato che la querela era stata validamente depositata dalla persona offesa nei termini previsti dalla normativa e che la costituzione di parte civile equivale a querela per i reati divenuti perseguibili a querela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2026, n. 8322
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8322
    Data del deposito : 3 marzo 2026

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