Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5449 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
AULA "A" 10 544 9 / 0 1 REPUBBLICA TALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere R.G.N.15632/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron.11729 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.20.02.2001 da POS TE I TAL IANE s.p.a. già Ente Poste Italiane, ente pubblico economico, in persona del Presidente Prof. Avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dall'avv. prof. IG Fiorillo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, giusta procura speciale a margine del ricorso, 829 ricorrente - contro 1) RD PA - 2) IN RT 3) TO IA - 4) CE RA - 5) ZZ BR 1 ch 6) EO IA - 7) DU SA - 8) AZ IS 9) SA ER IG 10) CI MA EP - intimati per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Parma n. 00069/99 del 01.04/06.06.19904/16/04/199 R.G. n. 00017/99, ' notificata il 3 giugno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. prof. IG Fiorillo per la Poste Italiane s.p.a.. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il resto. Svolgimento del processo Con sentenza n. 01183/98 resa il 16 ottobre 06 novembre 1998 il Pretore di Parma, riuniti i procedimenti, rigettava le opposizioni proposte dall'allora Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a., (in appresso solo Poste), avverso i decreti ingiuntivi emessi dallo stesso Pretore ad istanza rispettivamente di PA NU, RT GI, IA TO, RA EC, BR ZI, IA NI, SA RI, IS ZA, ER IG RI, e MA EP IC per 2 indennità di vacanza contrattuale di cui al Protocollo di intesa del 23 luglio 1993 calcolata dalla data di decorrenza di quest'ultimo al 26 novembre 1994, detratta la somma di lire 160.000 percepita allo stesso titolo come una tantum ai sensi dell'art. 65 del CCNL 26 novembre 1994. Il Tribunale di Parma rigettava l'appello, confermando la sentenza pretorile;
spese del grado a carico dell'Ente appellante. Osservava il Tribunale: correttamente il Pretore aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte;
il Protocollo del 1993 intendeva adeguare tutte le retribuzioni, ivi comprese quelle in attesa di perequazione per essere scaduti da tempo i contratti pubblico, già penalizzaticollettivi del settore dal in fase di blocco per legge (art. 7 1. n. 438/92) e deindicizzazione;
il dato testuale deponeva per l'applicazione immediata della disciplina del Protocollo, senza il limite dell'applicazione di essa ai contratti in scadenza dopo il luglio 1993, ma per il fatto stesso della scadenza del contratto cui era collegata la vacanza contrattuale;
la ratio del Protocollo era quella di perequare le retribuzioni al mutato costo della vita nelle more e nella carenza del rinnovo contrattuale in assenza, 3 n peraltro, della eliminata scala mobile, e ciò a maggior ragione nelle ipotesi di scadenza contrattuale in epoca antecedente al 1993, che ben dovevano essere conosciute dalle parti stipulanti;
irrilevante era la successione del contratto a venire a quello recepito in apposito d.p.r., atteso che il dato meramente formale non poteva escludere l'applicabilità sostanziale delle disposizioni del Protocollo, dovendosi solo confrontare la situazione di fatto creatasi dopo la scadenza triennale di cui al d.p.r. n. 335 del 1990 in attesa del ccnl del 26 novembre 1994 con quella disciplinata dal Protocollo;
in realtà, tale confronto dava esito positivo ove si fosse rilevato che l'art. 65 del ccnl citato riconosceva per il periodo gennaio/novembre 1994 la medesima somma di cui ai decreti ingiuntivi e quindi prevista dal Protocollo quale "parziale recupero del valore reale del salario per il periodo di vacanza contrattuale", il che, peraltro, già presupponeva l'applicabilità del Protocollo al rapporto di lavoro in questione;
lo stesso Ente aveva riconosciuto il danno ai lavoratori per il ritardo nella stipula del collettivo, cui era posto rimedio con la contratto indennità compensativa una tantum del pari importo di quella richiesta in via monitoria, e ad essa analoga dal punto di vista strutturale tanto da apparire come un vero e proprio quid pluris, per il limitato periodo di vacanza 4 0 azionato in relazione al periodo di vacanza effettiva, peraltro riconosciuta in termini identici a tutti i dipendenti, svincolata cioè da qualsiasi altro parametro. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Poste Italiana s.p.a. già Ente Poste Italiane con quattro motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria. Non si sono costituiti i dipendenti NU PA, GI RT, TO IA, EC RA, ZI BR, NI IA, RI SA, ZA IS, RI ER IG, e IC MA EP. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione dell'artt. 6, comma sesto del d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: la disciplina del trapasso dalla gestione autonoma al regime privatistico prevedeva ultrattività dei trattamenti vigenti fino all'intervento del nuovo contratto collettivo;
l'intento del legislatore era quello di far partire qualsiasi modificazione sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo delle previgenti situazioni giuridiche con la nuova contrattazione collettiva;
il dato legislativo sull'ultrattività dei trattamenti in atto impediva 5 modificazioni che non provenissero dalla futura contrattazione collettiva. Con il secondo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1364 c.c. e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: la natura contrattuale del Protocollo escludeva la valenza generalizzata delle sue regole ai soggetti non stipulanti;
tanto meno esse potevano applicarsi ai dipendenti dell'Ente Poste, quest'ultimo allora non ancora esistente;
la contraria tesi che estendeva l'efficacia del contratto alle parti non stipulanti violava le regole degli artt. 1372 e 1364 C.C.; la disposizione dell'art. 65 del contratto collettivo non incideva sulla premessa di esso del rispetto dei principi del Protocollo, che invece dimostrava la non applicabilità diretta di quest'ultimo, sia perché la sentenza applicava il Protocollo e non il contratto collettivo e non affermava che quest'ultimo prevaleva sul primo. Con il terzo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione delle norma di ermeneutica contrattuale e vizio di motivazione su un punto decisivo il Protocollo costituiva atto di della controversia: e non dispositiva e di tale natura natura programmatica risentiva anche la previsione sulla indennità di vacanza 6 se doverosamente correlata con la trattazione di tematiche generalissime dell'atto; d'altronde, il Tribunale concedeva la somma ingiunta limitatamente, al periodo azionato, in base alla norma protocollare, e apoditticamente la intitolava a dazione provvisoria dei miglioramenti contrattuali successivamente previsti, così, peraltro interpretando il parziale recupero della norma contrattuale come provvisoria dazione;
incongruo era il riferimento alla misura uguale per tutti della indennità prevista dalla norma contrattuale, attesa la discrezionalità delle parti contrattuali trattandosi di ipotesi in cui non erano in gioco principi inderogabili;
a concedere, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto tutto comunque escludere ogni riferimento temporale all'anno 1994 tenuto conto che la presentazione della piattaforma contrattuale costituiva momento essenziale per la sussistenza del diritto e lo stesso Protocollo ne differiva la costituzione dal quarto mese dalla scadenza contrattuale;
comunque avrebbe dovuto escludere ogni precedente alla temporale al periodo riferimento ( 1 dell'Amministrazione ° dicembre 1993) trasformazione postale in ente pubblico economico, così limitando l'applicabilità al solo mese di dicembre 1993, anche in indennità di considerazione della fruibilità di una J 7 vacanza contrattuale (lire 20.000 mensili) di cui all'art. 7 del d.l. 29 settembre 1992, n. 384. Con il quarto motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione delle regole di interpretazione dei contratti e vizio di motivazione, in relazione, sotto altro profilo, all'applicazione del Protocollo, il tutto ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la indennità di vacanza prevista dal Protocollo del 93 consisteva in un elemento provvisorio della retribuzione parametrato al tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi, la cui influenza sul potere di acquisto dei salari andava definito in sede contrattuale;
quella della contrattazione collettiva, invece, era immediatamente determinata dal tasso di inflazione reale;
così come l'intero Protocollo, anche la indennità in questione era proiettata, quindi, nel futuro, sicché, riguardando la sua normativa l'intero periodo di vacanza contrattuale, doveva tenersi conto anche della disdetta del contratto;
è evidente, pertanto, che lo stesso Protocollo non poteva riguardare disdette operate prima della sua entrata in vigore e prima cioè che le parti si impegnassero alla procedimentalizzazione ivi prevista;
la procedura per la determinazione della consisteva in una fattispecie a formazione indennità progressiva che si completava solo in sede contrattuale;
in precedenza i dipendenti dell'Ente godevano solo della а indennità prevista dalla legge n. 438 citata;
il Tribunale si era discostato dalla interpretazione letterale della norma incorrendo nella violazione delle regole ermeneutiche invocate, che privilegiano tale dato come criterio prioritario. Il primo motivo di ricorso è fondato. Deve preliminarmente osservarsi che il Protocollo del 1993, quale che sia la natura giuridica delle intese la prevalente dottrina li esclude dal noverotriangolari - degli atti normativi, assegnando loro piuttosto la natura di atti politici di indirizzo o di programmazione - non può, comunque, giammai ritenersi applicabile, senza un espressa previsione di atto normativo di legislazione primaria, O, se si vuole, anche secondaria, quest'ultima (limitativamente) intesa solo in senso integrativo chiarificatore della portata di essa, al rapporto di impiego pubblico con l'amministrazione statale. Né, fin troppo ovviamente, l'intervento, nel citato Protocollo, del governo (0 della stessa amministrazione statale), avente piuttosto natura contemporaneamente di interesse e di garanzia, è idoneo a trasformare un confronto a tre fra parti sociali in provvedimento di natura legislativa o in qualche modo ad esso assimilabile. Dunque, almeno fino alla data della trasformazione telecomunicazioni in dell'Amministrazione delle poste e a 9 Ente pubblico economico, avvenuta con decorrenza I ° dicembre 1993 per effetto del d.l. n. 487/93, convertito con modificazioni in legge n. 71/93, il Protocollo del 23 luglio 1993 non poteva essere, in linea di principio, applicato ai dipendenti dell'Amministrazione pubblica, ma non lo poteva essere neanche in linea di fatto, atteso che degli enti pubblici economici erano i dipendenti destinatari ex lege sulla quale il Protocollo, ma la questione non è neanche accennata nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto agire con forza abrogatrice di - specifica indennità di vacanza contrattuale (almeno fino al I° gennaio 1994, data dalla quale era prevista la decorrenza degli stipulandi nuovi accordi di comparto di cui alla legge 20 marzo 1983, n. 93), determinata, per il 1993, nella misura "forfettaria di lire 20.000 mensili per tredici mensilità" (art. 7 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, senza modificazioni sul punto). Gli stessi atti legislativi sopra richiamati (d.l. n. 487/93, convertito con modificazioni in legge n. 71/93), tuttavia, dopo aver provveduto (art. 1) alla trasformazione dell'Amministrazione in questione in Ente pubblico economico, con esplicita scadenza per la futura - come è poi avvenuto dell'Enteulteriore trasformazione in società per azioni, prevedono (art. 6, comma sesto) che 10 小 "ai dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del stipulazione di un nuovopresente decreto fino alla contratto". E dunque, "pur dopo la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico (art. 1 D.L. 487/93, conv. in legge 71/94), ai rapporti di l'ente ed i propri dipendenti deve ritenersi lavoro tra ancora applicabile, sino alla data della stipulazione del contratto collettivo di lavoro (avvenuta, nella specie, il 26 novembre 1994), la precedente normativa pubblicistica, giusta disposto dell'art. 6 D. L. citato, senza che possa considerarsil'applicazione di tale normativa limitata al solo trattamento economico "I (Cass. S.U. I° n.aprile 1999, n. 00205, Cass. S.U. 18 febbraio 1998, 12699, Cass. S.U. 24 settembre 1997, n. 09381). Gli altri motivi di ricorso, attesa la decisiva circostanza della non riferibilità del Protocollo del 1963 ai dipendenti dell'Ente Poste, la cui applicabilità costituisce il presupposto e momento informatore della sentenza impugnata, debbono ritenersi assorbiti. Il primo motivo di ricorso, pertanto, va accolto, assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso, e la sentenza in relazione ad esso va cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in 11 accoglimento delle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dall'Ente Poste Italiane, revoca i decreti ingiuntivi opposti, e rigetta le domande per ingiunzione proposte da NU PA, GI RT, TO IA, EC RA, ZI BR, NI IA, RI SA, ZA IS, RI ER IG, e IC MA EP contro l'allora Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a.; sussistono, per la novità delle questioni trattate, i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
la C o r t e accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, in accoglimento delle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dall'Ente Poste Italiane, revoca i decreti ingiuntivi opposti, e rigetta le domande per ingiunzione proposte da NU PA, GI RT, TO IA, EC RA, ZI BR, NI IA, RI SA, ZA IS, RI ER IG, e IC MA EP contro l'allora Ente Poste Italiane, oggi Poste e dichiara interamente compensate tra leItaliane s.p.a., parti le spese dell'intero giudizio. 12 J Così deciso in Roma il 20 febbraio 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovannilterparello nnirubertoGiuseppe мио IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 11 APR 2001 IL CANCELLIERE I D A , S S O L A 3 L T 3 0 , O 5 1 A B . S . I T E D N P R S A A 3 I ' T 7 L N S - L G O 8 E - O P D 1 M I A 1 I S D N A E E D G S O E G I R T E A T N L S I E O S G T A E E T L I R L P I E D D 13