Sentenza 5 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti previsti dall'art. 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente a escludere l'applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui al quinto comma il carattere di allarme sociale desumibile anche da uno solo dei dati da considerarsi. Pertanto, i fatti non sono di lieve entità se i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, la qualità o la quantità delle sostanze non concorrono tutti a degradare l'ipotesi normale di reato a fatto di lieve entità. Ciò sia per il rapporto generalità - specialità che intercorre tra la fattispecie comune e quella attenuata (ritenendo l'opposto, data la frequenza di qualcuno degli elementi ricordati nei fatti della vita, sarebbe l'attenuante la disposizione di normale applicazione e non viceversa), sia perché, altrimenti, si verrebbe a svilire la deterrenza della disposizione, benché siano presenti fattori negativi diversamente preponderanti.
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In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
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Il parere ufficiale della Corte Suprema di Cassazione Il tema della “ lieve entità “ del fatto è legislativamente affrontato nel comma 5 Art. 73 TU 309/1990, ai sensi del quale “ salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo, che, per i mezzi, la modalità, o le circostanze dell' azione, ovvero per la qualità e per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 “. De quo, in Cass., SS.UU., 27 settembre 2018, n. 51063, si è decisa l' inammissibilità dell' applicazione del predetto comma 5 Art. 73 TU 309/1990 nei …
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La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/1999, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 5/1/1999
Dott. Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
Dott. Adolfo Di Virginio " N. 33
Dott. Antonio Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
Dott. Giovanni Conti " N. 29766/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IA El AS contro la sentenza 5 maggio 1998 della Corte d'Appello di Firenze. Udita la relazione del Consigliere dr. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Vincenzo Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. IA El AS ricorre contro la sentenza 5 maggio 1998 della Corte d'Appello di Firenze che, a conferma della decisione del GIP di IS , l'ha ritenuta responsabile di concorso in detenzione di eroina a fini di spaccio.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità e di quella di cui al settimo comma dell'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990. 2. Il ricorso è tuttavia infondato.
Infatti, quanto al primo motivo, è un vero e proprio errore di interpretazione sostenere che basta la ricorrenza di uno degli elementi descritti dal quinto comma dell'art. 73 della legge sugli stupefacenti per connotare il fatto di lieve entità. La piana lettura della disposizione induce invece, secondo del resto la consolidata giurisprudenza, ad un'interpretazione opposta: che cioè sia sufficiente il carattere di allarme sociale desumibile anche da uno solo dei dati da considerarsi per escludere l'applicabilità del beneficio. I fatti, insomma, non sono di lieve entità se i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, la qualità o la quantità delle sostanze non concorrono tutti a degradare l'ipotesi normale di reato (primo comma) ad un fatto di lieve entità (quinto comma). E questo sia per il rapporto generalità-specialità che intercorre tra la fattispecie comune e quella attenuata (ritenendo l'opposto, data la frequenza di qualcuno degli elementi ricordati nei fatti della vita, sarebbe l'attenuante la disposizione di normale applicazione e non il viceversa) sia perché, altrimenti opinando, si verrebbe a svilire la deterrenza della disposizione, benché siano presenti fattori negativi diversamente preponderanti (ad es.: spaccio di organizzato di rilevanti quantitativi, ma, ciò nonostante, di lieve entità perché diretto al sostentamento di un'opera meritoria). Del resto, e tanto è conclusivo, solo la contestuale ricorrenza di tutti gli elementi può caratterizzare la circostanza in esame rispetto a quella di cui all'art.62 bis c.p., considerando la genericità, se isolatamente considerate, di alcune delle indicazioni contenute nel quinto comma. E poiché nella specie il giudice di merito ha ritenuto ostativa la quantità di droga trattata, il motivo è privo di pregio.
3. L'attenuante di cui al settimo comma è un'attenuante di risultato (cfr. ad es. Cass. VI, 19.6.98 Orecchioni). Dato che la stessa ricorrente riconosce l'oggettiva assenza di risultati positivi derivanti dalla sua collaborazione (del resto valutata ai fini delle generiche), non resta che concludere che la concessione del beneficio è stata correttamente negata.
4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 1999