Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2019, n. 06921
CASS
Sentenza 11 marzo 2019

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La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.,quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c..

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    Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5457 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18670-2020 proposto da: M.G. e M.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIULIA n. 116, presso lo studio dell'avvocato GIAN LUCA SIMEONI, che li rappresenta e difende; – ricorrenti – contro D.C.U., rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente …

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  • 3RIASSUNZIONE DEL PROCESSO PER INCOMPETENZA TERRITORIALE: deve essere depositato telematicamente con ricorso
    Avv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 12 ottobre 2020

    ISSN 2385-1376 In caso di riassunzione dinanzi al giudice competente, ai sensi dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., il processo prosegue tra le parti originarie, indipendentemente da chi abbia assunto l'iniziativa di provvedere ai relativi incombenti. È inderogabile la necessità del deposito telematico, posto che la norma richiamata prevede espressamente l'obbligatorietà del deposito telematico e prevede – al comma 9 – un'unica deroga relativa all'ordine del giudice che autorizzi il deposito cartaceo per ragioni specifiche. Corollario di tale considerazione è dunque che l'atto introduttivo della fase di riassunzione debba necessariamente considerarsi come un atto endoprocessuale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2019, n. 06921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6921
Data del deposito : 11 marzo 2019

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