Sentenza 11 marzo 2019
Massime • 1
La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.,quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c..
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41506 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 24/12/2021, (ud. 16/11/2021, dep. 24/12/2021), n.41506 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente – Dott. MELONI Marina – Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 31534-2020 proposto da: G.G., in proprio e quale erede del Sig. T.A., in qualità di fidejussore della WORDL COM SRL, domiciliatain ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 5457 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5457 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18670-2020 proposto da: M.G. e M.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIULIA n. 116, presso lo studio dell'avvocato GIAN LUCA SIMEONI, che li rappresenta e difende; – ricorrenti – contro D.C.U., rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente …
Leggi di più… - 3. RIASSUNZIONE DEL PROCESSO PER INCOMPETENZA TERRITORIALE: deve essere depositato telematicamente con ricorsoAvv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 12 ottobre 2020
ISSN 2385-1376 In caso di riassunzione dinanzi al giudice competente, ai sensi dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., il processo prosegue tra le parti originarie, indipendentemente da chi abbia assunto l'iniziativa di provvedere ai relativi incombenti. È inderogabile la necessità del deposito telematico, posto che la norma richiamata prevede espressamente l'obbligatorietà del deposito telematico e prevede – al comma 9 – un'unica deroga relativa all'ordine del giudice che autorizzi il deposito cartaceo per ragioni specifiche. Corollario di tale considerazione è dunque che l'atto introduttivo della fase di riassunzione debba necessariamente considerarsi come un atto endoprocessuale, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2019, n. 06921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6921 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2019 |
Testo completo
6921-19 CI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Interruzione del giudizio CARLO DE CHIARA Presidente Riassunzione - Consigliere Rel. Termine perentorio - LAURA TRICOMI Integrazione del GIULIA IOFRIDA Consigliere contraddittorio- LOREDANA NAZZICONE Consigliere Ud. 23/10/2018 PU Consigliere Cron.6921 MASSIMO FALABELLA R.G.N. 7875/2015 SENTENZA sul ricorso 7875/2015 proposto da: SO IN S.r.l.e per essa, quale mandataria, la FBS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sardegna n.38, presso lo studio dell'avvocato Amore Marco, rappresentata e difesa dall'avvocato Torelli Maria Rosaria, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
De AR LL, NO FO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Del Corso n. 300 presso lo studio dell'avvocato Andreotta R.G.N. 7875/2015 Cons. est. Laura Tricomi 1727 2018 Giuseppe che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pisano Tullia, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale subordinato;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali subordinati-
contro
NO IA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Del Corso n.300 presso lo studio dell'avvocato Andreotta Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgi Vittorio, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente-
contro
Banca Antonveneta S.p.a., -intimata- avverso la sentenza n. 442/2014 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ha del rccusefrincipale ALBERTO, che concluso per l'accoglimento del primo motivo, rigetto ricorso incidentale condizionato;
udito per i controricorrenti e ricorrenti incidentali subordinati l'Avvocato Andreotta Giuseppe, che ha chiesto accoglimento proprio ricorso.
FATTI DI CAUSA
A seguito di procedimento monitorio promosso dalla Banca Antoniana Popolare Veneta PA, il Tribunale di Salerno emetteva decreto ingiuntivo n.86/1997 per il pagamento di lire 211.951.102 nei 2 R.G.N. 7875/2015 Cons. est. Laura Tricomi confronti di FO NO, quale titolare della ditta G.S.F., e di AR NO e LL NO, quali fideiussori. All'esito del giudizio di opposizione, il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti al pagamento della somma di €.8.452,08=, oltre interessi. La Banca spiegava appello principale al quale resistevano, spiegando anche appello incidentale, FO e LL NO, comunicando l'avvenuto decesso di AR NO. Integrato il contraddittorio in appello con gli eredi di AR NO, con comparsa depositata il 20/11/2009 si costituiva la SO IN RL (di seguito, SO), quale cessionaria dei crediti della Banca Antonveneta PA, e per essa la EL Re RE CI PA (di seguito, EL Re), procuratrice dell'appellante. All'udienza dell'1/3/2010 il difensore degli appellanti incidentali eccepiva il difetto di legittimazione a stare in giudizio della SO e chiedeva l'interruzione del processo per l'avvenuto decesso del difensore della banca. Il giudizio interrotto veniva riassunto dalla SO e per essa dalla procuratrice speciale EL Re. La Corte di appello di Salerno, accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione della SO, che aveva riassunto il giudizio, affermando che questa non aveva provato di essere succeduta nella posizione della banca e di essere portatrice dei crediti oggetto della lite. Sulla scorta dell'accoglimento di detta eccezione, rigettava l'appello principale, assorbiti tutti i motivi, ed accoglieva gli appelli incidentali, riformando la sentenza impugnata con accoglimento pieno dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo. La SO ha proposto ricorso principale con due mezzi;
LL De AR e FO NO hanno replicato con unico controricorso e ricorso incidentale subordinato con un mezzo;
FO NO ha 3 R.G.N. 7875/2015 Cons. est. Laura Tricomi depositato anche memoria;
IA NO, erede di AR NO, ha replicato con separato controricorso accompagnato da memoria. É rimasta intimata la Banca Monte dei Paschi di Siena (già Banca Antonveneta PA). Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la nullità, annullabilità, invalidità della sentenza per la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 277 cod. proc. civ. e correlati (art. 360, primo comma, nn.3 e 4, cod. proc. civ.) 1.2. La ricorrente, dopo avere rammentato che, a seguito dell'interruzione pronunciata a causa del decesso dell'avvocato della banca, il processo era stato riassunto proprio da se medesima, si duole sotto un primo profilo che la Corte territoriale non si sia - pronunciata su tutte le domande ex art.277 cod. proc. civ. e, in primis, su quelle proposte dalla banca, così incorrendo in una omessa pronuncia, sulla base della erronea convinzione che la posizione giuridica della banca cedente il credito fosse stata integralmente assorbita e che, quindi, non fosse più autonomamente sussistente a seguito dell'intervento in giudizio della cessionaria, laddove invece la legittimazione attiva della cedente, che rimaneva parte a pieno titolo, non era venuta meno.
1.3. Sotto un secondo profilo, dopo aver riferito che il giudizio di appello non venne riassunto nei confronti della banca, la ricorrente sostiene che ciò - essendo la cedente il credito ed il successore litisconsorti necessari aveva determinato una insanabile lesione del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ed ha 4 R.G.N. 7875/2015 Cons. est. Laura Tricomi chiesto l'assunzione dei provvedimenti ex art.383 e 384 cod. proc. civ.
2.1. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.100 cod. proc. civ. e dell'art. 111 cod. proc. civ. in ordine alla statuizione con cui era stata negata la legittimazione attiva della SO, lamentando la erroneità della motivazione in ordine al mancato assolvimento della prova della cessione da parte della interventrice SO.
3.1. La pregiudiziale questione del contraddittorio, sollevata con il primo motivo, secondo profilo, del ricorso principale è fondata e va accolta.
3.2. Osserva la Corte che, incontestata l'intervenuta interruzione del giudizio a causa del decesso del difensore della banca, il giudizio venne riassunto (e non proseguito, alla stregua della statuizione impugnata) dalla interventrice SO, senza che l'atto di riassunzione fosse stato notificato alla banca, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, sia perché la banca non risulta indicata tra le parti processuali, sia perché la stessa Corte di appello, nell'escludere la legittimazione attiva della SO sul piano sostanziale (mancata prova della effettiva cessione dei crediti per cui era causa), ha anche affermato che il soggetto legittimato attivo era la banca senza tuttavia pronunciare l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contradittorio, anzi espressamente escludendo la ricorrenza di una ipotesi di estinzione del giudizio, di guisa che non può nemmeno ritenersi che implicitamente abbia ritenuto estinto il giudizio in parte qua (riferito alla banca). Ciò posto, va considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che «La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la 5 R.G.N. 7875/2015 Cons. est. Laura Tricomi richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l'estinzione del processo. » (Cass. n. 2174 del 04/02/2016; conf. Cass. n. 21869 del 24/09/2013) e tale principio soccorre anche nel caso in cui la notifica non sia stata affatto eseguita perché < verificatesi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della vocatio iudicis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e il giudice che rilevi l'omessa notifica, un vizio comportante inesistenza della notifica, dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza (oltre che un vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza), deve ordinarne l'effettuazione (o la rinnovazione), in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto 6 R.G.N. 7875/2015 Cons. est. Laura Tricomi dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma terzo» (Cass. 7661 del 15/4/2015, dal testo).
3.3. Orbene, posto che nel caso in esame la Corte di appello ha espressamente affermato che la legittimazione attiva era dalla banca ed ha, peraltro, correttamente escluso che fosse maturata una causa di estinzione del giudizio - giacché l'stanza di riassunzione era stata - tempestivamente presentata " la stessa Corte territoriale, lungi dal decidere nel merito, avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della banca concedendo alle parti un termine perentorio per eseguire l'adempimento. Invero, il principio secondo il quale «nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento con efficacia vincolante dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni anche nei loro confronti.» (Cass. n. 21995 del 11/09/2018, Cass. n. 8980 del 05/06/2012), non soccorre nel caso di cumulo di cause scindibili, laddove il giudice a fronte di un evento che - concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze non separi le cause ma interrompa l'intero processo: in tal caso, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti, sicché, ove ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non siano stati notificati ad alcune di esse, non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l'estinzione parziale del processo, dovendosi invece, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., ordinare la rinnovazione 7 R.G.N. 7875/2015 Cons. est. Laura Tricomi della notifica entro un termine perentorio (V. Cass. Sez. U, n. 9686 del 22/04/2013, Cass. n.18318 del 18/09/2015).
4.1. Il ricorso incidentale condizionato, con il quale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt.302 e 303 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 305 e 307, terzo comma cod. proc. civ., perché, a parere dei ricorrenti incidentali, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio, stante la mancata vocatio in ius della banca da parte di SO e la mancata richiesta di un termine per provvedervi, è infondato.
4.2. In adesione alla giurisprudenza di legittimità, va ribadito che «Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale 8 R.G.N. 7875/2015 Cons. est. Laura Tricomi determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma.» (Cass. Sez. U. n. 14854 del 28/06/20069; cfr. anche Cass. n. 2174 del 04/02/2016 e Cass. n. 21869 del 24/09/2013), con il che appare evidente che la Corte di appello avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio, assegnando un termine perentorio per l'adempimento, ed avrebbe dovuto riservare alla vana maturazione dello stesso la valutazione in merito all'estinzione del giudizio, contrariamente a quanto, infondatamente, assumono i ricorrenti incidentali.
5.1. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso principale nei termini prima precisati, assorbito il secondo e rigettato il ricorso incidentale subordinato: va quindi riconosciuta la nullità della sentenza impugnata e va disposta la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione per l'integrazione del contraddittorio, il riesame e la statuizione sulle spese anche di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, Accoglie il primo motivo del ricorso principale nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno anche per le spese. Così deciso in Roma, il giorno 23 ottobre 2018. Consigliere estensore Il Presidente (Laura Tricomi) (Carlo, De Chiara) eine Nce wi DEPOSITATO IN CANCELLERIA R.G.N. 7875/2015 Cons. est. Laura Tricomi 11 MAR 2019 IL FUNZIONA CIUDIZIARIO A rea MANCHI