Sentenza 20 marzo 2003
Massime • 1
In tema di abbandono di rifiuti, il reato previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può verificarsi anche in coincidenza del trasporto dei rifiuti, sempre che l'evento sia imputabile a titolo di dolo o colpa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato a carico dei responsabili del settore trasporti e del settore sicurezza e qualità di un'impresa iscritta all'albo nazionale degli esercenti l'attività di smaltimento di rifiuti per avere cooperato, insieme all'autista, ad un trasporto di rifiuti pericolosi liquidi senza l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, quali la verifica dell'idoneità del mezzo di trasporto, dell'ancoraggio del carico, e la predisposizione di misure di prevenzione in caso di incidente, tanto da determinare un incidente dell'autocarro a cui conseguiva lo spargimento delle sostanze trasportate nelle pubbliche vie di un centro abitato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2003, n. 22053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22053 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TORIELLO Francesco - Presidente - del 20/03/2003
1. Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. QUITADAMO Nicola - Consigliere - N. 600
3. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 36534/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI GI n. Borghetto di Borbera (Al) 21.4.1952;
LI DA n. Borghetto di Borbera (Al) 28.4.1951;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 25.10.2001;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Vittorio Meloni;
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. FATTO
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 26 settembre 2000, n. 155, condannava SI GI e LI DA, rispettivamente responsabili del settore trasporti e responsabile del settore sicurezza e qualità della Star spa con sede in Rozzano, alla pena di mesi quattro di arresto e lire 14 milioni di ammenda ciascuno, con i benefici di legge, per violazione dell'art. 51, 2^ comma, in relazione al c. 1 lett. D del D.Lg.vo 22/97, avendo essi cooperato con colpa, insieme con l'autista LE CO (anch'egli dipendente della Star spa), ad un trasporto di rifiuti pericolosi liquidi (PCB, policlorodifenile e triclorobenzene), senza l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, tanto da determinare un incidente dell'autocarro Fiat IVECO GE/D73245, per una brusca frenata e la rottura di uno dei trasformatori che contenevano sostanze tossiche, riversatesi in notevole quantità nelle pubbliche vie del centro abitato di Legnano il 7.5.1998. Anche il trasportatore LE CO veniva condannato per lo stesso reato e per quello di cui all'art.674 c.p. alla pena di mesi otto di arresto e lire 20 milioni di ammenda, con i benefici di legge.
SI e LI proponevano appello, chiedendo in primo luogo l'assoluzione per l'assenza di un nesso causale con l'evento imputabile alla condotta imprevedibile del solo autista ed in via subordinata la riduzione della pena in considerazione dell'intervenuto integrale risarcimento del danno a favore del Comune di Legnano costituitosi parte civile. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 25.10.2001, confermava la responsabilità penale degli imputati appellanti, riducendo la pena a mesi due e giorni 20 di arresto e 10 milioni di ammenda (con conversione della pena detentiva in 6 milioni di ammenda), in forza della concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 C.P.. Contro questa sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione sul punto relativo alla loro "posizione di garanzia", apoditticamente affermata, considerato che essi svolgevano mansioni "interne", senza "delega" da parte dell'amministratore delegato Italo Braghieri. In via subordinata, con il motivo aggiunto, chiedono che la sentenza venga annullata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati, salvo che per il motivo aggiunto relativo alla prescrizione.
Sia nella sentenza di primo grado, che in quella di appello, i giudici di merito si sono trovati concordi nell'accertamento della verità di alcune circostanze di fatto, che si possono così riassumere:
- il giorno 7.5.98 un automezzo della ditta Star spa di Rozzano, stava trasportando conto terzi due trasformatori contenenti PBC e specificamente policlorodifenile (per il 60%) e triclorobenzene (per il restante 40%);
- a seguito della caduta di uno dei due trasformatori che non risultava ancorato al piano di carico e alla rottura dello stesso, la sostanza liquida contenuta all'interno era percolata dal camion contaminando alcune vie del centro di Legnano;
- nonostante l'occorso, erano state percorse dall'autista della Star spa parecchie vie del centro abitato di Legnano e, successivamente, il predetto autista aveva lasciato il mezzo incustodito nei pressi della Via Boccaccio ove si era fermato;
- uno dei due trasformatori non era stato ancorato al piano di carico a differenza del secondo;
- trattavasi di sostanze rientranti nella previsione del DM 4.11.1996;
- il materiale pericoloso non era stato idoneamente etichettato anche al fine di individuare la sostanza;
- il carico non risultava imballato;
- il mezzo di trasporto non era idoneo, non contenendo i prescritti recipienti tali da poter raccogliere le eventuali sostanze che fossero, come nel caso in esame, fuoriuscite dai trasformatori, ma solo due vasche poste sotto il piano di carico;
- dette vasche erano comunque sottodimensionate rispetto alle prescrizioni e inadatte a contenere perdite in normali condizioni di trasporto;
- infine, non erano presenti in dette vasche, sostanze inerti in grado di assorbire le eventuali perdite.
La Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, non può riesaminare le predette circostanze, ma soltanto valutare che esse siano state logicamente e giuridicamente considerate per l'affermazione della penale responsabilità non solo dell'autista, ma anche dei responsabili del settore trasporto e sicurezza della Star spa. Come è noto il reato di cui all'art. 51, 2 comma D.Lg.vo 22/97, prevede la sanzione penale a carico dei "titolari di imprese" e dei "responsabili di enti" che abbandonano o depositano in modo incontrollato dei rifiuti, solidi o liquidi, propri o di terzi. Occorre premettere una considerazione d'ordine generale: il principio base che ispira la filosofia dell'intero impianto del D.Lg.vo di cui al D.Lg.vo 22/97 è quello del divieto assoluto dell'abbandono dei rifiuti nell'ambiente circostante (art. 14). Proprio per evitare l'abbandono incontrollato dei rifiuti, il sistema esige il rispetto dei principi della prevenzione e del riutilizzo, consentendo lo smaltimento finale tramite incenerimento o discarica autorizzata solo di frazioni residuali non recuperabili.
Di conseguenza l'abbandono di rifiuti è sempre sanzionato: in via amministrativa, se compiuto dai privati (art. 50, 1^ comma);
penalmente, se posto in essere da titolari di impresa e responsabili di enti (art. 51, 2^ comma).
Occorre considerare il caso in esame una ipotesi autonoma di reato, come risulta dalla riserva di cui al primo comma dall'art. 50 ("Fatto salvo quanto disposto dall'art. 51, 2^ comma") e dallo stesso art. 51, 2^ comma: la sanzione è parificata a quella prevista per l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata (sanzione più grave nel caso di abbandono di rifiuti pericolosi).
Vi è da aggiungere che l'"effettività" del sistema non prevede solo la sanzione penale ma anche sanzioni amministrative e civili: nel caso di discariche abusive (art. 51, comma 3) la conseguenza obbligatoria della "confisca" dell'area interessata;
per chi viola il divieto di abbandono dei rifiuti (fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51, come è detto nell'art. 14) l'obbligo della "rimozione, recupero e del ripristino", che si estende anche agli amministratori o rappresentanti di persone giuridiche.
Rileva la Corte che la situazione di abbandono di rifiuti può verificarsi anche in coincidenza del loro trasporto, sempre che l'evento sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.
Secondo la giurisprudenza elaborata da questa Corte si la responsabilità per colpa sorge non solo nei casi ordinari di negligenza, imprudenza od imperizia, ma più in generale allorché l'evento sia conseguenza della mancata adozione di misure tecniche ed organizzative imposte dalla natura dei rifiuti e dalla particolarità della operazione compiuta.
Il fatto che una impresa sia iscritta nell'Albo Nazionale Imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti (come nel caso in esame la Star spa), non esclude una eventuale penale responsabilità per abbandono di rifiuti.
La questione attinente al soggetto penalmente imputabile deve essere risolta nel senso che esso può essere "chiunque", come si ricava dal tenore testuale degli artt. 50 e 51, 2^ comma che fa riferimento ai "titolari" di imprese ed ai "rappresentanti" di enti: certamente questi soggetti sono penalmente passibili di sanzione penale, ma la stessa sanzione può applicarsi anche a figure diverse nell'ambito dell'impresa o dell'ente in forza di delega o dell'assetto strutturale statutario ed organizzativo.
La formulazione legislativa, che sembra discostarsi dalla dizione ordinaria "chiunque", si spiega con l'esigenza di differenziare la posizione del privato soggetto a sola sanzione amministrativa (art. 50), da quella delle società od enti, ma sarebbe illogica ed incoerente una interpretazione nel senso di ravvisare un reato "proprio".
Se anche il trasportatore di una società può rispondere penalmente, lo stesso deve potersi affermare per i soggetti incaricati del trasporto e della sicurezza nell'ambito dell'impresa. Ad avviso della Corte l'abbandono dei rifiuti, sia in considerazione della condotta illecita considerata e della pluralità di forme in cui può avvenire, sia per le conseguenze ambientali di essa, non costituisce un illecito "proprio" od un reato "proprio", nel senso di poter essere posto in essere solo da parte di alcuni soggetti e non di altri, in quanto il legislatore intende evitare un evento quale che sia l'autore o quali che siano gli autori.
A riprova di ciò nel caso di società od enti, l'art. 14 del D.Lg.vo 22/97 non solo introduce il divieto generale di abbandono (1^ e 2^ comma), ma, dopo aver fatte salve le sanzioni amministrative e penali, introduce l'obbligo della rimozione, recupero e ripristino a carico di "chiunque" abbia violato il divieto, eventualmente in solido con il proprietario o titolare di diritti reali e della "persona giuridica" in quanto tale (comma 3).
Anche il traffico illecito dei rifiuti (art. 53), divenuto ora delitto, è costruito nella stessa logica di sanzionare la condotta di "chiunque" (con sanzione più grave nel caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi).
Nel caso in esame, con apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione perché logicamente e correttamente motivato, si è ritenuto che SI e LI erano in possesso di deleghe specifiche, come quella del 30 settembre 1993, nella quale si legge, tra l'altro, che essa conferiva una "attribuzione di responsabilità ed autorità", con il dovere di "promuovere tutte le azioni necessarie per prevenire il verificarsi di non conformità durante la effettuazione dei servizi di trasporto" (vedi pagina 9 sentenza di 1^ grado).
Lo stesso incarico ufficiale nella struttura dell'impresa quale responsabile del servizio sicurezza e del servizio trasporti non può avere rilevanza solo interna ove attenga ad attività (il trasporto di sostanze e rifiuti pericolosi) che coinvolgono la salute delle persone.
Nel caso in esame era in discussione la mancata adozione in concreto di misure per il singolo trasporto di rifiuti pericolosi (non solo l'olio dei trasformatori, ma gli stessi trasformatori del tutto obsoleti), sicché occorreva verificare l'idoneità del mezzo di trasporto, l'ancoramento del carico e la predisposizione di misure di prevenzione opportune in caso di incidente.
Le sostanze ed i rifiuti pericolosi nel trasporto devono essere identificati nella loro natura e resi riconoscibili con etichettatura e formulario apposito ed essere accompagnati nella dinamica di provenienza, percorso, destinazione e finale utilizzazione. Non basta per escludere la responsabilità dell'ente od impresa aver dato "istruzioni" interne all'autista, perché le normative internazionali, comunitarie e nazionali "canalizzano" la responsabilità per il rischio a monte del soggetto economico come tale e questo principio vale sia per i profili civili ed amministrativi, sia per quello penale.
Ritenuta pertanto la responsabilità penale degli imputati, deve rilevarsi che il reato si è tuttavia estinto per intervenuta prescrizione essendo stato accertato il 7.5.1998 ed essendo decorsi quattro anni e sei mesi previsti dalla legge.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2003