Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5062 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
AR E 39 L. 21-11-1991, N.374 05 062 /03 ESENT A REGISTRAZIONE E BILA UBBLICA (IST.NE GIUDICE DI PACEN NOME: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Riense SEZIONE PRIMA CIVILE requ intile exont.366 c.1u-23 Composta cagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 11004/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Maria Gabriella LOCCIOLI Consigliere Dott. Giuseppe V.A. MAGNO Consigliere Cron. 11279 Dott, Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Rep. Ud. 18/11/2002 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: A. I.M.A. AZIENDA INTERVENTI MERCATO AGRICOLO IN LIQUIDAZIONE in persona del Commissario liquidatore pro tempore, A.G.E.A. AGENZIA PER LE KROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, eiettivamento domiciliati in ROMA VIA DE PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
ricorrente 1
contro
NZ NO BE, elettivamente domiciliata in ROMA 2002 V-A LIBERIANA 17, presso l'avvocato PASQUALE PAPA, 2088/2 rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO CARANTINO, giusta procura in calce al controricorso;
contzozicorrente avverso la sentenza I. 39/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 17/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore 1 PALMA: idite i_ P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il zigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con citazione del 18 maggio 1999, NA Par- zarino convenne dinanzi äl Giudice di Face di Bari l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agri- chiederdo che quest'ultima venissecolo (A.
1.M.A.), condannata a pagarle la somma di £.582.150, a titolo di aiuto comunicario per la produzione di olio di cliva relativo alla campagna agricola 1997/1998. L'attrice deduceva che era proprietaria di un fondo agricolo, sito in Binetto ed identificato nel catasto alla partita 2300, Foglio 10 Part.262 di Ha. 0.31.17, insistevano su cuj 53 piante di ulivo;
cho aveva presentato, relativamente alla produzione di gl.2 di olio nell'annata 1997/1998, regolare domanda di aiu- to alla produzione;
che l'Aira, pur avendo riconosciuto 2 - 1 suo diritto, aveva trattenuto l'importo di £.582.150 a titolo di recupero di somme corrisposte per la campa- gra 1994/1995, in ragione del fatto che era stata ri- scontrata una discordanza nei dati identificativi del fondo rispetto a que li risultanti dallo Schedario oleicolo italiano;
e che tale recupero doveva conside- rarsi illegittimamente effettuato, in quanto la predet- ta discordanza era stata determinata calla errata loca- lizzazione del fondo Corato, invece di Einetto -, era stato chiarita in seguito all'incontro con i rappresen- tanti dell'Aima in data 1 aprile 1997 ed era stata eli- minata mediante rettifica dei dati esistenti presso lo Schedario. L'Azienda convenuta, coslituitasi con il pa trocinio dell'Avvocatura dello Stato, nel chiedere la reiezione della domanda e nel produrre documentazione, precisò che, sulla base del regolamento CEE г.586/38 e della circolare A.I.M.A. n.442/96, la non esatta corri- spondenza dei dati denunciati con quelli risultanti dallo schedario cleicolo detcrminava l'esclusione dall'aiuto e che la normativa richiamata prevodeva la facoltà del produttore di richiedere la verifica della propria consistenza aziendale in ipotesi di accertata discordanza: facoltà, questa, di cui l'attrice non si era avvalsa;
COI la conseguente, piena legittimità del 3 disposto recupero.
1.2 Il Giudice adito, con sentenza n. 39/2000 del 17 gennaio 2000, accolse la domanda, condarnando l'Azienda al pagamento della somma di f.582.150 oltre gli interessi fino al soddisfc. In particolare, il Giudice ha così, tra l'altro, testualmente motivato: 34 Dalla documentazione csibita in atti è emerso che la denuncia di coltivazio- ne, che i produttori presentano una sola volta all'inizio de l'attività, fu presentata dall'attrice C riporta dati corretti, cioė per la campagna 1990 'incicazione della esatta ubicazione dei fondo, con gli identificativi catatali е il numero di piante di livo. Sulla base ci essa venne regolarmente corrispo- sto alla NO l'aiuto alla produzione per gli anni successivi, come evidenzia la scheda allegata agli at- ti finché nelia campagna 1994/95 1'indicazione sba- gliata del fondo determinò la necessità di una corre- zione attuala attraverso La procedura prevista dalla normativa CEE e dalla circolare emanata dall'A.I.M.A. per la sistemazione dei da i in possesso dello scheda- rio cleicolo da essa gestito. Fermo restando che, sulla base delle norme in vigore, la denuncia di coltivazione vicne presentata una tantum mentre per ottenere l'aiuto anno per anno è necessario inoltrare la domanda atte- stante a produzione, Ё cioè ii modello F dell'A.I.M.A., che contiene i soli dati anagrafici del produttore nonché quelli dell'acquirente delle olive o del franLoio con l'attestazione della quantità di olive raccolte o molite, risulta inspiegabile l'errore di lo- calizzazione del fondo, il cui dato venne immesso fin dal 1990, senza che ci fossero problemi negli anni pre- cedenti alla campagna 94/95. D'altronde che i dali for- niti da produttare attraverso l'Associazione di cate- goria fossero corretti è dimostrato dal fatto che gli identificativi catastali e il numero di piante accerta- te a segu_Lo dell'incontro in contraddittorio del 4.4.1997 zisultarono perfettamente coincidenti. Il pro- blema che ha dato origine alla odierna controversia è sorto calla interpretazione della circolare N. 442/96 che disciplina la procedura di verifica dei dati corte- nuti nello schedaric oleicolo, laddove stabilisce che "le variazioni apportate dietro presentazione di docu- menti giustificativi idonei, catastali ecc., non avran- no valore dichiarativo, ma solo di acquisizione tecnica da parte dello schedario e del produttore e non avranno valore per la concessione dell'aiuto per la compagna 1994/95 . A prescindere dalla legittimità di tale di- sposizione, si osserva che la circolare in oggetto si riferisce indubbiamente ad unȧ errata о faisa indica- zione di dati da parte del produttore, cui si offre la possibilità di rettificarli attraverso la verifica: nel caso de quo, c'è, viceversa, la prova della corretta indicazione dei dazi forniti dal produttore attraverso la denuncia di coltivazione questi, pertanto, conserva il suo diritto alla prestazione comunitaria, non essen- do a addebitabile l'errore nella indicazione della bicazione del fondo....".
1.3 Avverso tale sentenza 1A.
1.M.A. ir liquida- zione e, quindi, l'A.G.L.A. Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha proposto ricorso per cassazione, de- ducendo un unico, articolato motivo di censura. Resiste, con contraricorso, NA Panzari- no. MOTIVI DELLA DECISIONE 'unico motive (con Cui deduce:
2.1 Con "Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 n.2 del re- golamento CEE 22.09.1966 n.136/1966; degli artt.2 e 3 del regolamento CEE 17.07.1984 n. 261; dell'art. 14 del Legolamento CEE 27.11.1990 n. 3500, in relazione all'art.360 2.3 c.p.c. ed al regolamento CEE 0.586/98″), la ricorreule critica la sentenza impugnata -e dopo aver illustrato la disciplina comunitaria o di attuazione nazionale che regola l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva sostiene che l'intimata, non aven- 6 do pacificamente provveduto, con riferimento alla Cam- pagna 1994/1995, alla previa denuncia di variazione dei dati catastali del proprio fondo, sarebbe decaduta, 171 base alla disciplina stessa, dal diritto all'aiuto.
2.2 I difensore dell'intimata occepisce, pre imi- del ricorso sotto diversi rarmente, 1'inammissibilità profili: a) in quanto il motivo di censura non indi- cherebbe in modo specifico quale sia la norma che Sa- -rebbe stata violata dal Giudice a quo;
b) in quanto il motive stesso prospetterebbe nuove questioni di dirit- to, mai prima affrontate ed involgenti necessariamente accertamenti o apprezzamenti di fatti preclusi in sede -di giudizio di legittimizà; c) in quanto nel ricorso, relativamente all'esposizione dei Catti di causa, sa- rebbe stata pedissequamente trascritta, conte sentenza impugnata, una decisione diversa da quella pronunciata Lra le parti, 2.3 Il ricorso deve essere di chiarato inammissiɔi- le per la ragione eccepita dalla controricorrente sub n.
2.2 lett.c}. Questa Corte, nella recente sentenza n.4937 2000, да affermato il principio, secondo cui, ai del fini delia sussistenza del requisito dell'esposizione sommoria dei fatti, prescritto a pena di inammissibili- tà del ricorso per cassazione dall'art.366 comma n.3 J cod. proc. civ., è necessario che, nel contesto dell'atto ai impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensa- bili, perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti od atti del pro- cesso, ivi compresa la sentenza impugnata, ura chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, de] lo svolgimento del processo e delle posizioni in caso as- Junte dalle parti;
con la consequenza che deve ritener- si inammissibile, per carenza di detto requisilo, il ricorso, con il quale il ricorrente, our impugnando la sentenzä resa nei suoi confronti, faccia riferimento, neil'esposizione dei fatti, a vicende sostanziali e/o processuali ad esso estranee e relative ad altri sog- getti, a nulla rilevando l'eventuale "sorialità" de! contenzioso e la coincidenza dell'oggetto del giudizio instaurato dal ricorrente con quello promosso da altri soggetti, le cui vicende sostanziali e/o processuali sono erroneamente narrate nel ricorso stesso, in quanto l'illustrazione della questione giuridica soltanto in astratto non consente la precisa cognizione dell'oggetto della controversia e dello svolgimento del processo, necessarie al giudice di legittimità, perché possa cogliere il significato e la portata dell'impugnazione senza ricorso ad altre fonti;
e che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, non è possibile 8 distinguero tra esposizione del tutto omessa ed esposi- zione insufficierze. Ciò posto, nella specie, la ricorrente pur avendo correttamente impugnato, sul piano formale, la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 39/2000 del 17 gennaio 2000, pronunciata (anche) nei confronti di ET.- tina NO ha pedissequamente trascritto (seguendo una prassi molto discutibile e mulando sol tanto prenomo e nome dell'attrice) il testo integrale della sentenza, n.38/2000 del 17 gennaio 2000, riferen- tesi ad altra controversia promossa (non già da NA NO, ma) da IA SO nei confronti dell'A. I.M.A. ila quale forma oggetto del ricorso per cassazione n. 10992 del 2000, parimenti discusso nell'odierna udienza), che, presenta una radicale dif- feronza di questioni giuridiche (causa petendi) ed ha soggetti ed oggetto completamente diversi. Da quanto ora rilevato discende che esiste una duplice ragione di inammissibilità del ricorso: da un lato, la sostanziale carenza de! requisito della esposizione dei fatti di causa;
e, dall'altro, ia SO- stanziale carenza di impugnazione della sentenza real- mente pronunciata tra le parti del presente ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono Liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ri- corrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 320,00, ivi compresi Euro 100,00 per spese. Così deciso in Roma, neila Camera di Consiglio de- la Prima Sezione Civile, 11 18 novembre 2002. Consigliere estensore Il Presidento Antonio Saggio salvatore Di Palma IL CANCELLIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Deruenire Merzalay Prima Sezione Civile Depositate in Cancelleria 2 APR. 2003 H IL CANCELLERE 10