Sentenza 2 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2002, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2002 |
Testo completo
ITALI01 38 02 IN NAME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.19384.00 Cron. 3709 SEZIONE TRIBUTARIA Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.
2.7.01 Dott. PASQUALE REALE PRESIDENTE OGGETTO:ilor CONSIGLIEREDott. GIOVANNI PAOLINI .esenzioni Dott. MARIO CICALA CONSIGLIERE gruppo Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE ormeggiatori Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. . appello .mancata notifica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRUPPO ORMAGGIATORI E BATTELLIERI DEL PORTO DI NAPOLI CORR. IN NAPOLI, IN PERSONA DEL CAPO GRUPPO SALVATORE QUARANTA, rappresentato e difeso a margine del dall'avv. Raffaele Arcella di Napoli per procura elettivamente domiciliato presso il difensore ricorso per Cassazione, in Roma via Bertolini 44 presso studio avv. Curcuruto ricorrente am 2 5 6 1
contro
Ministero delle Finanze I Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette ' di Napoli, in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 intimato, non costituito avverso la sentenza n. 300.34.2000 in data 4.5.2000 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata in data 2.6.2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.7.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Arcella udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO, che ha concluso per l'accoglimento del FEDERICO ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con separati avvisi di accertamento l'Ufficio Distrettuale delle ' Imposte Dirette di Napoli contestava al Gruppo Ormeggiatori indicato in epigrafe l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Il gruppo proponeva distinti ricorsi alla Commissione sostenendo di non essere Tributaria di primo grado di Napoli, dichiarazione, in quanto tenuto alla presentazione della cennata privo di personalità giuridica e non avente scopo di lucro. La Commissione Tributaria di primo grado riuniva i ricorsi e li accoglieva, osservando che il gruppo non ha scopo di lucro e non è soggetto ad imposta. La Commissione Tributaria di secondo grado accoglieva l'appello dell'ufficio e dichiarava legittima la pretesa fiscale sulla base delle considerazioni seguenti. Presupposto dell'Ilor è il possesso di redditi in danaro о in natura, continuativi od occasionali, prodotti nel territorio dello stato, ancorchè esenti dall'Irpef о dall'Irpeg. I l caso in esame non rientra fra quelli esclusi dall'imposta, previsti analiticamente dall'art. 2 del D.P.R. n. 599.73. Per contro, il caso del Gruppo ormegiatori è riconducibile alla nozione di altre organizzazioni prive di personalità giuridica> di cui al citato art.
2. La Commissione >tributaria Centrale con decisione in data 25.3.96 n. 5899, ha confermato la fondatezza della pretesa fiscale, ritenendo indifferente la distinazione data agli utili (se prodotti). Detta Commissione Centrale ha evidenziato la natura di attività di servizi svolta dal gruppo Ormeggiatori, che si concretizza con l'emissione di fattura verso gli utenti. 2. На proposto ricorso per Cassazione il Gruppo Ormeggiatori e Battellieri del Porto di Napoli, deducendo tre motivi. Controparte non si è costituita. Il Gruppo ricorrente ha depositato una memoria aggiunta. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Il Gruppo ha notificato il ricorso sia all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli, sia al Ministero delle Finanze presso 1'Avvocatura Generale dello Stato in Roma. Stante il principio utile per inutile non vitiatur>, si ritiene ammissibile il ricorso, considerato che la parte viene esattamente individuata nel Ministro pro tempore> e che la notifica viene fatta anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
4. Col primo motivo del ricorso, parte ricorrente deduce violazione dell'art. 22 D.P.R. n. 636.72 e mancata notificazione dell'atto di appello. Ciò comporta nullità assoluta ed insanabile.
5. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 1 e 2 D.P.R. n. 599.73; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, а sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. La Commissione Centrale ha fatto confusione o tra produzione del reddito possesso die redditi, trascurando di w è vietata laconsiderare che, se di un reddito conseguito distribuzione, la società ○ l'ente non hanno per definizione fine di lucro e non sono soggetti ad imposta.
6. Con il terzo motivo del ricorso, collegato al precedente, viene dedotta violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 1 e 2 D.P.R. n. 599.73, 116 Cod. Nav., 208,209,212 del regolamento di esecuzione di detto codice;
nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC, sotto il bau profilo che il gruppo, costituito obbligatoriamente nell'ambito portuale, ove consequa un avanzo di gestione non può distribuirlo agli associati, ma lo riporta a nuovo al fine dell'eventuale diminuzione delle tariffe unitarie del servizio.
7. Il primo motivo è fondato. Ancorchè il Gruppo abbia partecipato al giudizio di appello a seguito dell'avviso di trattazione, l'omessa notifica а cura dell'ufficio del gravame comporta nullità insanabile. Vedi in termini Cass. 13.11.2000 n. 14693: le formalità prescritte dall'art. 22 del D.P.R. n. 636.72 per l'appello alla commissione di secondo grado tendono ad assicurare la conoscenza ' del gravame da parte del giudice 'a quo', la regolarità della sua notificazione all'avversario, influente anche ai fini del decorso dell'ulteriore termine per l'impugnazione incidentale, la certezza la documentazione della trasmissione degli atti al giudice 'ad e quem', e dunque non possono trovare equipollente, sotto il profilo del raggiungimento dello scopo ( art. 156 Codice di Procedura Civile) nella notificazione dell'appello alla controparte su iniziativa dell'appellante, ancorchè effettuata prima della scadenza del termine d'impugnazione, nè possono essere posteriori' superate dalla costituzione dell'appellato, ove si sia già determinata l'inammissibilità del gravame.
8. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Le ulteriori questioni dedotte dal Gruppo ricorrente rimangono assorbite ed impregiudicate. S
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo;
cassa la sentenza motivo accolto e rinvia, anche per le Tributaria Regionale della Campania. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, IL PRESIDENTE DOTT. PASQUALE IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA Hi Nubila IL CANCELLIERE C1 DO IO E N O I Z A B HOM FREEE impugnata in relazione al allaspese, Commissione addi 2 luglio 2001 R E T A M 1 3 1 T A . B : N O I Z A T S R I R G E A D T I E 6 1 8 9 4 / / 2 . 6 . . P R L D E D T R I B U T A R I F . N DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 2 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 DO IO