Sentenza 22 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2002, n. 7520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7520 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B 07 520/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRELEA SE IONE JAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.20903/01 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 20876 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Ud. 20/12/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA 罾 sul ricorso proposto da: TI EM, elettivamente domiciliato in Roma, via Livorno n. 42, presso l'avv. Peppino Lonetti, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
A.M.A. AMBIENTE (già - AZIENDA MUNICIPALIZZATA A.M.N.U.) di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore Giovanni Fiscon, elettivamente domiciliata in Roma, via Mordini n. 14, presso l'avv. Manlio Abati, che con l'avv. Enrico Sotgiu la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-- controricorrente 5320 1 per la revocazione della sentenza n. 11423 della Corte Suprema di Cassazione depositata il 30 agosto 2000,Rg. 15318/88: Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
lette le conclusioni scritte del P.M. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 30 agosto 2000 n. 11423 questa Corte rigettava il ricorso proposto, sulla base di cinque motivi, da EM TI nei confronti dell'Azienda Municipalizzata Ambiente di Roma, avverso la pronuncia in grado di appello, in data 29 aprile 1997, del Tribunale della stessa città, confermativa di quella resa dal locale Pretore il 29 marzo 1994: quest'ultimo giudice, in parziale accoglimento della domanda avanzata dal TI, che aveva richiesto la condanna della predetta azienda, sua ex datrice di lavoro (all'epoca denominata Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana), al pagamento di talune differenze retributive, aveva riconosciuto al lavoratore solo le differenze per le festività non lavorate cadute in coincidenza con le domeniche. 2 Il TI propone ora ricorso per la revocazione della predetta sentenza di cassazione, formulando un solo motivo, illustrato con memoria. L'Azienda resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 395, n. 4, cod. proc. civ., 36 Cost. e 2107 e 2108 cod. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Si duole che la Corte abbia inammissibile il quinto mezzo didichiarato annullamento dedotto nel precedente giudizio di legittimità, e sostiene che in tale censura, nel lamentare la violazione degli artt. 2107 e 2108 cod. civ. e dell'art. 36 Cost., nonché vizio di - per avere il giudice del merito motivazione disatteso la richiesta da lui avanzata in subordine, di liquidazione del compenso per il lavoro straordinario sulla base della retribuzione onnicomprensiva aumentata del dieci per cento ed, in ogni caso, di assegnazione del compenso legale per le ulteriori ore di lavoro straordinario diurno indicate aveva fatto riferimento, a dimostrazione delle ragioni addotte a sostegno della doglianza, a 3 conteggi analitici, che, non confutati dall'altra parte nelle fasi processuali di merito, erano nel predetto ricorso perriportati anche cassazione: la Corte, invece, aveva erroneamente ritenuto la insussistenza dei medesimi conteggi, e la sentenza di cassazione sopra indicata è perciò effetto dell'affermato errore di fatto. laIl ricorso non può essere accolto. Secondo giurisprudenza di questa Corte, consolidata 4 cod. l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. civ. e idoneo a costituire, ai sensi proc. dell'art. 391 bis, primo comma, stesso codice, motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre (con affermazione esplicita o implicita) l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo la cui insussistenza о sussistenza risulti invece in modo incontestabile alla stregua degli atti e documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 16 febbraio 1998 n. 1604, Cass. 23 novembre 1999 n. 12983, Cass. 4 aprile 2000 n. 4070, Cass. 15 maggio 2000 n. 6237, Cass. 4 30 agosto 2000 n. 11408, Cass. 16 novembre 2000 n. 14840 e numerose altre). E si altresì precisato che l'errore di fatto deve anche presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, per cui non è ammissibile il rimedio della revocazione per errori che non rilevino con assoluta immediatezza, ma richiedano per essere apprezzati lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche ovvero per errori che non siano decisivi in se stessi, ma che debbano essere valutati nel più ampio contesto delle risultanze di causa ovvero che non consistano in un vizio di ilassunzione del fatto tale da comportare che н е ч о э giudice non statuisca su quello realmente т controverso, ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi da ignoranza di atti e documenti di causa bensì dall'erronea interpretazione di essi (cfr. Cass. 15 maggio 2001 n. 6708). Nella specie, l'errore denunciato non ha i caratteri ora delineati. Si deve innanzitutto rilevare, come pure ha osservato il P.M. nelle sue conclusioni scritte, che la sentenza di cui oggi si chiede la revocazione, anche se fa riferimento ai 5 calcoli "allegati al ricorso in appello", non effetto della ritenuta inesistenza nel ricorso per cassazione dei conteggi che ripetevano quelli elaborati nella precedente fase del giudizio, e quindi conseguenza della violazione del c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ma di una valutazione di genericità e di quei calcoli a supportare ladi inidoneità censura là dedotta anche per la mancata le quali, avutoesplicazione delle ragioni "per riguardo ai parametri di cui all'art. 36 Cost., i compensi in oggetto (quel giudizio), ove computati esclusivamente su base contrattuale, sarebbero risultati inadeguati" (v. pag. 21 della sentenza). Ma la Corte con la sentenza qui impugnata rimarcato la mancanza di decisività della aveva censura concernente l'applicazione del trattamento economico convenzionale per lo straordinario, sotto il dedotto profilo della non corrispondenza al principio dettato dall'art. 36 Cost., in quanto la insussistenza della violazione della norma costituzionale era stata esclusa dal Tribunale anche in considerazione del complessivo trattamento economico e normativo riservato al dipendente dal ccnl Aziende Municipalizzate e tale statuizione, su 6 cui pure si basava la pronuncia di appello e che da sola era idonea a supportarla, non era stata impugnata, non avendo il TI proposto alcuna specifica censura in proposito. Qui non si tratta, ricorrente sostiene nella memoriacome il illustrativa (v. pag. 12) di una (inammissibile) valutazione della Corte circa la percezione di altre somme o benefici connessi alle prestazioni di lavoro straordinario, о di interpretazione dell'affermazione del Tribunale nel senso che altri istituti del tutto differenti compensavano il trattamento corrisposto dal datore di lavoro per il lavoro straordinario, ritenuto dal lavoratore inferiore a quello spettantegli, ma della mancanza di impugnazione della suddetta statuizione che la Corte ha ritenuto nell'ambito della interpretazione ad essa spettante del contenuto del ricorso e dei limiti dell'impugnazione. Altro profilo di inammissibilità della censura è che essa, riguardando l'omesso computo ai fini dello straordinario dell'assegno ad personam 0 l'anzianità pregressa al 1° gennaio 1985, del salario individuale di dellaanzianità e tredicesima e quattordicesima mensilità trattamento che, come evidenziato nei conteggi, 7 senza tali voci risultava inferiore a quello percepito dal TI per il lavoro ordinario - cade su di un punto controverso, sul quale la Corte con la sentenza impugnata si era pronunciata. La Corte infatti aveva rigettato la doglianza avanzata (terzo motivo di ricorso, V. pagg. 13-15 della sentenza) avverso la statuizione contenuta nella Tribunale in ordine alla pronuncia del inutilizzabilità degli scatti periodici di anzianità maturati anteriormente al 1° gennaio 1985, nel precedente rapporto di lavoro, ai fini della determinazione del per le compenso prestazioni di lavoro essendo straordinario, mantenuti dal TI a titolo di assegno ad personam, non computabile nella base retributiva sulla quale calcolare le maggiorazioni per lo straordinario. Alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di revocazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio. 8 Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Autour Leun you Gizlichal will I Shellie S T S I A - T . 2 T , C IL CANCELLIERE 5 R A S Depositato in Cancelleria S A . E ' L P O N S L I E A 3 T D N M oggi, 22 MAG 2002. 7 S I - G O S 8 O - P N 1 A IL CANCELLIERE E M E 1 I D R S P I E A E , A D G O E O R G T T T E S T N I L I E G R I E A R D L L O E D 9