Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10351 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE N. 131 TAB. ALL. B - N. 5%AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 C.C. 68250 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S R DICASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI - Presidente R.G.N. 2814/00 Dott. Bruno Cron. 23 104 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Rel. Consigliere Dott. Nino FICO - Rep. Consigliere Ud. 10/02/03 Dott. Vittorio RAGONESI RAIMONDI Consigliere Dott. Guido F ha pronunciato la seguente COMES کن CAMPIONE CIVILE SEN TENZA 68250sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CC. 21204се - ricorrente
contro
PROMOR SRL;
- intimato -
avversO la sentenza n. 1274/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 10/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2003 Consigliere Dott. Nino 378 udienza del 10/02/03 dal -1- FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore DESTRO che ha concluso per il Generale Dott. Carlo rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza de 1 6. 10.1995 il Tribunale di Torino ha condannato il Ministero delle Finanze alla restituzione, in favore della Promor s.r.l., della somma di lire 52.500.000, con gli interessi legali dalla domanda, in quanto indebitamente pagata a titolo di tassa di concessione governativa per il rinnovo della iscrizione nel registro delle imprese negli anni dal 1985 al 1992, di cui all'art.3 del D.L. n.853/84, convertito in L. n.17/85, attesa l'illegittimità della imposizione per contrasto con l'art. 10, lett.c) della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n.335 del 17 luglio 1969. Con sentenza del 10 dicembre 1998 la Corte di Appello di Torino, decidendo sull'appello proposto dal Ministero delle Finanze in via principale e dalla contribuente in via incidentale, ha ridotto a lire 37.500.000 la somma da rimborsare. In particolare, la Corte ha escluso dal rimborso le somme pagate negli anni dal 1985 al 1987 per tardività dell'istanza, in quanto presentata oltre il termine di decadenza di tre anni dal pagamento, ed ha disposto che gli interessi decorressero dalle singole istanze di rimborso, così accogliendo sul punto l'appellon incidentale. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. L'intimata non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con i motivi proposti il ricorrente ha chiesto applicarsi lo ius superveniens dell'art. 11, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sia con riguardo all'importo da rimborsare per ciascuno degli anni considerati, avendo tale norma fissato retroattivamente nuove misure della tassa per gli anni successivi al primo (o di mantenimento dell'iscrizione) e limitato il rimborso alla differenza tra dette misure e le somme pagate dalle società contribuenti, sia quanto alla misura degli interessi sulle somme da rimborsare, avendo la norma previsto che fossero dovuti al tasso legale vigente alla data del 1° gennaio 1999, di entrata in vigore della legge, quindi al tasso del 2,50%. La norma invocata non può trovare applicazione. E' giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, non solo che l'art.11 della legge n.448/98 non ha fatto venire meno l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva del Consiglio CEE n.335/69, della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione dell'atto costitutivo, di cui all'art.3 del D.L. n.853/84, convertito in L. n.17/85 (sentenza n.7176 del 9 luglio 1999), ma che l'analoga tassa retroattivamente e forfettariamente istituita dalla nuova disposizione di legge per il rinnovo o mantenimeto dell'iscrizione negli anni successivi al primo (tra cui, appunto, gli anni per i quali la contribuente ha chiesto ed ottenuto il rimborso), è anch'essa illegittima, per incompatibilità con la medesima Direttiva, in quanto non stabilita in funzione di un servizio reso, con conseguente disapplicazione della norma (sentenza n.15081 del 28 novembre 2001). Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, per la quale è illegittima la pretesa - in qualsiasi modo realizzata degli Stati membri di assoggettare a tassazione le operazioni di - raccolta di capitali da parte di s ocietà commerciali, con la sola e sclusione de i diritti di carattere remunerativo, prevista dall'art. 12, n.1, lett.e), della Direttiva, in deroga al divieto stabilito nell'art. 10, ossia dei diritti la cui entità sia calcolata in relazione e in base al costo dell'operazione o del servizio concretamente prestato, di cui venga a costituire il corrispettivo ( v., in particolare, sentenze 20 aprile 1993, cause riunite Ponente Carni e Cispadana Costruzioni;
28 settembre 1999, causa Modelo;
21 giugno 2001, causa Sonae;
21 marzo 2002, causa Gunderzentrum Betriebs GmbH
contro
Land Baden Wurttenberg). Da ultimo, con sentenza 10 settembre 2002, cause AR PR s.r.l. e Caser S.p.A. contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, nell'affrontare specificamente la questione della legittimità delle tasse di concessione forfettarie annuali retroattive dovute per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo, istituite con l'art. 11 della legge n.448/1998 (quindi della legittimità della او detrazione, prevista dalla stessa norma, delle somme dovute a tale titolo da quelle indebitamente versate dalle società in base al diritto previgente), i giudici comunitari non solo le hanno ritenute direttamente comprese nel divieto di cui all'art. 10 della Direttiva, ma hanno altresì escluso che costituiscono diritti di carattere remunerativo ai sensi dell'art. 12, sia perchè dovute forfettariamente, anche in assenza di qualsiasi effettiva iscrizione di atti sociali nel corso degli anni considerati (1985-1992), sia perché le autorità italiane hanno già percepito, per l'iscrizione di detti atti, tributi analoghi che si considerano avere remunerato il servizio reso e che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati nonostante l'accertata indebita riscossione (punti 49 – 57). Con la decisione del 10 settembre 2002 la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 11 della legge n.448 del 1998 anche con riguardo al tasso degli interessi dovuti sulle somme da rimborsare, stabilito in misura diversa e inferiore rispetto a quella ordinaria fissata in via generale per la restituzione di tributi indebitamente riscossi dall'art.1 della legge n.29/61 e successive modificazioni. La Corte ne ha ritenuto il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario, in particolare con i principi di effettività e di equivalenza, per i quali una norma nazionale non può rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da tale ordinamento, sicché non può stabilire per il rimborso di un tributo dichiarato incompatibile con norme comunitarie da una sentenza della stessa Corte o da altra del genere un tasso di interesse meno favorevole rispetto a quello che si applicherebbe per la restituzione del medesimo tributo riscosso in violazione di norme di diritto interno. Il ricorso è dunque infondato e va respinto. Non va provveduto sulle spese in mancanza di attività difensiva della contribuente.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma 10.2.2008 of 10.2.2 SUPREMA il cons est. il presidente O I A Z S N Greus Arnolds Trous - 1 LUG. 2003 صمته