Sentenza 16 febbraio 2011
Massime • 1
Si configura il reato di commercio abusivo di materie esplodenti, di cui all'art. 678 cod. pen., nel caso di vendita in forma ambulante di giocattoli pirici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2011, n. 8754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8754 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Presidente - del 16/02/2011
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 181
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 22791/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA GI, N. IL 08/03/1953;
avverso la sentenza n. 9017/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto un costituisce reato.
OSSERVA
1. Con sentenza in data 26.10.2009 la Corte d'appello di Napoli integralmente confermava la pronuncia di primo grado con la quale AN SE era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 678 c.p. e così condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena - sospesa ex art. 163 c.p. - di mesi 2 di arresto ed Euro 100,00 di ammenda.
L'addebito, ritenuto provato da entrambi i giudici del merito, è quello di avere venduto in forma ambulante fuochi artificiali di 4 e 5 categoria, materie esplodenti, senza la specifica licenza dell'autorità.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava l'impugnazione deducendo: a) il materiale sequestrato non rientrava nelle categorie 4 e 5 T.U.L.P.S.; b) di conseguenza egli era munito di tutte le autorizzazioni necessarie, di tipo commerciale;
c) mancata riapertura dell'istruttoria per esame di testi in ordine alle sue abilitazioni commerciali;
d) comunque doveva essere riconosciuta la propria ignoranza scusabile della normativa;
e) la pena avrebbe dovuto essere irrogata nei minimi;
f) concedere i benefici di legge.
3. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato con tutte le dovute conseguenze di legge.- Le argomentazioni del ricorrente, nel merito del fatto ascritto, partono dall'indimostrata affermazione che il materiale esplodente a lui sequestrato non rientrava nelle categorie 4 e 5, ovvero che si trattava di artifici "declassificati", assumendo anche che la sentenza sarebbe pervenuta a contraddittoria affermazione di colpevolezza pur dopo avere affermato tale minore qualificazione.
Va premesso che i giocattoli pirici, categoria cui il ricorrente intende ricomprendere il materiale in questione, rientrano normativamente nella categoria 5, gruppo "C", di cui al R.D. n. 635 del 1940, art. 82 (Regolamento T.U.L.P.S.). Va poi rilevato - ed è
il tema centrale della condanna, del tutto eluso dal ricorrente - che la condanna stessa è basata sul fatto che la vendita di siffatti artifici era in forma ambulante, vietata ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 37. Infine va ricordato come l'art. 98, comma 1,
cit. Regolamento, imponga la licenza di polizia per il materiale, tra l'altro, di cui alla categoria 5, gruppo "C".- Il dato è confermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 4983 in data 20.08.1998, Rv. 211523, Perozzi). Ciò posto risultano infondate le deduzioni del ricorrente in ordine al possesso di autorizzazioni commerciali, inidonee in relazione al materiale in questione ed alla forma di vendita, ed in ordine alla mancata riapertura dell'istruttoria, inutile in ragione della finalità irrilevante (sempre in tema di autorizzazioni commerciali e non di polizia).
È infondato anche il motivo di ricorso che rivendica ignoranza scusabile della normativa, posto il principio giurisprudenziale, che discende direttamente dal dictum della nota sentenza della Corte Costituzionale 364/88, secondo cui chi gestisce un'attività, tanto più se pericolosa come quella in esame, ha l'obbligo di informarsi puntualmente sulle corrette regole del mestiere, a cominciare dalla normativa applicabile (sul punto, del tutto pacifico, cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 3, n. 22813 in data 15.04.2004, Rv. 229228, Ferri;
ec.).
Il motivo di ricorso che lamenta la quantificazione della pena e le attenuanti generiche concesse non nel massimo è del tutto generico, non esprimendo alcuno specifico argomento in fatto o diritto, e comunque assolutamente infondato, posto che la pena detentiva è stata inflitta nel minimo edittale (tre mesi) ridotta poi per le generiche nella loro massima estensione (un terzo) così da determinarla in mesi due di arresto, e la pena pecuniaria è stata inflitta in misura quasi simbolica (Euro cento di ammenda). Del tutto infondato risulta anche il motivo del ricorso che lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio in realtà concesso dai giudici del merito. Il motivo che lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione è inammissibile per totale mancanza di argomentazione a sostegno. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve dunque essere rigettato.
Alla completa reiezione dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna de ricorrente imputato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente AN SE al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011