CASS
Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
Commentari • 2
- 1. Diritto al rimborso delle spese per l’università privataRaffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 marzo 2024
- 2. Il padre non può negare il contributo straordinario per l'università privata perché informato a scelta fattaAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 8 agosto 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2023, n. 23903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23903 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AZ IN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 04/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. Tindaro Grasso, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO 1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha applicato nei confronti di IN AZ la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e 18.000 euro di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di detenzione illegale di sostanza stupefacente. Con la sentenza è stata disposta la confisca del denaro in sequestro, ritenuto, in assenza di giustificazione, profitto del reato. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 23903 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 22/02/2023 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui si deduce l'omessa motivazione quanto alla confisca della somma di 550 euro. Si sostiene che, diversamente da quanto affermato dal Giudice per le indagini preliminari, l'imputato aveva fornito giustificazioni di quel denaro, facendo riferimento alla circostanza di essere titolare di una sala giochi, di svolgere saltuaria attività di ferraiolo e di aver percepito nel marzo del 2021 un bonifico di 4000 euro da una compagnia assicurativa a titolo di risarcimento del danno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che, come nel caso di specie, non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin). Dunque, un sindacato pieno da parte della Corte di cassazione in tutti i casi in cui la statuizione relativa alla ablazione patrimoniale sia esterna rispetto al patto recepito con la sentenza di applicazione della pena. 2. Il ricorso è fondato. A fronte di una imputazione avente ad oggetto il delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente, la somma di denaro confiscata non può essere considerata profitto del reato. Il Giudice, al fine di giustificare il provvedimento ablativo, ha ritenuto, in assenza di giustificazione da parte dell'imputato, che la somma di denaro "provenga" dal delitto contestato;
si tratta, in realtà, di una motivazione strutturalmente viziata in cui il Giudice ha omesso di spiegare perché, pur in assenza di ogni indicazione sul rapporto di derivazione tra il denaro confiscato ed il reato, quella somma di denaro dovrebbe qualificarsi come "proveniente" dal delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente. Né il Tribunale ha spiegato perché le giustificazioni fornite dall'imputato non sarebbero in concreto idonee a giustificare la detenzione di quel denaro. La confisca del denaro deve dunque ritenersi illegittima e la sentenza deve essere annullata sul punto con rinvio per un nuovo giudizio. 2
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gatto. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. Tindaro Grasso, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO 1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha applicato nei confronti di IN AZ la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e 18.000 euro di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di detenzione illegale di sostanza stupefacente. Con la sentenza è stata disposta la confisca del denaro in sequestro, ritenuto, in assenza di giustificazione, profitto del reato. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 23903 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 22/02/2023 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui si deduce l'omessa motivazione quanto alla confisca della somma di 550 euro. Si sostiene che, diversamente da quanto affermato dal Giudice per le indagini preliminari, l'imputato aveva fornito giustificazioni di quel denaro, facendo riferimento alla circostanza di essere titolare di una sala giochi, di svolgere saltuaria attività di ferraiolo e di aver percepito nel marzo del 2021 un bonifico di 4000 euro da una compagnia assicurativa a titolo di risarcimento del danno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che, come nel caso di specie, non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin). Dunque, un sindacato pieno da parte della Corte di cassazione in tutti i casi in cui la statuizione relativa alla ablazione patrimoniale sia esterna rispetto al patto recepito con la sentenza di applicazione della pena. 2. Il ricorso è fondato. A fronte di una imputazione avente ad oggetto il delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente, la somma di denaro confiscata non può essere considerata profitto del reato. Il Giudice, al fine di giustificare il provvedimento ablativo, ha ritenuto, in assenza di giustificazione da parte dell'imputato, che la somma di denaro "provenga" dal delitto contestato;
si tratta, in realtà, di una motivazione strutturalmente viziata in cui il Giudice ha omesso di spiegare perché, pur in assenza di ogni indicazione sul rapporto di derivazione tra il denaro confiscato ed il reato, quella somma di denaro dovrebbe qualificarsi come "proveniente" dal delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente. Né il Tribunale ha spiegato perché le giustificazioni fornite dall'imputato non sarebbero in concreto idonee a giustificare la detenzione di quel denaro. La confisca del denaro deve dunque ritenersi illegittima e la sentenza deve essere annullata sul punto con rinvio per un nuovo giudizio. 2
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gatto. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2023.