Sentenza 18 ottobre 2000
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2000, n. 12541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12541 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 18/10/2000
1. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA
2. Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere N. 1632
3. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere N. 6148/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) OL CA n. Carosino l'8/6/1979;
2) RR VI IO n. Carosino il 15/4/1964;
3) TA OS n. Taranto il 5/10/1971;
4) TA TA n. Taranto il 7/5/1959;
5) TA NA n. Taranto il 28/12/1974.
avverso la sentenza del 20/9/1999 della Corte d'appello di Lecce. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. G. Viglietta che ha concluso per inammissibilità dei ricorsi di RE OS, RE TA e TA NA, rigetto degli altri. Udito il difensore avv. Rosa Lupo che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IV CA e gli altri cinque ricorrenti indicati in epigrafe furono giudicati con rito abbreviato dal GIP - Tribunale Lecce - siccome imputati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e capeggiata da TA NA e RE OS, oltre che di vari reati-fine di detenzione e spaccio delle sostanze - dichiarati colpevoli (fatta eccezione per due dei capi) e condannati - con la ritenuta continuazione, le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e la diminuente del rito - alla rispettive pene di legge.
La sentenza fu gravata di appello da tutti gli imputati e nella relativa fase degli atti preliminari RE TA, RE OS e TA NA dichiararono di rinunziare a tutti i motivi diversi da quelli riguardanti le rispettive pene, concodandola ciascuno col Procuratore Generale. All'esito, la Corte di Lecce ridusse dette pene come da richieste, confermando la decisione di primo grado nei confronti LLIV e di RR VI IO. Rispetto a questi ultimi la Corte - superate alcune questioni procedurali relative a dedotta inutilizzabilità di intercettazioni ambientali e delle dichiarazioni di AR RI già coimputato divenuto collaborante - argomentava la ritenuta responsabilita sulla falsariga della prima decisione, richiamando un apparato probatorio sostanzialmente costituito da numerose intercettazioni ambientali riguardanti più imputati;
osservazioni dirette della p.g.; sequestri di quantitativi di droga, operati contemporaneamente;
dichiarazioni del AR.
I ricorsi per cassazione proposti da tutti i predetti sostanzialmente deducono:
- RE TA e TA NA (con atti separati ma di tenore pressoché identico) inutilizzabilità delle dichiarazioni di AR, assunte dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, a nulla rilevando che, in prossimità di detta scadenza, vi sia stata trasmissione degli atti dalla procura Taranto alla DDA - Lecce;
inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni tra presenti, non essendo stata autorizzata la p.g. all'uso di apparecchiature diverse da quelle esistenti presso la Procura della Repubblica;
nullità, comunque, del decreto autorizzativo basato su fonti confidenziali circa il presunto spaccio;
mancanza di prova della esistenza di una compagine associativa nei termini abitualmente precisati dalla giurisprudenza di legittimità; non emersione dagli atti di specifici episodi di spaccio riferibili all'imputato; mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla esclusione della ipotesi lieve di cui al sesto comma LLart. 74 DPR n. 309/90. - RE OS: inutilizzabilità delle dichiarazioni AR e nullità del decreto autorizzativo delle intercettazioni (per motivi analoghi a quelli esposti dai primi due ricorrenti); mancata valutazione di elementi che avrebbero consentito il proscioglimento a sensi LLart. 129 C.P.P. - - IV e IE : motivi comuni per quanto riguarda mutilizzabilità delle dichiarazioni AR, inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali, nullità del relativo decreto autorizzativo, mancanza di prova della esistenza di una compagine associativa;
lamentano inoltre non emersione dagli atti di episodi specifici a carico LLuno o LLaltro. Su quest'ultimo punto, in particolare, IV richiama il proprio atteggiamento di distacco verso le ambizioni del fratellastro TA NA, tanto che questi, durante la detenzione, si lamentava della mancanza di visite da parte di lui (al più esso ricorrente potrebbe essere ritenuto responsabile di favoreggiamento rispetto a specifici reati addebitabili al congiunto).
- IE, per sua parte, richiama il proprio stato di tossicodipendente e il fatto che lo stesso RE LV cercava di recuperare da lui delle somme di denaro: entrambi infine deducono in identici termini mancanza di motivazione circa il non riconoscimento della ipotesi lieve per il reato associativo. - Con separato atto proprio l'avv. Catapano, difensore di IE, lamenta mancanza dei requisiti legittimanti il primo decreto autorizzativo e via via quelli successivi;
mancanza di prova in ordine agli elementi minimi di organizzazione richiesti per il reato associativo;
mancanza di riscontri obiettivi circa la partecipazione del IE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non hanno fondamento le censure comuni svolte da IV e da IE.
1. Come bene ha spiegato in fatto la sentenza impugnata, nella quale si sono indicate anche le scansioni temporali, la decorrenza delle indagini preliminari non può che coincidere con la data di iscrizione, nel registro degli indagati presso la D.D.A. di Lecce, del reato di cui all'art. 74 DPR n. 309/90, fatto venuto ad emersione dopo la primitiva iscrizione del procedimento presso la Procura della Repubblica di Taranto per il solo reato di cui agli artt. 110 C.P. e 73 L.S. - È un principio insito nel sistema e già affermato da questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, sez. V, 23/5/1992, Ianni e sez. I, 10/3/92, Rossi) sostanzialmente sul rilievo che le precedenti iscrizioni debbono considerarsi superate dalla evoluzione del procedimento, sempre che questa non sia limitata a mutamento della qualificazione giuridica o ad accertamento di circostanze aggravanti;
intuitivo è, del resto, che se l'art. 417 c.p.p. richiede - oggi, dopo la novella di cui a legge n. 479/99, addirittura "in forma chiara e precisa" - la enunciazione del fatto contestato, la iscrizione può utilmente avvenire solo nel momento in cui l'organo inquirente abbia conoscenza dei necessari dati fattuali. In conclusione, sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni del coimputato collaborante AR, rese, come è incontestato, entro l'anno dalla seconda iscrizione.
2. Pure largamente prevalente è la giurisprudenza di legittimità sul principio che la disposizione del terzo comma LLart. 268 c.p.p. non riguarda le intercettazioni di conversazioni tra presenti,
le cosiddette ambientali (cfr., tra le altre, RV208900, 205698, 207365 e 201695): ciò per la ragione che le stesse dovendo realizzarsi, anche per la fase di ascolto e quindi di registrazione, con apparecchiature che per esigenze tecniche debbono collocarsi entro uno spazio limitato rispetto alla fonte sonora non possono che affidarsi alla dotazione della polizia escludendosi perciò di necessità gli impianti propri della procura della Repubblica. Non sembra casuale inoltre che l'art. 266, nel fissare i limiti di ammissibilità in generale delle intercettazioni, comprenda tutta la gamma di "conversazioni", "comunicazioni telefoniche" e "altre forme di telecomunicazione", mentre l'art. 268 dello stesso codice di rito esordisca indicando le sole "comunicazioni"; come non è un caso - anzi è in linea coi cennati limiti della tecnologia - che lo stesso legislatore delegante abbia tra le dettagliate direttive, formulate anche con precisione di terminologia, imposto - al n. 41 lett. d) LLart. 2 L. n. 81/1987 - la individuazioni degli impianti unicamente con riguardo alla intercettazioni "telefoniche" (di questo non sembra aver tenuto conto, pur nella disamina svolta sull'apparato normativo previgente, la stessa sentenza 28/9/1999, Renelli dai dissonante indirizzo, mentre qualcuna delle altre decisioni citate come contrarie dal ricorrenti non riguardano le intercettazioni ambientali.
3. La censura della inutilizabilità del decreto autorizzativo delle intercettazioni, siccome basato su fonte confidenziale rivelatrice dello spaccio di droga in corso, è stato superato in fatto dai giudici del merito che hanno ampiamente spiegato come l'informativa di polizia posta a base del provvedimento contenesse una serie di altri elementi , puntualmente indicati, idonei a integrare da soli gli indizi richiesti dall'art. 267 c.p.p.. 4. Quanto alla prova del sodalizio criminoso e alla partecipazione dei due imputati (IV e IE), è sufficiente ricordare, a fronte di motivo sostanzialmente generico sul primo punto, le esaurienti osservazioni del giudice di merito circa il ruolo di coordinatori assunto da RE OS e da TA NA come in ordine ai compiti esecutivi e di spaccio assegnati a IE (quello incaricato, tra l'altro, di predisporre doppi fondi nelle scarpe per celarvi droga) e a IV arrestato due volte nel giro di un anno perché trovato - nei pressi della villa comunale di Carosino dove, secondo le intercettazioni e le informazioni di polizia abitualmente si dedicava allo spaccio - in flagrante detenzione di marijuana e di hashish.
5. Non è vero quindi che la sentenza impugnata abbia basato la prova del reato associativo sulla sola esistenza di vincoli di parentela tra i vari imputati, ha piuttosto maturato il convincimento su ben diversi elementi probatori, limitandosi poi ad applicare l'altro principio consolidato (cfr. Cass. 9/1/1995, Surino) che la costituzione di un sodalizio criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti non è esclusa dall'essere lo stesso prevalentemente imperniato intorno ai componenti di uno stesso nucleo familiare, perché al contrario questi rapporti rendono ancora più compatto e perciò pericoloso il gruppo operante.
6. Assolutamente in fatto - e tendenti a dare dei coinvolgimenti personali una valutazione diversa inammissibile in questa sede - risultano gli accenni - ved. premessa rispettivamente fatti dai due ricorrenti alle loro posizioni rispetto al RE e a TA NA.
7. Quanto infine al diniego della ipotesi attenuata di cui al sesto comma LLart. 74 DPR n. 309/90, la motivazione della Corte
territoriale risulta più che esauriente essendosi richiamati i quantitativi non trascurabili (centinaia di grammi) di cocaina di volta in volta "trattati", l'arco temporale, il radicamento e il controllo sull'intero territorio di Carosino: elementi che rendono anche privo di rilevanza, nell'espresso giudizio di merito, eventuale altro elemento favorevole di carattere soggettivo.
8. Sui motivi sottoscritti dall'avv. Catapano: il primo è generico, dal momento che non accenna neppure ai "requisiti" la cui mancanza renderebbe illegittimi il primo decreto autorizzativo delle intercettazioni e i successivi. Accennando peraltro la seconda proposizione a difetto di motivazione, è qui sufficiente rinviare a quanto detto a proposito della valutazione fatta dal giudice a prescindere da voci confidenziali. Il secondo è ugualmente privo di specificità e comunque ha trovato anch'esso risposta nelle osservazioni precedenti. Per il terzo, è sufficiente rammentare che i giudici del merito hanno individuato riscontri e nel fatto che quando OR IA cercò di contrastare le attività del sodalizio, si rivolse proprio al IE e nella circostanza che di lì a qualche giorno il IE stesso fu sorpreso nell'atto di disfarsi di alcuni involucri contenenti cocaina.
9. Brevissimo è l'esame delle rimanenti tre posizioni. È ormai noto nella giurisprudenza di legittimità il principio che quando il giudice di appello abbia accolto a sensi LLart. 599 ult cpv. c.p.p., le richieste concordemente formulate dalle parti lese possono denunziare per cassazione soltanto gli specifici vizi riguardanti un motivo non espressamente rinunziato oppure nullità assolute relative al particolare rito o, infine, violazione LLart. 129, co. 2^ C.P.P.. Nel caso, come detto, RE TA, TA NA e RE
OS hanno rinunziato a tutti i motivi, eccettuati quelli riguardanti le rispettive pene: sicché rispetto a loro sono da ritenere addirittura inammissibili le varie questioni di inutilizzabilità e nullità già esaminate per gli altri imputati;
altrettanto dicasi per i restanti motivi - accennati nelle premesse - riguardanti pretesa insussistenza della compagine associativa, insussistenza dei reati fine, mancanza di motivazione circa la dedotta ipotesi lieve.
10. Del tutto apodittica è, infine, la doglianza del solo OS RE, relativa alla mancata applicazione LLart. 129, 2^ co. c.p.p..
Alla declaratoria di inammissibilità di questi ultimi tre ricorsi segue ex art. 616 c.p.p. condanna ad equa sanzione di L. 2.000.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di RE TA, TA NA e RE OS rigetta i ricorsi di IV CA e di IE VI IO. Condanna tutti i predetti in solido al pagamento delle spese processuali e i primi tre a versare ciascuno L.
2.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2000