Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4975
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La norma di cui all'art. 49, primo comma, della legge n. 203 del 1982 - nel prevedere, in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la costituzione ex lege di un rapporto di affitto agrario, con decorrenza dalla data di apertura della successione, in favore di quello, tra gli eredi, che a tal momento risulti aver esercitato o continui ad esercitare attività agricola - non è applicabile alla ipotesi in cui, tra il de cuius ed uno degli eredi, risulti in precedenza stipulato un regolare contratto agrario, poiché in tal caso l'erede stesso, in qualità di concessionario ex contractu, continua ad usufruire del godimento del fondo rustico ai sensi della (diversa e successiva) disposizione di cui al terzo comma del medesimo articolo (a mente della quale "i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente").

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4975
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4975
    Data del deposito : 4 aprile 2001

    Testo completo