Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
La norma di cui all'art. 49, primo comma, della legge n. 203 del 1982 - nel prevedere, in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la costituzione ex lege di un rapporto di affitto agrario, con decorrenza dalla data di apertura della successione, in favore di quello, tra gli eredi, che a tal momento risulti aver esercitato o continui ad esercitare attività agricola - non è applicabile alla ipotesi in cui, tra il de cuius ed uno degli eredi, risulti in precedenza stipulato un regolare contratto agrario, poiché in tal caso l'erede stesso, in qualità di concessionario ex contractu, continua ad usufruire del godimento del fondo rustico ai sensi della (diversa e successiva) disposizione di cui al terzo comma del medesimo articolo (a mente della quale "i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4975 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IT LO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Somalia 214, presso il sign. Alberto Fazio, difeso dagli avv. Francesco Filomeno e Filomena Filomeno, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IT OS, IT AT, IT IA, UR LU, IT CI LD RI e IT NI, elettivamente domiciliati in Roma, piazzale Clodio n. 12, presso l'avv. Gabriele Pafundi, difesi dagli avv. Raffaele De Bonis e Gabriele Pafundi, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza, sezione specializzata agraria, n. 112/98 dell'8 aprile 28 maggio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Francesco Filomeno per il ricorrente e l'avv. Gabriele Pafundi per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 6 marzo 1996 IT OS, NA, AT e IA, premesso di essere proprietari, pro indiviso, di un fondo in Tolve alla Contrada Colonna condotto in affitto dal proprio germano IT LO, che in data 11 aprile 1995 essi ricorrenti avevano intimato rituale disdetta, chiedevano che il tribunale di Potenza, sezione specializzata agraria - in contraddittorio con IT LO - dichiarasse cessato il contratto inter partes per la fine della annata agraria 1996/97 ovvero per altra data da determinarsi, con condanna del convenuto al rilascio del fondo. Costituitosi in giudizio IT LO resisteva alla avversa domanda deducendone la inammissibilità.
Esponeva il convenuto, tra l'altro, che il terreno da lui condotto in affitto era esteso non 96 ettari, come indicato nel ricorso introduttivo, ma 86, che su tali terreno gli spettava l'intera disponibile, oltre che la legittima, giusta testamento olografo 18 agosto 1982 e che in sede di divisione ereditaria egli aveva diritto alla continuazione del rapporto agrario nonché alla prelazione e che - comunque - la domanda delle controparti non poteva trovare accoglimento oltre che per la sua imprecisione perché non si era ancora provveduto alla divisione del fondo tra i comproprietari. In via riconvenzionale il convenuto - ancora - assumendo di avere eseguito opere e miglioramenti ai terreni e agli annessi fabbricati, chiedeva la condanna dei ricorrenti al pagamento della indennità di legge.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 9/28 ottobre 1997 rigettava la domanda attrice, atteso che in data 30 novembre 1986, a seguito della morte di IT NI, originario proprietario dei terreni oggetto di causa e dante causa delle parti ora in lite, era sorto, in capo IT LO, un nuovo rapporto di affitto, a norma dell'art. 49, della l. 3 maggio 1982, n. 203, disciplinato, anche quanto alla durata, dalla legge n. 203 del 1982.
Gravata tale pronunzia da IT OS, NA, AT e IA, la Corte di appello di Potenza, sezione specializzata agraria, con sentenza 8 aprile - 28 maggio 1998 - in riforma della decisione dei primi giudici, dichiarava che il contratto di affitto oggetto di controversia sarebbe scaduto l'1 novembre 1998, con condanna di IT LO al rilascio del fondo in favore dei concedenti per la data del 10 novembre 1998.
Osservava la Corte che erroneamente i primi giudici avevano invocato, per risolvere la controversia, la previsione di cui all'art. 49, della l. 3 maggio 1982, n. 203, relativa al c.d. affitto forzoso in favore di uno degli eredi del de cuius coltivatore diretto, applicabile esclusivamente nell'ipotesi faccia difetto un contratto di affitto tra il de cuius e uno (o più) dei suoi eredi.
Poiché nella specie IT LO già in vita del proprio genitore deteneva il fondo oggetto di controversia in forza di contratto di mezzadria 26 agosto 1982, convertito in affitto con decorrenza dall'11 novembre 1983, tale contratto non si era sciolto per effetto della morte dell'originario concedente (giusta la testuale previsione di cui all'art. 49, comma 3, della citata legge n. 203 del 1982) e lo stesso - pertanto - sarebbe cessato alla fine dell'annata agraria 1997/98.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a un unico, complesso, motivo IT LO. Resistono, con controricorso, IT OS, AT, IA, UR LU, IT CI LD RI e NI, rispettivamente coniuge e figli di IT NA, deceduto nelle mare del giudizio. Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva:
- in data 26 agosto 1982 IT NI ha concesso un fondo di sua proprietà a mezzadria al figlio IT LO;
- tale contratto è stato convertito in affitto con decorrenza dal 1^ novembre 1983;
- in data 30 novembre 1986, IT NI è venuto a morte e alla sua successione sono stati chiamati i suoi figli e, cioè IT LO, OS, AT, IA, NA;
esposto quanto sopra, IT OS, AT, IA, NA, quali eredi di IT NI hanno promosso il presente giudizio nei confronti di IT LO chiedendo che fosse dichiarata [come da rituale disdetta intimata l'11 aprile 1995] la cessazione, alla data del 10 novembre 1997 o del 10 novembre 1998, del contratto inter partes, con condanna del convenuto al rilascio del fondo;
- IT LO si è opposto, all'accoglimento della domanda, atteso che per effetto della morte del comune genitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, l. 3 maggio 1982, n. 203, si era costituito un nuovo rapporto di affitto, tra le parti, avente durata quindicennale, con decorrenza dalla data della aperta successione;
- tale assunto, fatto proprio dai primi giudici, è stato disatteso dalla Corte di appello di Potenza, sezione specializzata agraria, la quale ha affermato la inapplicabilità della disciplina dell'affitto forzoso (di cui all'art. 49, l. 3 maggio 1982, n. 203) qualora - come nella specie - il coerede [imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto] sia nel godimento dei fondi già del de cuius in forza di un rapporto agrario preesistente l'apertura della successione.
2. Il ricorrente censura la sentenza gravata con un unico motivo, articolato sotto due profili.
2.1. Con il primo IT LO, in particolare, denunziando "violazione falsa applicazione di legge, comma 1, art. 49, legge n. 203 del 3 maggio 1982, art. 360 n. 3 c.p.c.", lamenta che la Corte di appello ha interpretato erroneamente la portata e il contenuto del comma 1 del ricordato art. 49 legge n. 203 del 1982. Si osserva che "è primo visu evidente che il legislatore ha inteso tutelare - con la previsione in questione - l'erede il quale comunque sia stato e sia conduttore e coltivatore diretto del fondo o dei fondi caduti in successione, nella qualità di conduttore a titolo principale o di coltivatore diretto".
"Consegue - prosegue il ricorrente - che nelle diverse ipotesi in cui l'erede abbia condotto o coltivato il fondo caduto in successione è previsto per legge il diritto a continuare nella conduzione ... anche per le parti di fondo spettanti ai coeredi".
"La costituzione del rapporto di affittanza - conclude il ricorrente - si attua ex novo con inizio dalla apertura della successione, facendo decorrere da tale data la durata minima del contratto a norma" del comma 1, art. 49 legge n. 203 del 1982. "Non può validamente affermarsi che il contratto corrente tra IT NI [padre] e IT LO [figlio] al momento della morte del padre potesse sopravvivere in forza della durata contrattuale - evidenzia, ancora, il ricorrente - in quanto la legge n. 203 del 1982 è rivolta ad assicurare una posizione di favore del tutto particolare ai coeredi coltivatori nei confronti dei coeredi non coltivatori attraverso la costituzione di un nuovo rapporto ... con durata decorrente dalla apertura della successione".
2.2. Con il secondo profilo il ricorrente denunzia, ancora, nella intestazione, "insufficiente motivazione" [della sentenza gravata], nella esposizione, "contraddittorietà e carenza di motivazione" [sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.]. Tale profilo si articola, a sua volta, in tre parti.
2.2.1. Si precisa, nella prima, in particolare, che la sentenza gravata limita e restringe la portata della legge "penalizzando l'unico erede coltivatore diretto, che nel corso degli anni ininterrottamente ha assicurato vitalità e unicità alla azienda agricola evitandone la frantumazione".
2.2.2. Nella seconda parte del ricordato profilo il ricorrente invoca, ancora, che la giurisprudenza di questa Corte avrebbe, in molteplici occasioni, espresso principi opposti a quelli fatti propri dai giudici del merito.
2.2.3. Nella terza, e ultima parte della propria doglianza, infine, il ricorrente lamenta la violazione - da parte dei giudici a quibus - dei principi ispiratori di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulle zone montane.
3. Il motivo non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei profili in cui si articola.
3.1. Deve - in primis - in merito all'art. 360, n. 3, c.p.c., escludersi - decisamente - che i giudici del merito siano incorsi in violazione e falsa applicazione dell'art. 49, comma 1, l. 3 maggio 1982, n. 203. Il principio fatto proprio dalla sentenza gravata e criticato dal ricorrente - in particolare, è in armonia con l'interpretazione che della disposizione in esame ha dato questa Corte regolatrice la quale ha, in una fattispecie sotto molti aspetti identica alla presente, affermato che la norma di cui all'art. 49, comma 1, della l. n. 203 del 1982 (che prevede, in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente dal lui o dai suoi familiari, la costituzione ex lege di un rapporto di affitto agrario - con decorrenza dalla data di apertura della successione - in favore di quello, tra gli eredi, che a tal momento risulti aver esercitato o continui ad esercitare attività agricola) non è applicabile alla ipotesi in cui, tra il de cuius ed uno degli eredi, risulti in precedenza stipulato un regolare contratto agrario, poiché in tal caso l'erede stesso, in qualità di concessionario ex contractu, continua ad usufruire del godimento del fondo rustico ai sensi della (diversa e successiva) disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo (a mente della quale "i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente") (Cass., 22 ottobre 1999, n. 11874). Premesso quanto sopra inconferenti, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, si appalesano le considerazioni svolte, al riguardo, dal ricorrente.
3.1.1. Dal rilievo, in particolare, che "il legislatore ha inteso tutelare l'erede il quale comunque sia stato e sia conduttore e coltivatore diretto del fondo o dei fondi caduti in successione nella qualità di conduttore a titolo principale o di coltivatore diretto" non può - affatto - trarsi il corollario che tale tutela sussiste anche nell'ipotesi in cui - come nella specie - il figlio imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto, avesse, in vita del de cuius il godimento del fondo in forza di un contratto di affitto.
In realtà, l'erede del proprietario di fondi rustici, ove in possesso dei requisiti di cui sopra (imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto, o, ex art. 7, l. n. 203 del 1982, soggetto equiparato ai coltivatori diretti) e nel godimento dei fondi stessi (o di parte di essi) in forza di un titolo contrattuale concluso con il dante causa, è adeguatamente "tutelato" dalla regola generale [confermata dal comma 3 dello stesso art. 49 della legge n. 203 del 1982] in forza della quale "i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente" ed appare del tutto incongruo e irrazionale la predisposizione di una "ulteriore" tutela nei termini invocati dall'attuale ricorrente.
La disposizione in esame (id est l'art. 49, comma 1, della legge n. 203 del 1982), in altri termini, in tanto "tutela" l'erede coltivatore diretto dei fondi caduti in successione in quanto lo stesso, a seguito della morte del proprietario dei fondi stessi, non ha alcun titolo da opporre agli altri coeredi al fine di continuare la conduzione (per cui divenuto, per effetto della aperta successione, "occupante senza titolo" sarebbe tenuto alla cessazione della sua attività, in assenza della norma di cui si discute). 3.2.2. "Non può validamente affermarsi - evidenzia ancora il ricorrente - che il contratto corrente tra ... padre e ... figlio al momento della morte del padre potesse sopravvivere in forza della durata contrattuale in quanto la legge n. 203 del 1982 è rivolta ad assicurare una posizione di favore del tutto particolari ai coeredi coltivatori nei confronti dei coeredi non coltivatori attraverso la costituzione di un nuovo rapporto, siccome nella fattispecie, con durata decorrente dalla apertura della successione". Il rilievo, lungì dal dimostrare errori di diritto, in cui sarebbero incorsi i giudici a quibus nel disattendere l'assunto dell'attuale ricorrente, dimostra - ulteriormente - l'esattezza della conclusione fatta propria da detti giudici.
Se - in particolare - "i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente" [art. 49, comma 3, l. n. 203 del 19821 e se, al momento della morte di IT NI, IT LO era nel godimento dei fondi di proprietà di costui in forza di contratto di affitto è palese che in tanto può affermarsi - giusta l'assunto dell'attuale ricorrente - che si è costituito, con decorrenza dalla data della morte di IT NI, un "nuovo" rapporto contrattuale ancorché ex lege tra IT LO e gli altri eredi di IT NI, in quanto, in precedenza, si dimostri che il preesistente rapporto contrattuale si è "sciolto" per effetto della morte del precedente concedente.
Un tale assunto è palesemente insostenibile, alla luce della formulazione della norma in esame.
Non solo, infatti, il primo comma dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982, si astiene dal prevedere che per effetto del "nuovo" rapporto costituito ex lege si sciolgono precedenti contratti in essere tra l'erede coltivatore diretto e il defunto, ma il terzo comma dello stesso articolo 49 non consente altra interpretazione al di fuori di quella che risulta dal "senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (art. 12, comma 1, prima parte, preleggi).
È evidente, pertanto, concludendo sul punto, che correttamente i giudici del merito hanno escluso che per effetto della morte di IT NI da un lato si è sciolto (in contrasto con la previsione espressa di cui all'art. 49, comma 3) il contratto che legava ER LO con costui, dall'altro, si è costituito un nuovo rapporto di affitto (in contrasto con quanto disposto dall'art. 49, comma 1, la cui applicazione, come osservato sopra, presuppone che l'erede non possa opporre, nei confronti degli altri coeredi, altro titolo per proseguire nel godimento del fondo).
3.2.2. In merito al secondo profilo [prima parte] di censura si osserva che giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Recentemente, in tale* senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione). L'art. 360, n.
5 - infatti - non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.
Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). Pacifico quanto sopra si osserva che nella specie il ricorrente lungi dal denunziare carenze della motivazione nei termini sopra indicati, o contraddittorietà logiche tra i vari argomenti in cui la stessa articola, si limita - come già con il primo motivo - a denunziare l'erronea interpretazione data dai giudici di merito all'art. 49 più volte ricordata limitando e restringendo la portata della legge stesse al caso di assenza di un pregresso contratto di affitto intercorrente tra il de cuius ed uno o più eredi, finendo così con il frustrare la norma nelle precipue finalità della stessa, penalizzando il coerede che nel corso degli anni ha ininterrottamente assicurato vitalità e unicità alla azienda agricola evitandone la frantumazione.
3.2.3. A questo ultimo riguardo è sufficiente considerare che l'interpretazione sopra accolta dell'art. 49, l. 3 maggio 1982, n. 203, lungi dal limitare o restringere la portata della legge è
l'unica in armonia sia con la sua lettera, sia con l'intenzione del legislatore (cfr. art. 12, comma 1, preleggi).
Quanto al primo aspetto [formulazione letterale della norme] si evidenzia, come osservato in precedenza, che il comma 3 dell'art. 49 esclude che i contratti agrari possano sciogliersi per la morte della parte concedente.
Ne segue, pertanto, che è impossibile ritenere cessato l'originario rapporto di affitto a seguito della morte del concedente. Contemporaneamente, non può non sottolinearsi che il comma 1 dello stesso articolo 49 è formulato in termini tali da escludere che la tutela da esso accordata possa invocarsi da parte di chi già è, comunque, tutelato dalla speciale legislazione agraria. Quanto, infine, alla ratio della disposizione è incontroverso che questa tende ad assicurare il protrarsi del "rapporto" di godimento dei fondi relitti dal de cuius in favore di chi non ha altro da opporre ai nuovi [com]proprietari di questi che la propria qualità di coerede del defunto e di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, per cui esattamente i giudici a quibus hanno ritenuto inapplicabile, nel caso concreto, tale norma.
3.2.4. Quanto ancora, al denunziato contrasto tra la pronunzia resa dai giudici a quibus e i precedenti di questa Corte costituiti da Cass., 16 dicembre 1988, n. 6852, Cass., 12 novembre 1992, n. 12157 e Cass., 7 marzo 1991 n. 2383, si osserva che le pronunzie sopra ricordate non solo sono state - tutte - rese in fattispecie totalmente diverse da quelle ora all'attenzione del S.C., ma non hanno affatto affermato, contrariamente a quanto si deduce in ricorso, principi opposti a quelli fatti propri dalla sezione specializzata agraria presso la Corte di appello di Potenza, impugnata in questa sede, o con questa incompatibili. Cass. 16 dicembre 1988 n. 6852, in particolare, ha affrontato ex professo solo il problema - palesemente non pertinente al fine del decidere - se per effetto dell'art. 49, ultimo comma, l. 3 maggio 1982, n. 203 e di affitto a conduttore non coltivatore diretto, debba ritenersi, o meno, abrogato (per incompatibilità) l'art. 1627 c.c. (secondo cui in particolare, in caso di morte dell'affittuario il locatore può, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta avente effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso).
Non controverso, in particolare, come riferito all'inizio, che nella specie - a prescindere da ogni altra considerazione sulla natura del contratto di affitto in essere tra l'attuale ricorrente e il proprio defunto genitore che era "a conduttore coltivatore diretto" - l'evento morte ha colpito non l'"affittuario", ma il "concedente", è palese la non riferibilità, alla presente fattispecie, dell'insegnamento contenuto in Cass. 16 dicembre 1988, n. 6852. Nè è pertinente, ancora, l'inciso - ad abundantiam - contenuto nella parte motiva di tale pronunzia e secondo cui "l'art. 49 [della legge n. 203 del 1982) contiene una disciplina generale in materia di diritti degli eredi, relativi a fondi rustici che siano oggetto di attività agraria da parte del defunto proprietario o dei suoi familiari (commi primo e secondo) o da parte di terzi in virtù di rapporti contrattuali (commi terzo e quarto) e persegue la finalità, articolatamente attuata in ragione delle diverse posizioni personali dei singoli soggetti, di assicurazione l'utile prosecuzione dell'attività agricola già esercitata".
All'estremo, la circostanza che la ricordata pronunzia menzioni, contrapponendole, da un lato, la eventualità che un fondo sia stato oggetto di "attività agraria", da parte dei familiari del defunto [che trova la propria disciplina nei commi 1 e 2 dell'art. 491, e, dall'altro, l'ipotesi che il fondo stesso sia oggetto di "rapporti contrattuali" [con conseguente applicazione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo], lungi dal contraddire l'affermazione fatta propria dai giudici del merito, la corrobora ulteriormente (nel senso, in particolare, che ogniqualvolta esista un rapporto contrattuale si è fuori dall'operatività dei commi 1 e 2 del ricordato art. 49). Quanto, ancora, all'insegnamento contenuto in Cass., 12 novembre 1992, n. 12157, si rileva che nella parte motiva di questa si precisa, testualmente: "invero, la ricorrenza in capo ad una stessa persona della qualità di coltivatore diretto e di erede esercente, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sul fondo condotto e di proprietà del de cuius, non legittimano la successione di tale soggetto nel rapporto agrario quando egli abusivamente e senza alcun titolo prosegue l'attività agricola già esercitata dal genitore".
"Il legislatore con la norma di cui all'art. 49 l. n. 203 del 1982 ha inteso esclusivamente garantire l'unità e la continuità dell'impresa agricola, ammettendo la costituzione ex lege di un rapporto regolato dalle norme sull'affitto tra quello degli credi che ha diritto, perché in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 49, a continuare l'impresa agricola del de cuius, e gli altri coeredì; ma non tutelare il mero fatto materiale della permanenza di un soggetto sul fondo senza alcun titolo ed in contrasto con la volontà del de cuius".
Pacifico quanto sopra è palese l'irrilevanza del richiamato precedente al fine del decidere.
Qualora il chiamato all'eredità è nel godimento dei fondi già del dante causa contro la volontà del de cuius, cioè abusivamente, è palese - da un lato - che detto chiamato non può invocare la tutela di cui all'art. 49, comma 3, non esistendo - tra le parti - un "contratto agrario", dall'altro, che allo stesso non è applicabile [specie alla luce dell'insegnamento di cui alla ricordata pronunzia] la disciplina di cui al comma 1, dello stesso articolo 49, senza che da tale - non controversa - regula juris possa trarsi alcun elemento di giudizio a suffragio dell'assunto invocato dall'attuale ricorrente.
Quanto, infine, a Cass. 7 marzo 1991 n. 2383, si osserva che quest'ultima - nella parte motiva - ha affrontato un problema ancora diverso e, in particolare, si è pronunziata sulla vexata quaestio - particolarmente dibattuta in dottrina - se l'art. 49, comma 1, l. 3 maggio 1982, n. 203 trovi, o meno, applicazione in caso di successioni apertesi anteriormente alla data del 6 maggio 1982 - di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - e, in caso affermativo, nell'ipotesi, in cui alla detta fosse in corso, tra i coeredi, giudizio di divisione.
3.2.5. Quanto, da ultimo, alla lamentata violazione dei principi ispiratori degli artt. 4 e 5, l. 31 gennaio 1994 n. 97, la deduzione è inammissibile, almeno sotto due profili.
In primo luogo si è a fronte a una deduzione nuova che non risulta prospettata in sede di merito e che, pertanto è inammissibile. Non si è - infatti - a fronte alla prospettazione di una nuova tesi giuridica, fermi gli accertamenti di fatto già compiuti in sede di merito, ma ad una nuova domanda che richiede nuovi accertamenti in fatto, in primis in merito alla verifica - da compiersi a mente dell'art. 1, comma 3, della ricordata legge n. 97 del 1994 - se i fondi in discussione siano o meno in "territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede si osserva che gli artt. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 apprestano una particolare tutela a "gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi": certo che nella specie una tale eventualità, alla luce delle considerazioni svolte sopra, deve decisamente escludersi, è palese la carenza di interesse del ricorrente a denunziare la violazione delle ricordate disposizioni (o dei principi che da queste derivano).
4. Il proposto ricorso, in conclusione, risultato infondato in ogni sua parte, deve essere rigettato, sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte,
rigetta il ricorso;
compensa le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 20 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2000