Sentenza 19 febbraio 2003
Massime • 1
L'incertezza assoluta sulla data dell'udienza di comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio notificato all'imputato determina la nullità assoluta del decreto, che non può essere sanata ricorrendo al confronto con la copia notificata al difensore, contenente la data esatta, sia perché la differenza di date costituisce motivo di incertezza sia perché l'avviso al difensore è atto dotato di assoluta autonomia rispetto al decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2003, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - Del 19/02/2003
Dott. CONZATTI Alessandro - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Leonardo - Consigliere - N. 314
Dott. FENU Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 21410/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO IR, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza 01/03/2001 della Corte di Appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dottor Conzatti Alessandro.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Dottor Mura Antonio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per il capo C (truffa) per prescrizione e l'eliminazione della relativa pena, il rigetto nel resto del ricorso.
Udito il difensore, Avv. Giuseppe Barbuto, del Foro di Crotone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 01.03.01 il Tribunale di Crotone in composizione monocratica condannava ZO IR, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e L.
1.500.000 di multa, giudicandolo colpevole del delitto di cui all'art, 648 c.p, (capo A, per aver acquistato o comunque ricevuto quattro assegni di conto corrente provento di furto), del delitto di cui agli artt. 485, 491 c.p. (per aver compilato gli assegni apponendovi la firma apocrifa di tale GA RA e utilizzandoli per il pagamento di mercè), del delitto di cui all'art, 640 c, p. (in danno di IO LD, per aver utilizzato tre degli assegni per l'acquisto di mercè di un valore complessivo di L. 2.540.000, in Crotone, in epoca successiva al 0 5.07, 93, data del furto degli assegni in danno di Iannone Gregorio, fatti accertati nel novembre 1993).
Con sentenza 01.03.01 la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza appellata dall'imputato, dichiarava non doversi procedere per il reato sub B per mancanza di querela ed eliminava la pena di mesi due di reclusione e L. 200.000 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ricorre il difensore per l'annullamento della sentenza, deducendo la nullità del decreto di citazione a giudizio e dell'intero giudizio di primo grado, non essendo stata chiaramente apposta la data di comparizione, se all'udienza del 23 o del 28 novembre 1998. In una memoria difensiva il ricorrente, premesso che per consentire il controllo della "vocatio in jus" dell'imputato occorreva riferirsi alla copia notificata contenuta nel fascicolo del dibattimento, ribadiva il proprio assunto difensivo, contestando l'argomento della Corte di Appello che, pur riconoscendo implicitamente la rilevanza della questione, aveva disatteso l'eccezione della difesa, sostenendo che sarebbe stato necessario produrre la copia dell'atto consegnata all'imputato (peraltro conforme all'originale).
Deduce inoltre la carenza di motivazione in ordine al dolo della ricettazione, nonché l'insussistenza della responsabilità per truffa, una volta esclusa la ricettazione, e l'insufficienza della motivazione quanto alla possibilità di derubricare il delitto di ricettazione in quello di furto, o quanto alla denegata applicazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 c.p. In subordine, chiedeva dichiararsi estinto il reato sub C della rubrica per intervenuta prescrizione (memoria citata).
Il primo motivo è fondato, gli altri motivi restano assorbiti. La nullità del decreto di citazione a giudizio per incertezza assoluta della data dell'udienza di comparizione o per erronea indicazione di tale data nella notifica all'imputato o nell'avviso al difensore è equiparabile alla mancanza della data.
Si tratta, secondo l'orientamento giurisprudenziale che si condivide (Cass. 3936/91 rv 186787, di un vizio che non può essere sanato ricorrendo al confronto con la copia notificata al difensore (o, reciprocamente, all'imputato: sent. cit.), anche se questa contenga la data esatta, "sia perché la differenza tra le due date costituisce pur sempre motivo di incertezza, sia perché l'avviso al difensore è un atto dotato di assoluta autonomia rispetto al decreto stesso e non può essere completato in virtù di elementi contenuti in quest'ultimo." Nè può dubitarsi dell'applicabilità analogica del principio suddetto alla notifica all'imputato. In definitiva, la Corte territoriale ha omesso di verificare la regolarità della data d'udienza sulla copia del decreto di citazione a giudizio notificata all'imputato e restituita dall'ufficiale giudiziario che ha provveduto alla notifica, incombente al quale il giudice è tenuto provvedere d'ufficio e al quale è stato sollecitato dall'eccezione del difensore in udienza. Trattandosi di una valutazione di merito, la sentenza è annullata per consentire un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004