Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2003, n. 2547
CASS
Sentenza 2 dicembre 2003

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La notifica della sentenza contumaciale effettuata mediante consegna al difensore presuppone l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato e richiede, ai fini della restituzione nel termine, la dimostrazione che il contumace non si sia volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento. Qualora tale impossibilità derivi da un comportamento volontario dell'imputato - allontanatosi dal domicilio dichiarato o eletto senza adempiere l'onere di comunicare la variazione - ricorrono gli estremi della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti che, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., è preclusiva della restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2003, n. 2547
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2547
    Data del deposito : 2 dicembre 2003

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