Sentenza 2 dicembre 2003
Massime • 1
La notifica della sentenza contumaciale effettuata mediante consegna al difensore presuppone l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato e richiede, ai fini della restituzione nel termine, la dimostrazione che il contumace non si sia volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento. Qualora tale impossibilità derivi da un comportamento volontario dell'imputato - allontanatosi dal domicilio dichiarato o eletto senza adempiere l'onere di comunicare la variazione - ricorrono gli estremi della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti che, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., è preclusiva della restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2003, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 02/12/2003
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Francesco S. - Consigliere - N. 1945
3. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 023153/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RY AL, n. a Mateur (Tunisia) il 14.12.1966;
avverso l'ordinanza in data 10.4.2003 della Corte di appello di Torino. Visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso. Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
FATTO E DIRITTO
1. RY AL ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in data 10.4.2003 della Corte di appello di Torino che ha respinto la sua richiesta di essere restituito nei termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 572 c.p., emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Aosta in data
18.5.2000 e notificata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., sentenza di cui il ricorrente afferma di non aver avuto effettiva conoscenza.
2. Con l'unico motivo di ricorso si sostiene che la Corte d'appello ha errato nell'applicazione dell'art. 175 c.p. in quanto ha ritenuto che RY AL - spostando senza dare avviso all'autorità giudiziaria il domicilio dichiarato presso la propria residenza nel verbale di identificazione ad opera della polizia giudiziaria - si sia volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento
Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale ha confuso le diverse situazioni del contumace cui le notifiche siano state regolarmente effettuate presso la residenza o il domicilio ovvero di persona e del contumace cui le notificazioni siano state fatte presso il difensore ai sensi degli artt. 159, 161 comma 4, o 169 c.p.p.. Solo nel primo caso, infatti, è necessario dimostrare l'incolpevole ignoranza mentre, nella seconda ipotesi, l'ignoranza è presunta e l'imputato può essere rimesso in termini a meno che non si sia volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento: situazione, questa, che non si è verificata nella fattispecie in quanto al più si potrebbe parlare di semplice negligenza del ricorrente.
3. Nelle sue conclusioni scritte il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha ricordato in premessa che RY AL aveva provveduto alla indicazione di un domicilio all'atto dell'identificazione effettuata ex art. 349 c.p.p. e, pur essendo stato avvertito dell'onere di comunicare le successive eventuali variazioni e delle conseguenze della mancata indicazione, ha abbandonato tale domicilio rendendo impossibile l'esito positivo delle successive notifiche.
Nella mancata comunicazione del cambiamento di indirizzo l'ufficio del Procuratore Generale ravvisa una manifestazione di volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento, sottolineando come una diversa conclusione implicherebbe una sostanziale vanificazione del significato dell'art. 161 c.p.p., perché, in ogni caso in cui dopo una elezione o indicazione di domicilio non sia possibile procedere positivamente alla notifica presso tale indirizzo per essere stato questo abbandonato, l'autorità procedente dovrebbe accertare, prima di provvedere alla notifica presso il difensore, se l'abbandono del domicilio sia riferibile alla volontà di sottrarsi alla conoscenza degli atti o ad altra ragione.
4. La difesa del ricorrente ha poi presentato una memoria difensiva recante la data del 12.11.2003 per replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero e ribadire le tesi difensive svolte nel ricorso.
5. Le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione sono fondate e da condividere.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che in tema di notificazioni, una volta che l'imputato abbia eletto o dichiarato il domicilio, la notifica è validamente eseguita mediante consegna al difensore se essa risulti "impossibile" nel domicilio dichiarato o eletto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 5^, sent. n. 7586 del 6.5.1999). Qualora tale "impossibilità" derivi, come nel caso di specie, da un comportamento volontario dell'imputato - allontanatosi dal domicilio dichiarato od eletto senza comunicare, come era suo onere, la variazione - ricorrono gli estremi della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti che l'art. 175, comma 2^, c.p.p. considera preclusiva della restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale.
In tal caso, infatti, l'impossibilità della notificazione non deriva da una situazione oggettiva (estranea alla volontà dell'imputato o tale da vanificare la sua volontà) ma è conseguenza diretta ed esclusiva di una condotta volontaria dell'imputato che, omettendo di rendere nota la variazione domiciliare, sceglie deliberatamente di sottrarsi alla conoscenza degli atti del processo o comunque accetta consapevolmente tale evenienza senza adempiere al modesto onere che gli consentirebbe di acquisire tale conoscenza.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta equa - di 1000 euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000 euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2004