Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
La disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione ai fini di valutare gli aggravamenti coevi o successivi ai suddetti procedimenti, per verificare l'effettivo raggiungimento, anche in corso di causa, della soglia di invalidità e quindi la decorrenza del diritto alla prestazione, ma non anche allo scopo di retrodatare la decorrenza all'atto della domanda, amministrativa o giudiziaria, ossia ad epoca anteriore al raggiungimento della soglia d'invalidità indennizzabile (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fissato l'accertamento dell'inabilità permanente derivante da asbestosi polmonare in stato iniziale alla data in cui la malattia era stata evidenziata da esame TAC ad alta risoluzione).
Commentario • 1
- 1. Udienze, locazione, comunicazioni, affissioni, illegittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 maggio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12369 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 311, presso lo studio dell'avvocato NC COLELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE COLELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 2/05/01, REP. 56868;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 730/00 del Tribunale di BARI, depositata il 04/04/00 R.G.N. 3/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 aprile 2000, il Tribunale di Bari respingeva l'appello proposto da NC ME, avverso la sentenza di primo grado, che aveva condannato l'INAIL a costituire in favore del predetto una rendita per inabilità permanente del 35%, con decorrenza dal 18 dicembre 1995.
Rilevavano i giudici di appello che erano condivisibili i risultati della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado - secondo cui il ME è affetto da asbestosi polmonare in fase iniziale a tale malattia è stata evidenziata mediante TAC torace ad alta risoluzione effettuata il 18 dicembre 1995 e che, perciò, solo da tale data vi è la prova della sua esistenza - perché fondata su corretta interpretazione ed elaborazione dei dati derivanti da un accurato esame clinico e da specifici esami strumentali;
mentre le censure del ME si rivelavano insufficienti ad inficiarne il contenuto, neppure quanto all'individuazione della decorrenza. Il certificato medico del 20 novembre 1989, posto a base dell'appello, rilasciato alla luce delle mere dichiarazioni dell'interessato a seguito di denuncia della malattia professionale ed in assenza di qualsiasi analisi strumentale, era inidoneo a contrastare le risultanze della cartella clinica, valutata dal c.t.u., in cui si dava atto dei risultati della richiamata TAC. Del resto, in detto certificato, veniva diagnosticata probabile asbestosi polmonare e, pertanto, tale giudizio di probabilità risultava assolutamente inidoneo a confutare la diagnosi di iniziale asbestosi formulata all'esito di esame ad alta definizione tecnica, quale la TAC del 18 dicembre 1995.
Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione il ME, con un unico, articolato motivo;
resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denunzia motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c.. Lamenta che, con succinta motivazione, il Tribunale ha ritenuto corretto stabilire che la gravissima patologia da cui era affetto il lavoratore era insorta il giorno stesso in cui, dopo la c.t.u., il ME di sua iniziativa si era sottoposto all'esame TAC. Richiamato l'orientamento di questa Corte - circa l'esigenza, per il giudice del merito, l'accertare l'epoca d'effettiva insorgenza della malattia, dovendosi ritenere che, tranne ipotesi eccezionali, che le infermità siano anteriori all'accertamento - il ricorrente lamenta che ne' il c.t.u. ne' il Tribunale hanno motivato perché hanno ritenuto rientrante il caso in una di quelle ipotesi eccezionali, in cui, l'infermità addirittura si sarebbe verificata tra la prima visita peritale ed il supplemento di perizia, diciotto anni dopo la cessazione dell'esposizione all'amianto, sei anni dopo la domanda amministrativa e la prima diagnosi di asbestosi, tre anni dopo l'inizio del giudizio di primo grado. Lamenta, altresì, che non sarebbe chiara la valutazione data dai giudici di appello al certificato contenente la diagnosi del 1989 e che il Tribunale avrebbe dovuto disporre c.t.u. in ordine alla sola decorrenza della patologia.
La censura si rivela priva di pregio in ogni sua articolazione. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sia il supplemento di consulenza tecnica in primo grado, sia la sentenza impugnata, hanno affrontato in modo chiaro ed esauriente il problema della determinazione del momento di insorgenza dell'invalidità indennizzabile, giungendo alle conclusioni non condivise a seguito di esami ed accertamenti tecnici pertinenti e specialistici circa l'entità dello stato patologico del ME, con un'analisi completa dei risultati, cui non è dato muovere alcun appunto. Di qui l'individuazione cronologica del raggiungimento della soglia di invalidità richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione alla data del 18.12.1995, invece che a decorrere dal 20.11.1989, come richiesto dal ricorrente;
sicché si rivelano inconsistenti le censure mosse alla sentenza impugnata, dal momento che il giudice di merito, recependo integralmente le rigorose deduzioni peritali, effettuate sulla base di obiettivi elementi ed esenti da vizi logici, ha accertato con la massima precisione possibile il momento perfezionativo del diritto alla rendita, attraverso l'uso dei poteri cognitivi ritenuti più idonei ed in base ad un logico e motivato apprezzamento delle risultanze processuali.
Tale decisione appare, d'altronde, in linea con il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte in materia, secondo il quale la data della invalidità pensionabile deve essere accertata dal giudice del merito attraverso un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e mediante l'uso di tutti i poteri di indagine che egli ritenga più idonei, nonché, poi, sottoponendo tutti gli elementi di giudizio acquisiti al vaglio critico di un attento e logico apprezzamento, si che la statuizione al riguardo costituisca espressione di ponderato e congruamente motivato convincimento (Cass. 15 dicembre 2000 n. 15810). Nè la censura appare fondata sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - secondo il quale nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo, che di quello giudiziario - dato che tale disposizione impone soltanto di valutare gli aggravamenti cronologicamente coevi o successivi ai procedimenti menzionati, ai fini di accertare l'effettivo raggiungimento, anche in corso di causa, della soglia di invalidità - e quindi della decorrenza del relativo diritto ala prestazione -, ma non anche allo scopo di retrodatare la decorrenza all'atto della domanda, amministrativa o giudiziaria, ossia ad epoca anteriore al raggiungimento della soglia d'invalidità indennizzabile.
Nella specie, posto che l'infermità da cui è risultato affetto il ricorrente è stata diagnosticata quale asbestosi polmonare in stato iniziale ed è stata rilevata solo mediante TAC del torace ad alta risoluzione, eseguita il 18 dicembre 1995, a questa data i giudici di merito, motivatamente condividendo le risultanze della consulenza tecnica e del supplemento alla stessa svolto in primo grado, hanno correttamente collegato l'epoca del raggiungimento dell'inabilità indennizzabile, fissata in primo grado al 35%. Infatti, se, da un lato, è incontestabile il principio secondo cui il superamento della soglia di invalidità è necessariamente antecedente, salvo casi eccezionali, al momento della indagine tecnica del consulente, in quanto, costituendo oggetto dell'indagine stessa uno stato o un processo durevole, è assai improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nel suo momento iniziale, laddove per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca d'insorgenza anteriore, è, d'altronde, del pari logico ritenere che, per gli stati patologici per i quali ciò non è possibile, in assenza di dati anamnestici, il superamento della soglia di invalidità possa essere correttamente riferito al momento dell'accertamento, difettando elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso (Cass. 7 dicembre 2000 n. 15519; Cass. 26 marzo 1994 n. 2958; Cass. 12 luglio 1993 n. 7617;
Cass. 25 marzo 1993 n. 3538). Il suddetto principio di anteriorità non giustifica, invero, ulteriori indagini retroattive ove, accertato in dato momento lo stato invalidante, manchi ogni indice per una diversa determinazione temporale;
e qualora, poi, come nella specie, la infermità invalidante (asbestosi) sia stata diagnosticata ad un livello iniziale e proprio e solo a seguito al peculiare accertamento diagnostico, una retrodatazione del momento invalidante rispetto a quello dell'accertamento peritale, risulterebbe comunque arbitraria, in quanto opinabile e carente di quel rigoroso ed obiettivo supporto probatorio cui deve essere ancorata ogni decisione giudiziale. Nè i giudici di appello - diversamente da quanto prospettato dal ricorrente - erano tenuti a disporre una nuova consulenza tecnica, in ordine alla decorrenza dell'invalidità indennizzabile. Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in materia previdenziale ed assistenziale, il giudice di merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente di primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, sempreché egli dia - come avvenuto nella specie, per quanto innanzi osservato - una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici che lo hanno condotto al suo giudizio (Cass. 22 luglio 2002 n. 10714; Cass. 10 ottobre 1997 n. 9842; Cass. 15 marzo 1986 n. 1774; Cass. 4 febbraio 1986 n. 704; Cass. 29 gennaio 1986 n. 588). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese del presente giudizio, a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003