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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2023, n. 19600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19600 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON LB LO NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/6/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedlendo di dichiarare inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19600 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 giugno 2022 la Corte d'appello di Milano, provvedendo sulla impugnazione proposta da LB LO NI ON nei confronti della sentenza del 4 maggio 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di ON con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di due anni di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, con la confisca della somma di euro 57.200,00, costituente il profitto del reato di cui all'art. 2, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in dieci mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Dopo aver riassunto lo svolgimento del primo e del secondo grado di giudizio, ripercorrendo anche i motivi d'appello, con il primo motivo di ricorso ha denunciato un vizio della motivazione della sentenza di secondo grado, che deriverebbe dalla omessa valutazione delle prove, in quanto l'affermazione di responsabilità del ricorrente era stata fondata esclusivamente su quanto risultante dal processo verbale di constatazione redatto dalla Agenzia delle Entrate di ON e Brianza relativo alla ML Diffusione, non concernente la ML RV amministrata dal ricorrente, benché questi avesse prodotto una serie di documenti dai quali si ricavava l'errore presente nelle conclusioni indicate in tale processo verbale di constatazione, in quanto da tali documenti si desumevano: le ragioni della costituzione della ML Diffusione e della ML RV, dei rapporti di quest'ultima con ABA RV e con il suo legale rappresentante, Davide Basile;
i rapporti commerciali risalenti nel tempo tra ML Diffusione e ABA RV;
la corrispondenza a quelli di mercato dei prezzi dell'acquisto compiuto nel 2013 dalla ML RV dalla ABA RV e anche dei margini di ricarico applicati, in linea con il mercato di riferimento e con gli studi di settore;
la effettività delle operazioni commerciali contestate, poste in essere nel 2013 da ABA RV e ML Diffusione, e anche di quella conclusa dalla ML RV. Tali documenti dimostravano che il ricorrente non poteva essere a conoscenza di essere inserito in una frode carosello, ma la Corte d'appello ne aveva disatteso in modo apodittico la valenza, benché dai documenti, anche informatici, acquisiti dalla polizia giudiziaria non risultasse che tra i soggetti partecipanti alla frode vi fossero anche la ML RV e il ricorrente, né ciò emergeva dalle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in un procedimento collegato;
il coinvolgimento della ML RV nel sistema fraudolento era stato desunto dagli inquirenti e dai giudici di merito unicamente dalla circostanza che la stessa aveva acquistato beni dalla ABA RV e dalle conclusioni raggiunte dalla Guardia di 2 L Finanza di Seregno, cosicché l'affermazione di responsabilità risultava fondata su un travisamento delle prove e sulla omessa valutazione di quelle offerte dall'imputato. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la mancanza della motivazione, sempre nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, che era stata fondata esclusivamente su quanto riportato nel processo verbale di constatazione della Agenzia delle Entrate, comprese le valutazioni ivi contenute, omettendo di considerare le allegazioni difensive, già sottoposte al Giudice dell'udienza preliminare, mediante le quali era stato sottolineato come non fosse emerso che gli amministratori della ML RV conoscessero i promotori o partecipi della frode, di cui non erano neppure stati provati genesi e sviluppo, e anche che non era stato accertato il contenuto dei file in formato excel rinvenuti nella abitazione di IC EA, che non risultava fossero stati esaminati né dai funzionari della Agenzia delle Entrate né dalla Guardia di Finanza, nonché il carattere apodittico delle conclusioni contenute nel processo verbale di constatazione, non essendovi elementi di prova che consentissero di collegare il ricorrente con gli organizzatori del sistema fraudolento, né, tantomeno, della illecita interposizione della ML RV nella vendita di 5000 apparecchi Somikon Mini Camera acquistati dalla ABA RV;
tali lacune negli accertamenti a carico della ML RV emergevano anche da quanto riferito dal Maresciallo Nunzio della Guardia di Finanza, escusso all'udienza del 4 maggio 2021, il quale aveva confermato che la ML RV era stata ritenuta soggetto interposto in assenza di prove dirette a suo carico, ma solo perché entrata in contatto con ABA RV, che non erano state compiute verifiche sulla merce venduta dalla CE EX, né a proposito del prezzo di venduta da parte della ML RV e alle percentuali di ricarico da questa applicate, che non era stato accertato se ABA RV avesse un magazzino e che nei file contenuti nella chiavetta usb sequestrata alla EA non comparivano mai i nomi del ricorrente o della ML RV. In definitiva l'affermazione di responsabilità si fondava esclusivamente sui rapporti intercorsi tra la ML RV e la ABA RV, di per sé soli insufficienti a consentire di ritenere il ricorrente partecipe del sistema fraudolento e dei reati addebitatigli. 2.3. Infine, con il terzo motivo, ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, essendo stata applicata tale disposizione, che impone la confisca del profitto dei reati tributari, benché successiva alle condotte, relative a fatti commessi nel 2013, essendo detta disposizione stata introdotta dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015. 2.4. Ha pertanto concluso sollecitando l'annullamento della sentenza impugnata. 3 L. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando che la Corte d'Appello di Milano aveva adeguatamente giustificato la conferma della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, evidenziando come né la documentazione fornita dall'interessato, né le osservazioni difensive fossero idonee a superare l'illogicità delle emergenze oggettive, che invece troverebbero conforto solo laddove lette come elementi attuativi dell'accordo criminoso in frode al fisco, ed evidenziando la correttezza della conferma della confisca del profitto del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, peraltro pressoché riproduttivo dell'atto d'appello, è, complessivamente, infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stato denunciato un vizio della motivazione nella parte relativa alla valutazione delle prove, in particolare del processo verbale di constatazione della Agenzia delle Entrate e dei documenti prodotti dal ricorrente, ha un contenuto non consentito, essendo volto, tra l'altro in modo generico, a conseguire una rivisitazione e una rilettura delle prove disponibili, allo scopo di ottenerne una non consentita lettura alternativa, benché nel giudizio di legittimità sia esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata;
Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata;
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Tale motivo di ricorso è, anzitutto, privo di confronto, tantorneno critico, con la complessiva struttura giustificativa della sentenza impugnata, posto che consiste nella elencazione delle fonti di prova considerate dai giudici di merito, nella affermazione della erroneità della loro considerazione e della apoditticità della affermazione di responsabilità del ricorrente, nella elencazione dei documenti prodotti dall'imputato e della insufficienza della loro considerazione da parte dei giudici di merito, disgiunto dal confronto con la motivazione della sentenza impugnata, dalla individuazione di vizi o carenze della stessa e dalla illustrazione delle ragioni per le quali le prove offerte dall'imputato, se adeguatamente e correttamente considerate, avrebbero condotto a conclusioni diverse quanto 4 all'accertamento dei fatti e alla affermazione di responsabilità del ricorrente, con la conseguente mancanza di specificità, sia intrinseca, sia estrinseca, di tale motivo di ricorso. Le censure del ricorrente, poi, propongono, come osservato, una rilettura degli elementi di prova, allo scopo di dimostrare l'estraneità della ML RV e del ricorrente al sistema fraudolento e, in ogni caso, l'inconsapevolezza della sua esistenza da parte del ricorrente medesimo, aspetti che, però, sono stati adeguatamente e logicamente illustrati, in modo concorde, anche quanto ai criteri di valutazione delle prove, da entrambi i giudici di merito. La Corte d'appello di Milano, nel disattendere le censure dell'imputato relative alla affermazione di responsabilità, sostanzialmente replicate c:on il primo motivo di ricorso, dopo aver riassunto le risultanze delle indagini riportate nella comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza, pienamente utilizzabili in ragione del rito scelto dall'imputato, analiticamente richiamate nella sentenza di primo grado, ha evidenziato come da tali atti di indagine, in particolare dalla plurime anomalie riscontrate (tra cui i vari passaggi delle merci acquistate dalla società amministrata dal ricorrente, consistenti in 5.000 Somikon Mini DV Camera AT Voc, il contenuto anomalo della relativa lettera di vettura internazionale, le incongruità emerse circa il trasporto di tale merce), si ricava la Fittizietà soggettiva della operazione di vendita dalla ABA RV alla ML RV, del valore di euro 260.000,00 e Iva per euro 57.200,00, riportata nella dichiarazione Iva dell'anno 2013 della ML RV, con la conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo a) della rubrica. Il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui al capo b), ascritto al ricorrente per l'emissione della fattura n. 304 del 6 novembre 2013 nei confronti della società slovacca CEEX, relativa alla vendita delle medesime merci al prezzo di euro 270.000,00, è stato ritenuto provato alla luce della plurime anomalie riscontrate anche in relazione a tale operazione (tra cui la presenza presso la sede della ML RV di vari documenti relativi alla CEEX, che non avevano ragione di essere conservati presso tale società, coincidenti con quelli archiviati nel supporto usb sequestrato a IC EA, dipendente di RM PE, ritenuto uno degli ideatori del sistema fraudolento, oltre alle anomalie relative al trasporto di dette merci). La consapevolezza del ricorrente ON della partecipazione al sistema fraudolento organizzato da PE e altri è stata desunta dal rinvenimento di documenti relativi alla ML RV amministrata dal ricorrente presso una persona di fiducia di PE (IC EA) e la fittizietà delle operazioni contestate è stata ricavata dalle plurime anomalie che le hanno caratterizzate (tra cui la mancata individuazione del destinatario finale delle merci) e dalla medesimezza delle modalità di realizzazione delle operazioni rispetto alle altre perfezionate dagli ideatori del sistema fraudolento. 5 La Corte territoriale ha, poi, escluso la rilevanza dei documenti prodotti dall'imputato, ritenendoli inidonei a superare la illogicità delle plurime anomalie riscontrate in relazione a entrambe le operazioni commerciali contestate, spiegabili solamente con la loro fittizietà soggettiva, attuativa del sistema fraudolento ideato da PE e altri e al quale aveva partecipato anche il ricorrente, in relazione alle due operazioni contestate. Si tratta di motivazione non certamente apparente né manifestamente illogica, né fondata sull'acritico recepimento delle risultanze dell'attività di indagine, né priva di considerazione delle difese dell'imputato e dei documenti da questi prodotti, attraverso la quale è stata ribadita la ricostruzione dei fatti e data spiegazione logica alla conferma della dichiarazione di responsabilità dell'imputato in relazione a entrambi i reati contestati, che il ricorrente ha censurato in modo generico, affermando in modo assertivo l'insufficienza della motivazione, e, soprattutto, proponendo una diversa considerazione degli elementi di prova disponibili, che sono stati valutati in modo logico dai giudici di merito, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure sollevate con il primo motivo di ricorso. 3. Considerazioni analoghe possono essere svolte a proposito del secondo motivo di ricorso, mediante il quale è stata lamentata la carenza della motivazione nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, che sarebbe stata fondata esclusivamente e in modo acritico sulle risultanze del processo verbale di constatazione, benché da questo non emergano elementi idonei a consentire di ritenere la partecipazione della ML RV e del ricorrente al sistema fraudolento descritto in tale processo verbale, dal quale emergerebbe solamente l'esistenza di rapporti commerciali tra la ML RV, amministrata dal ricorrente, e la ABA RV. Anche mediante tale motivo di ricorso si censura, peraltro anche a questo proposito in modo generico e assertivo, la lettura e la valutazione degli elementi di prova compiuta dai giudici di merito, prospettandone in modo apoditticamente l'insufficienza o, comunque, l'errata considerazione, omettendo però di considerare l'articolata ricostruzione della vicenda e del ruolo assunto al suo interno dal ricorrente compiuta dalla Corte d'appello e, prima ancora, nella sentenza di primo grado. Nella sentenza impugnata si dà atto, come già osservato a proposito del primo motivo di ricorso, degli elementi dimostrativi, in modo logico, della partecipazione del ricorrente al sistema fraudolento (per la mancanza di spiegazioni alternative alla disponibilità di documenti relativi alla società dallo stesso amministrata da parte di IC EA, collaboratrice di PE, che gestiva la società Team Work, prima acquirente in regime di reverse charge delle medesime merci, con la 6 quale la ML RV amministrata dal ricorrente non aveva rapporti commerciali), e della insufficienza dei documenti prodotti dal ricorrente (di c:ui, peraltro, questi non ha neppure illustrato la rilevanza) a smentire la ricostruzione compiuta dagli inquirenti e recepita dai giudici di merito, ricostruzione che si l'onda sulle plurime anomalie riscontrate nei rapporti commerciali intrattenuti dalla ML RV e oggetto delle contestazioni, spiegabili solo con la fittizietà soggettiva di dette operazioni, aventi struttura e caratteristiche identiche a quelle realizzate nell'ambito del più ampio sistema fraudolento organizzato da PE e altri (volto a realizzare delle cosiddette frodi carosello). Ne consegue la manifesta infondatezza anche dei rilievi sollevati con il secondo motivo di ricorso, a causa della loro genericità e del loro contenuto non consentito, oltre che per la loro manifesta infondatezza, stante la piena logicità della ricostruzione della vicenda posta a fondamento della affermazione di responsabilità contenuta nelle due concordi sentenze di merito, che essendo conformi nella valutazione delle risultanze istruttorie costituiscono un unico corpo argomentativo, nel quale le due sentenza di merito si integrano reciprocamente. 4. Il terzo motivo, relativo alla erroneità della conferma della confisca del profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per essere stata applicata alle condotte addebitate al ricorrente, contestate come commesse nel 2013 e nel 2014, la disposizione di cui all'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, entrata in vigore successivamente ai fatti, è infondato, in quanto la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identil:à della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12 bis, comma secondo, del predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322 ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato D.Lgs. n. 158 del 2015 (v. Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D'Agapito, Rv. 267764; Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386). 5. Il ricorso in esame deve, in conclusione, essere rigettato, a cagione della genericità, del contenuto non consentito e della manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo e della infondatezza del terzo motivo. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. 7 (511
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/4/2023
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedlendo di dichiarare inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19600 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 giugno 2022 la Corte d'appello di Milano, provvedendo sulla impugnazione proposta da LB LO NI ON nei confronti della sentenza del 4 maggio 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di ON con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di due anni di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, con la confisca della somma di euro 57.200,00, costituente il profitto del reato di cui all'art. 2, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in dieci mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Dopo aver riassunto lo svolgimento del primo e del secondo grado di giudizio, ripercorrendo anche i motivi d'appello, con il primo motivo di ricorso ha denunciato un vizio della motivazione della sentenza di secondo grado, che deriverebbe dalla omessa valutazione delle prove, in quanto l'affermazione di responsabilità del ricorrente era stata fondata esclusivamente su quanto risultante dal processo verbale di constatazione redatto dalla Agenzia delle Entrate di ON e Brianza relativo alla ML Diffusione, non concernente la ML RV amministrata dal ricorrente, benché questi avesse prodotto una serie di documenti dai quali si ricavava l'errore presente nelle conclusioni indicate in tale processo verbale di constatazione, in quanto da tali documenti si desumevano: le ragioni della costituzione della ML Diffusione e della ML RV, dei rapporti di quest'ultima con ABA RV e con il suo legale rappresentante, Davide Basile;
i rapporti commerciali risalenti nel tempo tra ML Diffusione e ABA RV;
la corrispondenza a quelli di mercato dei prezzi dell'acquisto compiuto nel 2013 dalla ML RV dalla ABA RV e anche dei margini di ricarico applicati, in linea con il mercato di riferimento e con gli studi di settore;
la effettività delle operazioni commerciali contestate, poste in essere nel 2013 da ABA RV e ML Diffusione, e anche di quella conclusa dalla ML RV. Tali documenti dimostravano che il ricorrente non poteva essere a conoscenza di essere inserito in una frode carosello, ma la Corte d'appello ne aveva disatteso in modo apodittico la valenza, benché dai documenti, anche informatici, acquisiti dalla polizia giudiziaria non risultasse che tra i soggetti partecipanti alla frode vi fossero anche la ML RV e il ricorrente, né ciò emergeva dalle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in un procedimento collegato;
il coinvolgimento della ML RV nel sistema fraudolento era stato desunto dagli inquirenti e dai giudici di merito unicamente dalla circostanza che la stessa aveva acquistato beni dalla ABA RV e dalle conclusioni raggiunte dalla Guardia di 2 L Finanza di Seregno, cosicché l'affermazione di responsabilità risultava fondata su un travisamento delle prove e sulla omessa valutazione di quelle offerte dall'imputato. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la mancanza della motivazione, sempre nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, che era stata fondata esclusivamente su quanto riportato nel processo verbale di constatazione della Agenzia delle Entrate, comprese le valutazioni ivi contenute, omettendo di considerare le allegazioni difensive, già sottoposte al Giudice dell'udienza preliminare, mediante le quali era stato sottolineato come non fosse emerso che gli amministratori della ML RV conoscessero i promotori o partecipi della frode, di cui non erano neppure stati provati genesi e sviluppo, e anche che non era stato accertato il contenuto dei file in formato excel rinvenuti nella abitazione di IC EA, che non risultava fossero stati esaminati né dai funzionari della Agenzia delle Entrate né dalla Guardia di Finanza, nonché il carattere apodittico delle conclusioni contenute nel processo verbale di constatazione, non essendovi elementi di prova che consentissero di collegare il ricorrente con gli organizzatori del sistema fraudolento, né, tantomeno, della illecita interposizione della ML RV nella vendita di 5000 apparecchi Somikon Mini Camera acquistati dalla ABA RV;
tali lacune negli accertamenti a carico della ML RV emergevano anche da quanto riferito dal Maresciallo Nunzio della Guardia di Finanza, escusso all'udienza del 4 maggio 2021, il quale aveva confermato che la ML RV era stata ritenuta soggetto interposto in assenza di prove dirette a suo carico, ma solo perché entrata in contatto con ABA RV, che non erano state compiute verifiche sulla merce venduta dalla CE EX, né a proposito del prezzo di venduta da parte della ML RV e alle percentuali di ricarico da questa applicate, che non era stato accertato se ABA RV avesse un magazzino e che nei file contenuti nella chiavetta usb sequestrata alla EA non comparivano mai i nomi del ricorrente o della ML RV. In definitiva l'affermazione di responsabilità si fondava esclusivamente sui rapporti intercorsi tra la ML RV e la ABA RV, di per sé soli insufficienti a consentire di ritenere il ricorrente partecipe del sistema fraudolento e dei reati addebitatigli. 2.3. Infine, con il terzo motivo, ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, essendo stata applicata tale disposizione, che impone la confisca del profitto dei reati tributari, benché successiva alle condotte, relative a fatti commessi nel 2013, essendo detta disposizione stata introdotta dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015. 2.4. Ha pertanto concluso sollecitando l'annullamento della sentenza impugnata. 3 L. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando che la Corte d'Appello di Milano aveva adeguatamente giustificato la conferma della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, evidenziando come né la documentazione fornita dall'interessato, né le osservazioni difensive fossero idonee a superare l'illogicità delle emergenze oggettive, che invece troverebbero conforto solo laddove lette come elementi attuativi dell'accordo criminoso in frode al fisco, ed evidenziando la correttezza della conferma della confisca del profitto del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, peraltro pressoché riproduttivo dell'atto d'appello, è, complessivamente, infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stato denunciato un vizio della motivazione nella parte relativa alla valutazione delle prove, in particolare del processo verbale di constatazione della Agenzia delle Entrate e dei documenti prodotti dal ricorrente, ha un contenuto non consentito, essendo volto, tra l'altro in modo generico, a conseguire una rivisitazione e una rilettura delle prove disponibili, allo scopo di ottenerne una non consentita lettura alternativa, benché nel giudizio di legittimità sia esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata;
Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata;
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Tale motivo di ricorso è, anzitutto, privo di confronto, tantorneno critico, con la complessiva struttura giustificativa della sentenza impugnata, posto che consiste nella elencazione delle fonti di prova considerate dai giudici di merito, nella affermazione della erroneità della loro considerazione e della apoditticità della affermazione di responsabilità del ricorrente, nella elencazione dei documenti prodotti dall'imputato e della insufficienza della loro considerazione da parte dei giudici di merito, disgiunto dal confronto con la motivazione della sentenza impugnata, dalla individuazione di vizi o carenze della stessa e dalla illustrazione delle ragioni per le quali le prove offerte dall'imputato, se adeguatamente e correttamente considerate, avrebbero condotto a conclusioni diverse quanto 4 all'accertamento dei fatti e alla affermazione di responsabilità del ricorrente, con la conseguente mancanza di specificità, sia intrinseca, sia estrinseca, di tale motivo di ricorso. Le censure del ricorrente, poi, propongono, come osservato, una rilettura degli elementi di prova, allo scopo di dimostrare l'estraneità della ML RV e del ricorrente al sistema fraudolento e, in ogni caso, l'inconsapevolezza della sua esistenza da parte del ricorrente medesimo, aspetti che, però, sono stati adeguatamente e logicamente illustrati, in modo concorde, anche quanto ai criteri di valutazione delle prove, da entrambi i giudici di merito. La Corte d'appello di Milano, nel disattendere le censure dell'imputato relative alla affermazione di responsabilità, sostanzialmente replicate c:on il primo motivo di ricorso, dopo aver riassunto le risultanze delle indagini riportate nella comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza, pienamente utilizzabili in ragione del rito scelto dall'imputato, analiticamente richiamate nella sentenza di primo grado, ha evidenziato come da tali atti di indagine, in particolare dalla plurime anomalie riscontrate (tra cui i vari passaggi delle merci acquistate dalla società amministrata dal ricorrente, consistenti in 5.000 Somikon Mini DV Camera AT Voc, il contenuto anomalo della relativa lettera di vettura internazionale, le incongruità emerse circa il trasporto di tale merce), si ricava la Fittizietà soggettiva della operazione di vendita dalla ABA RV alla ML RV, del valore di euro 260.000,00 e Iva per euro 57.200,00, riportata nella dichiarazione Iva dell'anno 2013 della ML RV, con la conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo a) della rubrica. Il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui al capo b), ascritto al ricorrente per l'emissione della fattura n. 304 del 6 novembre 2013 nei confronti della società slovacca CEEX, relativa alla vendita delle medesime merci al prezzo di euro 270.000,00, è stato ritenuto provato alla luce della plurime anomalie riscontrate anche in relazione a tale operazione (tra cui la presenza presso la sede della ML RV di vari documenti relativi alla CEEX, che non avevano ragione di essere conservati presso tale società, coincidenti con quelli archiviati nel supporto usb sequestrato a IC EA, dipendente di RM PE, ritenuto uno degli ideatori del sistema fraudolento, oltre alle anomalie relative al trasporto di dette merci). La consapevolezza del ricorrente ON della partecipazione al sistema fraudolento organizzato da PE e altri è stata desunta dal rinvenimento di documenti relativi alla ML RV amministrata dal ricorrente presso una persona di fiducia di PE (IC EA) e la fittizietà delle operazioni contestate è stata ricavata dalle plurime anomalie che le hanno caratterizzate (tra cui la mancata individuazione del destinatario finale delle merci) e dalla medesimezza delle modalità di realizzazione delle operazioni rispetto alle altre perfezionate dagli ideatori del sistema fraudolento. 5 La Corte territoriale ha, poi, escluso la rilevanza dei documenti prodotti dall'imputato, ritenendoli inidonei a superare la illogicità delle plurime anomalie riscontrate in relazione a entrambe le operazioni commerciali contestate, spiegabili solamente con la loro fittizietà soggettiva, attuativa del sistema fraudolento ideato da PE e altri e al quale aveva partecipato anche il ricorrente, in relazione alle due operazioni contestate. Si tratta di motivazione non certamente apparente né manifestamente illogica, né fondata sull'acritico recepimento delle risultanze dell'attività di indagine, né priva di considerazione delle difese dell'imputato e dei documenti da questi prodotti, attraverso la quale è stata ribadita la ricostruzione dei fatti e data spiegazione logica alla conferma della dichiarazione di responsabilità dell'imputato in relazione a entrambi i reati contestati, che il ricorrente ha censurato in modo generico, affermando in modo assertivo l'insufficienza della motivazione, e, soprattutto, proponendo una diversa considerazione degli elementi di prova disponibili, che sono stati valutati in modo logico dai giudici di merito, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure sollevate con il primo motivo di ricorso. 3. Considerazioni analoghe possono essere svolte a proposito del secondo motivo di ricorso, mediante il quale è stata lamentata la carenza della motivazione nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, che sarebbe stata fondata esclusivamente e in modo acritico sulle risultanze del processo verbale di constatazione, benché da questo non emergano elementi idonei a consentire di ritenere la partecipazione della ML RV e del ricorrente al sistema fraudolento descritto in tale processo verbale, dal quale emergerebbe solamente l'esistenza di rapporti commerciali tra la ML RV, amministrata dal ricorrente, e la ABA RV. Anche mediante tale motivo di ricorso si censura, peraltro anche a questo proposito in modo generico e assertivo, la lettura e la valutazione degli elementi di prova compiuta dai giudici di merito, prospettandone in modo apoditticamente l'insufficienza o, comunque, l'errata considerazione, omettendo però di considerare l'articolata ricostruzione della vicenda e del ruolo assunto al suo interno dal ricorrente compiuta dalla Corte d'appello e, prima ancora, nella sentenza di primo grado. Nella sentenza impugnata si dà atto, come già osservato a proposito del primo motivo di ricorso, degli elementi dimostrativi, in modo logico, della partecipazione del ricorrente al sistema fraudolento (per la mancanza di spiegazioni alternative alla disponibilità di documenti relativi alla società dallo stesso amministrata da parte di IC EA, collaboratrice di PE, che gestiva la società Team Work, prima acquirente in regime di reverse charge delle medesime merci, con la 6 quale la ML RV amministrata dal ricorrente non aveva rapporti commerciali), e della insufficienza dei documenti prodotti dal ricorrente (di c:ui, peraltro, questi non ha neppure illustrato la rilevanza) a smentire la ricostruzione compiuta dagli inquirenti e recepita dai giudici di merito, ricostruzione che si l'onda sulle plurime anomalie riscontrate nei rapporti commerciali intrattenuti dalla ML RV e oggetto delle contestazioni, spiegabili solo con la fittizietà soggettiva di dette operazioni, aventi struttura e caratteristiche identiche a quelle realizzate nell'ambito del più ampio sistema fraudolento organizzato da PE e altri (volto a realizzare delle cosiddette frodi carosello). Ne consegue la manifesta infondatezza anche dei rilievi sollevati con il secondo motivo di ricorso, a causa della loro genericità e del loro contenuto non consentito, oltre che per la loro manifesta infondatezza, stante la piena logicità della ricostruzione della vicenda posta a fondamento della affermazione di responsabilità contenuta nelle due concordi sentenze di merito, che essendo conformi nella valutazione delle risultanze istruttorie costituiscono un unico corpo argomentativo, nel quale le due sentenza di merito si integrano reciprocamente. 4. Il terzo motivo, relativo alla erroneità della conferma della confisca del profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per essere stata applicata alle condotte addebitate al ricorrente, contestate come commesse nel 2013 e nel 2014, la disposizione di cui all'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, entrata in vigore successivamente ai fatti, è infondato, in quanto la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identil:à della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12 bis, comma secondo, del predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322 ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato D.Lgs. n. 158 del 2015 (v. Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D'Agapito, Rv. 267764; Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386). 5. Il ricorso in esame deve, in conclusione, essere rigettato, a cagione della genericità, del contenuto non consentito e della manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo e della infondatezza del terzo motivo. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. 7 (511
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/4/2023