Sentenza 13 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento, il giudice, nell'applicare la pena su richiesta delle parti, deve provvedere a condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (salvo che ne disponga per giusti motivi la compensazione totale o parziale), anche senza l'esplicita richiesta di questa, liquidandole, in assenza della nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., con riferimento alla tariffa professionale vigente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2014, n. 48731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48731 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 13/10/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2963
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 286/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PALOMBO ANGIOLINO N. IL 01/01/1950;
avverso la sentenza n. 61/2013 TRIBUNALE di VASTO, del 19/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SABEONE GERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese in favore della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Vasto del 19 aprile 2013, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., venne applicata a Palombo Angiolino, per il reato di furto aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa nonché pronunciata condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita parte civile.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, il quale lamenta una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla liquidazione delle spese di lite in favore della parte civile, senza presentazione della nota spese e determinate in termini globali senza specificazione delle singole voci della tariffa degli onorari. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il Giudice, nell'applicare la pena su richiesta delle parti, deve provvedere a condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (salvo che ritenga di disporne per giusti motivi la compensazione totale o parziale) e poiché gli è precluso il potere di cognizione e decisione in ordine ad eventuali domande di risarcimento danni e restituzione, la condanna alle spese non è condizionata dalla precisazione delle conclusioni della parte civile e il Giudice deve d'ufficio provvedere alla condanna dell'imputato al loro pagamento in favore della parte civile costituita, anche senza l'esplicita richiesta di questa, liquidandole, in assenza della nota di cui all'art. 153 disp. att. c.p.p., con riferimento alla tariffa professionale vigente (v. Cass.
Sez. 5^ 28 ottobre 2010 n. 39208).
3. Sebbene questa Corte abbia, poi, affermato che "è ricorribile per Cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito" (v. Cass. Sez.Un. 14 luglio 2011 n. 40288), deve tuttavia ritenersi che, allorché risulti che il Giudice abbia concretamente esercitato il potere di controllo a lui spettante, non sia consentita l'impugnazione per Cassazione della sentenza di patteggiamento, sotto il profilo del vizio di motivazione, se l'impugnazione non è accompagnata dall'esposizione, sia pure sommaria, delle ragioni di illegittimità della liquidazione e non venga addotta la violazione dei limiti tariffari relativi alle attività difensive certamente svolte dal patrono di parte civile. Ciò in quanto la motivazione della sentenza di patteggiamento è funzionale, sotto il profilo in esame, all'interesse dell'imputato a formulare i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità e alla loro documentazione, laddove presentino margini di opinabilità e necessitino, per la loro pregnanza, di analitica esposizione.
Quando, invece, la liquidazione operata in concreto dal Giudice è tale da coprire certamente le voci di spesa indefettibilmente sostenute dalla parte civile, e sia contenuta nei valori minimi di tariffa, la motivazione non potrebbe che dare atto del rispetto di tali valori, per cui la sua mancanza non determina quel pregiudizio che costituisce, secondo la summenzionata sentenza, la ragione della ricorribilità in Cassazione.
Nel caso di specie, il Giudice del patteggiamento ha liquidato, a favore della parte civile costituita, la somma di Euro 550 per cui trattasi di importo corretto rispetto a quello spettante per la fase di studio e quella introduttiva, per cui nessun pregiudizio è derivato all'imputato dalla mancata esplicitazione delle ragioni della determinazione.
4. Dall'inammissibilità del ricorso deriva, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014