Sentenza 8 marzo 2005
Massime • 1
La sentenza scritta a mano dall'estensore è nulla, per carenza assoluta di motivazione, se la grafia risulta assolutamente incomprensibile, mentre deve escludersi ogni ipotesi di invalidità qualora la grafia sia soltanto di non agevole lettura ovvero comporti una mera difficoltà di comprensione di alcune parole, atteso che in tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti.
Commentario • 1
- 1. Nulla la sentenza redatta con grafia illeggibileAccesso limitatoClorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2005, n. 15396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15396 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 08/03/2005
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 401
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 38568/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO MA n. a Roma, il 5.11.69;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 18.2.2004;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza della Corte di appello di Roma del 18 febbraio 2004 veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di IL CO per il reato di cui all'art. 4 l. 110/75 (porto d'arma) perché estinto per prescrizione e veniva qualificato quale furto ex art. 625 co. 1, n. 2 e 7 la originaria contestazione di ricettazione, e, concesse le attenuanti generiche equivalenti, determinata la pena di giustizia.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per Cassazione l'imputato deducendo, attraverso il difensore di fiducia, la violazione dell'art. 125, co. 3, cpp sotto un duplice profilo;
in primo luogo perché non sarebbe stata data risposta a quanto lamentato con il primo motivo di appello relativamente alla incompletezza della sentenza;
in secondo luogo in quanto la sentenza di secondo grado, manoscritta, sarebbe incomprensibile;
al riguardo si deduce che "ci sono alcune parole illeggibili, che forse solo l'aiuto dell'esperienza forense e degli standard motivatori più in voga possono rendere "accessibili", ma ciò non esime il giudice di legittimità dal censurare tale prassi poco decorosa per l'ordine giurisdizionale secondo il principio risultante dalla sentenza della 3^ sezione penale della Corte di Cassazione del 20 dicembre 2001, n. 45458 rv. 220606 che ha stabilito che "È nulla, ai sensi degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. E) cod. proc. pen., la sentenza che rechi una motivazione vergata a mano con grafia incomprensibile, non potendo farsi carico alla parte ne' di un obbligo, non previsto dalla legge e dall'esito incerto, di attivarsi per ottenere una diversa redazione del provvedimento, ne' del rischio di incorrere "medio tempore" nella decorrenza dei termini concessi per l'impugnazione".
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il giudice di appello non abbia preso in considerazione il vizio di mancanza di motivazione, dedotto con l'appello, con il quale si sosteneva che tra l'ultimo rigo di pag. 2 della motivazione della sentenza di primo grado e l'inizio di pag. 3 non vi era continuità, con la conseguenza che la difesa non aveva potuto controbattere efficacemente la tesi del giudice di primo grado circa la sussistenza del reato di ricettazione anziché di furto, come sostenuto dalla difesa. La doglianza è manifestamente infondata. Ed invero, è onere del ricorrente rendere pienamente intelligibile a questa Corte il contenuto del vizio lamentato, laddove invece la sinteticità del motivo proposto non ha consentito a questo giudice, se non previa lettura dell'atto di appello, di comprendere il senso della lamentata violazione. Inoltre, anche a prescindere da ciò, è pacifico che l'accoglimento da parte del giudice di appello della tesi prospettata dalla difesa dell'imputato in merito alla qualificazione del fatto come furto, ha reso superflua la motivazione in ordine alla ipotesi che era stata appunto esclusa. Quanto alla pretesa nullità della sentenza per difetto di motivazione derivante dall'essere redatta con grafia incomprensibile, il Collegio condivide la precedente giurisprudenza di questa Corte citata dal ricorrente (v. sopra), anche di recente ribadita (Sez. 2, Sentenza n. 12931 del 05/03/2004 Ud., dep. 17/03/2004, Rv. 228636), secondo cui la sentenza illeggibile deve essere inquadrata nel vizio della motivazione e qualora non soddisfa i requisiti minimi indicati nel comma 1 lett. e) dell'art. 546 c.p.p., determina nullità della sentenza ai sensi dell'art. 125 comma 3 c.p.p.. Deve tuttavia precisarsi che non è sufficiente a determinare la nullità la circostanza che la sentenza non sia di agevole lettura o che comporti una mera difficoltà di comprensione di alcune parole, atteso che in tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti;
solo quando il provvedimento non si presenti soltanto di difficile lettura, ma sia pressoché incomprensibile, al punto da richiedere, per la sua decifrazione, una operazione il cui stesso esito è dubbio, poiché, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulta impossibile avere certezza in ordine all'esatta comprensione del testo, è integrata l'ipotesi di assoluta carenza della motivazione con la conseguenza della sanzione anzidetta.
Nella specie è lo stesso ricorrente a riconoscere che solo alcune parole, peraltro non meglio specificate, appaiono illeggibili, ma comunque decifrabili con l'uso dell'esperienza forense, ed è pertanto evidente che non si è verificato quel presupposto di assoluta impossibilità di comprendere il senso dei motivi posti a fondamento della decisione che può giustificare la invocata sanzione di nullità.
P.Q.M.
LA CORTE:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2005