Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7320 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE ее 65 420 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA N. 136 TAB. ALL. B - N. 5 R.G. 14371/1999 Udienza 11.11.2002 Oggetto: Rettifica I.V.A. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 2 / 0 3 SS IONE LA CO SUPREM DI SEZIONE TU UŽ composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente Consigliere Dott. Massimo Oddo Grou. 16246 Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere Dott. Giuseppe Marinucci Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente CONTEST
contro
CASA Fallimento CO DO intimand. 65420 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 15, n. 398, dell'11.11.1997/25.2.1998 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.11.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
4051 1 rilevato in fatto e diritto che con avviso di rettifica notificato il 4.7.1983 l'Ufficio IVA di Frosinone accertava nei confronti del fallimento di CO DO una maggiore imposta per il 1981 di lire 19.564.000, con interessi e applicazione delle pene pecuniarie;
che la Commissione tributaria di 1° grado di Frosinone accoglieva il ricorso. del contribuente perché la rettifica era stata notificata dopo la presentazione della dichiarazione di condono automatico (art. 28 della legge 516/1982); che la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello dell'Ufficio; che propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria con un unico articolato motivo;
che il ricorso risulta proposto oltre il termine annuale di cui all'art. 327 primo comma c.p.c. ( sentenza di appello, non notificata, pubblicata il 25.2.1998; ricorso dell'Amministrazione finanziaria spedito a mezzo del servizio postale il 3.7.3 che il ricorso é pertanto inammissibile;
che non vi é da provvedere sulle spese non avendo svolto il allimento intimato attività difensiva in questa sede;
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Roma, 11.11.2002 Il Consigliere est. Il Presidente مل чис 12 MAG. 2003 13 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Bo ssa Donatella D'Anna CANCELLIERIE C1 A M E Rons R P U S R Z I O O C N 2