Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5123 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
E N A IO L L Z IN NOME DE1 512 3/ 0 1 E A D R T 9 " IS 7 . 1 T G 3 R E . 'A R N L A 7 L 6 D E 9 D 1 E - I T -5 S N REPUBBLICA IT LI NA 3 N E E S E S E G " I G A E L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sospensane e revis SEZIONE PRIMA CIVILE faterte (218.8) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 21424/98 Cron.101+8 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep . Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Ud. 23/01/01 Dott. Walter CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente 50 S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO e la PREFETTURA di BRESCIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
CC IE;
☐ intimato · avverso la sentenza n. 793/98 del Pretore di BRESCIA, depositata il 02/10/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 167 -1- udienza del 23/01/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il Ministro dell'Interno ha impugnato per cassazione la sentenza in data 2 ottobre 1998 del Pretore di Brescia che, in sede di opposizione, ha annullato l'ordinanza n. 36698/98 del Prefetto della stessa città, con la quale era stata disposta la sospensione per un anno della patente di guida nei confronti di IE OC per circolazione abusiva - durante il periodo di sospensione della validità della patente in violazione dell'art. 218, co. 6°, Cod. Strada;
che l'intimato non si è costituito. Rilevato che, con l'unico mezzo della impu- gnazione, sostiene il Ministero che abbia errato il Pretore nel ritenere che, in relazione alla infrazione nella specie contestata al OC, fosse consentita la sola sanzione accessoria della revoca della patente e non anche quella della sospensione a sua avviso illegittimamente comminata.
Considerato che
- con riguardo alla norma del citato art. 218 C.S., di cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione - questa Corte ha già affermato per quanto qui rileva, che il , provvedimento di sospensione della patente di guida disposto ex art. 223, comma terzo, cod. strada per 3 effetto della violazione dell'art. 218, comma sesto, stesso codice (circolazione nonostante la patente fosse stata già sospesa), ben può concorrere con quello di revoca della patente, irrogata in sede penale, per violazione del medesimo art. 218, comma sesto, cod. strada, trattandosi di sanzioni che, sebbene relative allo stesso fatto storico, presentano pur sempre natura e finalità diverse, l'una (la sospensione) risul- tando di carattere provvisorio e cautelare, l'altra (la revoca) collegata, invece, al definitivo accer- tamento della contestata violazione (cfr. n. 11246- 98; 2274-99); che, alla stregua del riferito principio, che il Collegio condivide e ribadisce, risulta quindi fondato il motivo di ricorso;
che la sentenza impugnata va, per l'effetto, cassata, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Brescia, in persona di diverso giudi- cante, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Brescia. Roma, 23 gennaio 2001 Il Il Relatore Vir CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civiln Depositare in Cy - 6 APR. 2001 IL CANCELLIERË 1 1 Presidente Beldamene IL CANCELLIERE Andrea Biancht E N A L O I L Z E A D R " 9 T 7 S . 1 I T 3 G R . E 'A N R L 7 L A 6 E D 9 1 D - E I 5 T - S N 3 N E E E S S G E " I G A E L