Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2002, n. 8155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8155 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
8155/02 REPUBBLICA IT IN N EL POPOLO ITA LAN 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Riscatto одлогий Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 14663/98 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Cron.22390 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. 1669 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 15/01/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI TE, in proprio e quale erede successore del proprio genitore TI PP, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliato in ROMA VIALE RODI 32, presso lo studio Richiesta copia studio dal Sig. Sole dell'avvocato MARTINO UMBERTO CHIOCCI, difeso dagli per diritti € 1,55 Il-5 GIU 2002 avvocati PAOLO CODOVINI, MARCO LUIGI MARCHETTI, giusta IL CANCELLIERE delega in atti;
NCELLED - ricorrente
contro
TI ME, TI SC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RODI 32, presso lo studio G505737 2002 dell'avvocat o UMBERTO MARTINO CHIOCCI, difesi dagli 44 avvocati GIANCARLO BALDINELLI, MARIO MONACELLI con 1 studio in 06024 GUBBIO (PG) VIA G. DEVOTO 10/A, giusta delega in atti;
controricorrenti avversO la sentenza n. 47/98 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 10/02/98 e depositata il 10/03/98 (R.G. 374/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'11.11.1989 TI PP e suo figlio TI NO, proprietari e coltivatori diretti di un fondo rustico in territorio del Comune di Gubbio, premesso che, in violazione del loro diritto di prelazione, alcuni fondi limitrofi erano stati venduti a TI CO e a TI CE dal direttore dell'Ufficio diocesano di Città di Castello, ente proprietario degli immobili, convennero gli acquirenti un riscatto dinanzi al Tribunale di Perugia. I convenuti resistettero alla domanda, che con sentenza dell'8.8.1994 fu dichiarata "inammissibile" dal Tribunale, sul rilievo che la vendita dei terreni era 2 avvenuta nel quadro di un accordo transattivo intervenuto tra l'Ufficio diocesano ed i convenuti. Il TI NO, in proprio e quale erede del TI PP, deceduto nelle more, ha proposto appello, negando che la vendita avesse avuto carattere transattivo e prospettandone la nullità, in quanto stipulata senza l'autorizzazione vescovile e da un soggetto privo della qualità di legale rappresentante dell'Ufficio diocesano. Con sentenza de l 10.3.1998 la Corte di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale, ribadendo il carattere transattivo della vendita ed osservando che la questione di nullità dell'atto, quantunque rilevabile di ufficio, non poteva assumersi in esame perché l'appellante non aveva interesse a sollevarla. Ricorre il TI NO con due motivi. Il TI CO e il TI CE resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente lamenta che con motivazione contraddittoria o quanto meno insufficiente la Corte di merito abbia affermato che la vendita del fondo aveva rivestito carattere transattivo. La doglianza non ha fondamento. Il ricorrente non denuncia la violazione dei criteri ermeneutici contemplati negli artt. 1362 e segg. cod. civ., né chiarisce in che cosa 3 specificamente consistano i denunciati vizi di e di insufficienza della motivazione contraddittorietà espressa sul punto dalla Corte territoriale, ma si limita а prospettare proprie valutazioni delle acquisizioni processuali, che non possono assumersi in esame per il solo fatto d'essere diverse da quelle, esaurienti ed immuni da vizi logici e giuridici che sorreggono la pronunzia impugnata. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 1418, 1421 cod. civ. Deduce di aver denunciato la nullità dell'atto perseguire proseguire "il fine generale di vendita per dell'attuazione della legge" e lamenta che la Corte distrettuale abbia omesso di dichiarare la nullità sul rilievo che essa era stata dedotta da chi non aveva interesse a farla valere. La doglianza è priva di fondamento. La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 cod. civ., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 cod. proc. civ., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine 4 generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare di ufficio la nullità ove la pronuncia di questa non sia rilevante per la decisione della lite (Cass. 12.7.1991 n. 7717). Il ricorrente obbietta che nella specie la pronuncia di nullità avrebbe dovuto considerarsi rilevante per la decisione della lite, perché la nullità della vendita, ove dichiarata, avrebbe preservato il diritto di prelazione spettantegli come confinante. L'obbiezione non può condividersi, giacchè la dichiarazione di nullità della vendita non avrebbe in alcun modo assicurato il buon esito della esperita azione di riscatto, che era l'unica azione che il giudice del gravame di merito era legittimato а prendere in esame. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in € 485,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 63,01 oltre agli onorari, liquidati in € 485,00. Roma, 15.1.2002. 5 IL CONSIGLIERE t EST. IL PRESIDENTE aДабки IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alello Depositata in Cancelleria Oggi, 5.06.02 IL CANCEL ERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T 129,11 20,66 456T TOT. 149,77 2 A M O L E L D R TE 0 2 0 . A 7. TR 77 /7 N 20040 E E V E O 4 LL E 11: N P E S TA 0 D i iz N 2 v IA A € o Z P D e N t A o a E 2 U rs d G 2 e in Q v A TO is .. 7 t .. e eg a 3 EN i t 1 ix s R ia D v C ile Il a b s uro a tt.s s . n p o o (e 4 p D 4 s ( e r R D Il /