Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/2002, n. 12100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12100 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
IN12 1 00/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S PR Oggetto IMPUGNAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE LODO ARBITRALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6183/00 DE MUSIS Presidente Dott. Rosario ADAMO Rel. Consigliere Dott. Mario Cron. 29710 Consigliere CELENTANO Dott. Walter -- Rep. 3228 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 24/04/2002 Consigliere - Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente SE NTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio E.A.M.O. ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE E DEL LAVORO Sig. Sole per diritti € 3.10 RF 09 AGO ITALIANO NEL MONDO, in persona del Presidente .2002 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA tempore, ORIANI 85, presso l'avvocato RAFFAELE FEROLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente CANCELLERIA
contro
SO.GE.CA. SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI APPALTI SRL, in persona dell'Amministratore pro tempore, FALLIMENTO 2002 IREP SPA, in persona del Curatore pro tempore, 967 elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI S. GIACOMO 18, presso l'avvocato LUIGI FLAUTI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI FERRARA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 150/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato FEROLA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato FERRARA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 17.1.1995 1'ATI fra la SO.GE.CA. s.r.l. e il Fall. IREP s.p.a. proponevano nei confronti dell'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare E.A.M.O. domanda di arbitrato finalizzata ad ottenere il riconoscimento del proprio residuo credito di £. 4.569.648.028, oltre interessi e rivalutazione, conse- guente alla costruzione di due padiglioni e della sot- tostante autorimessa, loro affidata rispettivamente con 2 contratti d'appalto del 3.4.1989 e del 10.5.1991. A tal fine sottoponevano agli AA. 15 quesiti. Si costituiva in giudizio l'E.A.M.O. che resisteva alle domande eccependo preliminarmente l'incompetenza del Collegio arbitrale e proponendo domanda riconven- zionale per il risarcimento dei danni occulti. Il Collegio arbitrale con lodo pronunziato il 27.11.1996 condannava l'E.A.M.O. al pagamento in favore dell'ATI della somma di £ 2.781.518.257, oltre agli in- teressi legali e moratori mentre accoglieva la domanda riconvenzionale nei limiti di £ 6.200.000. Avverso tale lodo proponeva impugnazione avanti al- la Corte di appello di Napoli l' E.A.M.O.e la Corte di appello accoglieva parzialmente l'impugnazione e per dichiarava la nullità delle statuizioni dil'effetto cui ai nn 4, 5 e 17 limitatamente alla pronunzia di condanna dell'Ente al pagamento della somma di £ 779.971.390 nonchè della statuizione n 20, in relazione al maggior importo di £ 779.971.290 contenuto in tale dichiarava compensate fra ledispositivo di condanna;
parti 1/3 delle spese del grado e condannava l'E.A.M.O. a pagare i restanti 2/3. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su quattro motivi, 1'E.A.M.O. 3 Resiste con controricorso l'ATI, costituito dalla s.r.l. SO.GE.CA s.r.l.e dal Fall.to IREP s.p.a. Motivi della decisione Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inam- missibilità del ricorso sollevata dall'ATI con il con- troricorso. Al riguardo si Osserva che la Corte di cassazione ha più volte precisato che eventuali lacune riscontra- bili nell'esposizione in fatto del ricorso possono ri- tenersi colmate qualora gli elementi necessari per de- cidere siano comunque desumibili dai motivi posti a fondamento del ricorso stesso. (Cass.civ. sez. II, 25.1.2000 n 822). Ipotesi ricorrente nella specie, come si può desu- mere dalle argomentazioni in prosieguo svolte. Ciò premesso si osserva che con il primo motivo di cassazione l'Ente ricorrente deduce nullità della clau- sola compromissoria per violazione e falsa interpreta- zione degli artt. 45 e SS. del D.P.R. n 1063/1962, in relazione al D.P.R. n 218/1978, violazione dei principi di diritto in materia di concorso fra enti, nella rea- lizzazione di 00.PP., anche in relazione alle conven- zioni ASMEZ-E.A.M.O. nn 305/87 e 84/88, nonchè difetto di motivazione. Rileva il ricorrente che la Corte territoriale ri- 4 prendendo la motivazione contenuta nel lodo impugnato ha apoditticamente affermato che il rapporto intercorso fra l'E.A.M.O e 1'ASMEZ doveva essere qualificato come rapporto di finanziamento e non come rapporto di con- cessione, senza considerare che dal complesso normativo che regola la materia non è dato desumere un tertium genus che si affianchi all'esecuzione diretta dell'ope- ra o al suo affidamento in concessione a terzi. In particolare il trasferimento di opere dall'Agen- zia agli enti finanziati ai sensi della L. n 64/86, non si esaurisce in un mero spostamento di fondi, ma impli- ca l'attribuzione della competenza a realizzare l'ope- ra. Inoltre l'applicabilità nella specie dell'art. 138 n 218/1978 è espressamente prevista dall' art. 2 T.U. della convenzione n 84/99 regolante il rapporto fra 1'E.A.M.O. e l'ASMEZ che unitamente ad altre norme del- la stessa convenzione chiaramente lascia comprendere che nella specie il rapporto, intercorrente fra gli en- ti, vada ricompreso nella categoria delle concessioni. Essendo l'EAMO ente concessionario, doveva necessa- riamente trovare applicazione il Capitolato generale 00.PP. dello Stato, con conseguente incompetenza del Collegio arbitrale a tre componenti, chiamato a derime- re la controversia. 5 Il motivo, articolato in due censure, è infondato e va pertanto respinto. Invero riguardo alla prima censura si osserva che l'ipotesi di semplice finanziamento di 00.PP. da parte della Agenzia per la promozione dello sviluppo del mez- zogiorno ○ di enti collegati è espressamente prevista dalla L.
1.3.1986 n 64 che all'art. 1 n 2 stabilisce attività e le iniziative con particolare ri- che le "1 guardo alle produzioni sostitutive di importazione e alle innovazioni che concorrono al risanamento, all'am- modernamento e all'espansione dell'apparato produttivo .possono rientrare nell intervento straordina- rio ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo" e all'art. 4 n 1 e 2 precisa che " all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 concorrono l'agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno e gli enti di cui al successi- vo art. 6 "e all'art. 4 n 3 che" tali interventi, ana- liticamente indicati dai piani di attuazione riguardano esclusivamente: a) il finanziamento delle attività di partecipazio- ne assistenza e formazione svolte dagli enti di cui al successivo art. 6 nonchè dai soggetti pubblici e pri- vati indicati dalla presente legge;
b) la concessione delle agevolazioni finanziarie a 6 favore delle attività economiche. c) il finanziamento dei progetti regionali e inter- regionali di interesse nazionale. "T Dall'analisi della legge de qua risulta quindi al- l'evidenza che le 00. PP. previste dalla L. n 64/86 pos- sono anche essere solo finanziate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel mezzogiorno o da enti а questa collegate, come si è verificato nel caso di spe- cie. Ne consegue che poichè il D.P.R.
6.3.1978 n 218, richiamato dall'art. 17 L. n 64/1983, prevede all'art. 138 comma 7 l'applicabilità delle norme vigenti in ma- teria di OO.PP. dello Stato, fra le quali il D. P. R. 1063/1962, limitatamente alle opere eseguite diretta- mente ○ date in concessione dall'Agensud e dagli enti collegati, la prima censura del primo motivo va respin- ta posto che nella specie i contratti di appalto sono sono stati intercorsi direttamente fra l'EAMO e l'ATI e solo finanziati dall' AZMEZ ipotesi questa che, come detto, non comporta, ai sensi dell'art. 138 D.P.R. n. 218/1978, l'applicazione diretta del D. P. R. n. 1063/1962. La prima censura va quindi disattesa. In relazione alla seconda censura si rileva che già la Corte di appello ha esattamente rilevato che la con- 7 venzione intervenuta inter partes prevedeva l'arbitrato con collegio a tre, con ciò escludendo l'applicabilità pattizia dell'art. 45 D.P.R. n 1063/1962, non applica- bile direttamente, come su specificato. Il primo motivo va quindi interamente disatteso. Con il secondo motivo l'Ente lamenta violazione de- gli artt. 1218 e SS. c.c., del D. P.R. n 1063/1962 e dei principi di diritto in materia di attribuzione degli interessi moratori, nonchè difetto di motivazione. Rileva il ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente respinto il motivo attinente all'imputabi- lità del ritardato pagamento dei corrispettivi sul ri- "lievo che non può essere posto a carico dell'appalta- tore il rischio derivante da circostanze afferenti ai rapporti fra committente e ente finanziatore". La Corte di merito avrebbe dovuto infatti, al fine di applicare gli interessi moratori, accertare l'impu- tabilità del ritardo dei pagamenti alla stazione appal- tante, ritardo escluso dalla copiosa documentazione prodotta da esso ricorrente. Per aggirare tale ostacolo è pretestuoso attribuire alla richiesta dell'A.T.I, valenza di domanda risarci- toria per crisi di liquidità provocata dai ritardati finanziamenti. Il motivo è inammissibile e va quindi respinto. 8 Invero la Corte territoriale dopo avere effettuato una disamina della motivazione resa dal Collegio arbi- trale sul punto, ha prima ritenuto che l'accertamento dell'an debeatur fosse stato dagli AA. ampiamente moti- vato ed ha poi rilevato che, con la censura proposta, l'Ente Mostra aveva contestato l'accertamento in fatto eseguito dagli AA. sicchè la censura, che riguardava oltre agli interessi sui ritardati pagamenti degli sta- ti di avanzamento anche altre pretese avanzata dal- 1'A.T.I., doveva ritenersi inammissibile in sede di giudizio rescindente. Tale statuizione che, unitamente a quella censura- costituisce una delle ragioni fondanti della deci- ta, sione, non risulta specificamente impugnata dall'Ente ricorrente, ragione per cui il motivo deve ritenersi inammissibile in quanto, anche se accolto, non potrebbe determinare la cassazione dell'impugnata sentenza, che resterebbe comunque fondata sull'altra ratio decidendi. Con il terzo motivo l'Ente Mostra censura l'impu- gnata sentenza per violazione degli artt. 1223 e SS. C.C. e dei principi in materia di cumulo di rivaluta- zione e interessi sui debiti di valore e di liquidazio- ne del danno contrattuale, nonchè difetto di motivazio- ne. Rileva il ricorrente che la Corte territoriale fa- 9 cendo confusione su principi ormai consolidati in giu- risprudenza: a) ha erroneamente ritenuto che il principio del tempo medio possa essere ritenuto equivalente del cal- colo a scaglioni anche per gli interessi e non solo per la svalutazione;
b) non ha considerato che la decorrenza degli inte- ressi, trattandosi di danno contrattuale, non può che coincidere con la domanda di arbitrato o con altro atto di messa in mora, se esistente;
c) ha totalmente omesso di pronunziare sulla misura del saggio di interessi, che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, non de- ve necessariamente coincidere con la misura degli inte- ressi legali. Il motivo che si articola in tre censure è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti in pro- sieguo precisati. Invero riguardo alla censura sub a) si osserva che la censura è inammissibile posto che la Corte territo- riale, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non ha affermato l'equivalenza del tempo medio al cal- colo a scaglioni anche per gli interessi ma ha, al con- trario, accertato che gli AA. hanno applicato gli inte- rivalutata secondo un indice medio,ressi sulla somma 10 in linea pertanto con il principio contenuto nella sen- tenza Cass. civ. SS.UU. 17.2.1995 n 1712. La prima censura va quindi disattesa Fondate al contrario sono le censure sub b) e c) posto che sulle questioni indicate in tali censure, effettivamente contenute nell'atto di impugnazione, che si può esaminare con cognizione piena, essendo stata lamentata omessa pronunzia, la Corte territoriale ha totalmente omesso di rispondere. Il terzo motivo va quindi accolto nei limiti indi- cati. Con il quarto motivo di cassazione l'Ente ricorren- te impugna la sentenza di merito per violazione del- l'art. 91 c.p.c. e del principio di liquidazione delle spese secondo soccombenza, nonchè per difetto di moti- vazione. Si Osserva che tenuto conto del parziale accogli- mento del terzo motivo e considerato che il giudizio deve tornare al giudice di merito per la decisione del- le questioni non esaminate, il motivo in esame va di- chiarato assorbito, dovendo il giudice di rinvio comun- que procedere ex lege a nuova liquidazione delle spese. Pertanto in accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo l'impugnata sentenza va cassata limitata- mente ai punti indicati, con rinvio alla Corte di ap- 11 pello di Napoli, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
respinge il primo e secondo motivo, assorbito il quarto, accoglie per quanto di ragione il terzo motivo, cassa sul punto l'impugnata sentenza e rinvia alla Cor- te di appello di Napoli, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 24 aprile 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Mario Adamo Rosario De Musis Pbecquis Marie Glamo ELLERIA C N A 2002 C IN TA AGU SITA IL CANCELLIERE E 9 EPO Nurs R - Maria Di Nuzzo, IE Marie Di D o L ggi, z L iz иого E O N C i N D A ria д C a IL M 1097129,11 2 450T 30, PP тот. 164, 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in catal 0.0112002 4 an 12603 160.10Vericto CENTOSESSANTA/10 euro. 000024 p. Il Dirige Ares Cervizi (Dott.ssa Mari il Responsabile Servizia Giudiziari (Dr. M. RACZCHNI 12