Sentenza 29 settembre 1998
Massime • 1
Il principio di immutabilità del giudice, statuito dall'art. 525 comma secondo cod. proc. pen. con riferimento al giudizio di cognizione e alla conseguente sentenza, è applicabile per via analogica, per l'identità di "ratio", per tutti i procedimenti " de libertate", svolti a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., e dunque anche per la procedura di convalida, con la conseguenza che è affetta da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, l'ordinanza di convalida emessa da un giudice diverso da quello che ha celebrato la relativa udienza. (Nella specie l'ordinanza era stata emessa dal pretore mentre l'udienza era stata tenuta dal vicepretore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/1998, n. 5234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5234 |
| Data del deposito : | 29 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Aldo Saulino Presidente del 29.9.1998
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Bruno Foscarini Consigliere N.5234
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario Rotella Consigliere N.17744/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VI CA, nato in data [...] a [...]
avverso l'ordinanza di convalida di arresto emessa il 5.2.97 dal Gip presso la Pretura di Crema
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice delle indagini preliminari dalla Pretura di Crema emise ordinanza di convalida dell'arresto di VI CA, indagato per furto aggravato.
L'indagato ha proposto ricorso, deducendo la violazione degli artt.390, 391 c.p.p., sull'assunto che il procedimento di convalida era stato svolto, non presso la Pretura di Crema, come indicato nell'avviso, ma nel carcere, nonché dell'art.525 c.p.p., essendo stata la decisione emessa da un giudice diverso da quello che aveva tenuto l'udienza.
E primo motivo è manifestamente infondato in quanto nessuna lesione al diritto di difesa è derivato dallo spostamento del luogo di celebrazione dell'udienza, svolta alla presenza del difensore dell'VI, il quale, pur se informalmente avvisato, potè esercitare il mandato difensivo, compiutamente, come risulta dal processo verbale.
Il secondo motivo è fondato.
Il principio di immutabilità del giudice è statuito dall'art. 525, comma secondo, c.p.p., con riferimento al giudizio di cognizione e alla conseguente sentenza. Esso, tuttavia, postula la generale esigenza che ogni giurisdizionale provvedimento decisorio, emesso nel contraddittorio delle parti, pur se assunto con la forma dell'ordinanza, provenga dallo stesso giudice che ha diretto il procedimento. La ratio della norma va individuata, infatti, oltre che nel principio di immediatezza processuale e di oralità, già sancito dall'art.472 del codice di rito abrogato, in una esigenza fondamentale sia del processo che del procedimento penale. Soltanto il giudice che ha condotto il processo o il procedimento ha la cognizione piena dei risultati dell'indagine svolta e delle questioni trattate, delle richieste e delle conclusioni delle parti, funzionali alla decisione, ed è nelle condizioni di poter esercitare il libero convincimento iuxta alligata et probata. Immutabilità del giudice significa in sostanza, identità tra l'organo che, nel contraddittorio delle parti, regola l'iter procedimentale e risolve le proposte questioni, anche incidentali, e l'organo che emette la decisione conclusiva. L'ordinamento giuridico non può tollerare, soprattutto nel processo accusatorio e dispositivo, che è un modello generalmente adottato anche per i procedimenti camerali disciplinati dall'art. 127 c.p.p., che il giudice decida sulla base di un procedura condotta, in tutto o in parte, da altro giudice. Il giudice extraneus finirebbe per svolgere anacronistiche funzioni di notarius, ripudiate dai principi che disciplinano il processo come sintesi unitaria dei vari momenti e progressivi segmenti procedurali, mentre quello procedente finirebbe per vincolare, con le proprie scelte, il potere discrezionale e il libero convincimento del giudice che emette il provvedimento finale.
La norma deve essere applicata, quindi, in via analogica, per l'identità di ratio, per tutti i procedimenti incidentali de libertate, svolti a norma dell'art.127 c.p.p. e, dunque, anche per la procedura di convalida, che è strutturata con prevalenti criteri giurisdizionali, con la conseguenza che è affetta da nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, l'ordinanza di convalida emessa da un giudice diverso da quello che ha celebrato la relativa udienza.
L'ordinanza impugnata deve essere annullata, quindi, perché emessa dal Pretore, nelle funzioni di giudice delle indagini preliminari, e non dal vice pretore onorario che aveva tenuto l'udienza di convalida. La nullità non si estende, ovviamente, all'autonomo provvedimento di imposizione della misura cautelare (mass.184978, 184337, 189007, 183591, 184630, 184336).
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice delle indagini preliminari presso la Pretura di Crema per la rinnovazione del giudizio di convalida.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 29 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 1998