Sentenza 18 giugno 2002
Massime • 1
Ai fini della concessione della c.d. mobilità lunga, di cui all'art. 7, settimo comma, legge n. 223 del 1991, la locuzione "possono far valere", riferita - nella norma citata - al requisito del raggiungimento dell'anzianità contributiva di ventotto anni nell'assicurazione generale obbligatoria per i.v.s., deve essere intesa nel senso che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve trovarsi nelle condizioni di diritto che gli consentano di ottenere che i contributi versati sino a quel momento in gestioni speciali gli siano computati nell'a.g.o. al fine del raggiungimento della predetta anzianità contributiva; pertanto, il requisito in questione deve essere riconosciuto nei confronti del lavoratore che, avendo versato i contributi anche in gestioni diverse, abbia tuttavia il diritto di chiedere la ricongiunzione dei predetti contributi nell'a.g.o., a nulla rilevando che la relativa domanda non sia stata presentata al momento della cessazione del rapporto, quando essa possa essere presentata anche successivamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8840 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. NATALE CAPITANTO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AS IU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell'avvocato CARLO FALZETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO DAGRADI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 134/99 del Tribunale di PAVIA, depositata il 28/06/99 - R.G.N. 456/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato SGROI per delega PICCIOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Pavia NA AS, premesso di essere stata inserita negli elenchi di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991 a seguito di licenziamento dalla s.p.a. Polymekon,
conveniva in giudizio l'INPS e ne chiedeva la condanna alla corresponsione della indennità di mobilità fino al perfezionamento dei requisiti contributivi per fruire della pensione di anzianità (c.d. mobilità lunga) ai sensi dell'art. 7 comma 7 della legge n. 223 del 1991. Sosteneva la ricorrente di possedere i requisiti contributivi richiesti dalla norma, avendo chiesto la ricongiunzione alla gestione ordinaria dei contributi versati alla gestione speciale dei coltivatori diretti.
L'INPS si costituiva e si opponeva alla domanda, deducendo che per fruire della prestazione richiesta, ai fini del riconoscimento del requisito contributivo, possono essere presi in considerazione solo i periodi di contribuzione delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi per i quali sia già stata richiesta la ricongiunzione nell'A.G.O. prima della data del licenziamento o, quanto meno, prima della scadenza della mobilità ordinaria, mentre la ricorrente aveva chiesto la ricongiunzione dopo tale data. Il Pretore, con sentenza depositata il 12 maggio 1998, accoglieva il ricorso. L'appello dell'INPS veniva respinto dal Tribunale di Pavia con la sentenza qui impugnata.
I giudici del gravame osservavano in motivazione che la norma di cui all'art. 7 comma 7 della legge n. 223/1991, laddove dispone che la c.d. mobilità lunga spetta ai lavoratori in mobilità che possano far valere "nell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti" una anzianità contributiva di 28 anni, non distingue tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati e quindi ritiene utili al fine del calcolo dell'età contributiva sia i contributi versati alle gestioni speciali che quelli versati alla gestione ordinaria, atteso che tutte le predette gestioni sono regolamentate secondo gli stessi criteri informatori. Osservavano, altresì, che la ricongiunzione dei vari periodi contributivi rileva sotto l'esclusivo profilo del riconoscimento del diritto del lavoratore ad una unica pensione, calcolata secondo i criteri della gestione lavoratori dipendenti, anziché a due pensioni diversamente calcolate, e non può pertanto condizionare il diritto azionato, avente ad oggetto la c.d. indennità di mobilità lunga. Per la cassazione di tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione
Con l'unico motivo, denunciando violazione dell'art. 7 comma 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, l'Istituto sostiene che il legislatore previdenziale, quando adopera genericamente l'espressione "assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti", come nella norma in esame, intende regolare fattispecie interessanti esclusivamente gli assicurati iscritti alla gestione dei lavoratori dipendenti.
Osserva, altresì, che l'interpretazione data dal Tribunale non si concilia con la ratio della previsione di una speciale provvidenza in favore di una categoria di occupati, intesa ad assicurare un sostegno economico ai disoccupati ormai prossimi alla pensione di anzianità; infatti, nel caso in cui il requisito minimo contributivo di 28 anni si riferisce alla stessa gestione, la pensione di anzianità sarà a carico della gestione in cui risulti soddisfatto interamente il requisito contributivo;
ma nel diverso caso in cui la contribuzione sia ripartita tra la gestione dei lavoratori dipendenti e quella dei lavoratori autonomi sorgerebbero difficoltà per armonizzare sia il requisito dell'età pensionabile, diverso nelle varie gestioni, che il diverso peso della contribuzione obbligatoria. Rileva infine il ricorrente che l'assicurata, nata il [...], al momento della cessazione del rapporto di lavoro (1 maggio 1994) aveva superato il 47^ anno di età; pertanto, con riguardo alla gestione speciale dei coltivatori diretti, la richiedente non aveva compiuto una età "inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia" (60 anni), sicché alla stessa non poteva competere la mobilità lunga fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità nella predetta gestione speciale, pur potendo far valere una contribuzione complessiva superiore a 28 anni, vista la maggiore consistenza dei contributi versati alla gestione ordinaria.
Con riguardo alla gestione ordinaria dei lavoratori dipendenti, la AS, mentre era in possesso del requisito dell'età (poiché in questa gestione il limite di età pensionabile per le donne è di 55 anni), non era in possesso dei requisiti contributivi, in quanto la ricongiunzione alla gestione ordinaria è subordinata al pagamento del maggior importo dei relativi contributi e la lavoratrice al momento della domanda amministrativa non aveva ancora provveduto a tale adempimento. Pertanto, conclude l'istituto, la AS non aveva diritto alla mobilità lunga in nessuna delle due gestioni. Il ricorso è fondato nei limiti delle considerazioni che seguono.
L'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991 n. 223, così dispone: "....ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992, che al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità". Sostiene il Tribunale che, ai fini del riconoscimento del diritto alla c.d. mobilità lunga, ciò che rileva è che il lavoratore al momento del licenziamento possa vantare una determinata anzianità contributiva (28 anni) nell'assicurazione obbligatoria per I.V.S., sia essa quella dei lavoratori dipendenti o dei lavoratori autonomi, non solo perché la norma non distingue, ma anche perché dette gestioni sono regolamentate secondo gli stessi criteri informatori. La ricongiunzione, pertanto, rileverebbe sotto l'esclusivo profilo del riconoscimento del diritto del lavoratore ad una unica pensione, calcolata secondo i criteri della gestione lavoratori dipendenti, ma non condizionerebbe il diritto alla mobilità lunga, per il quale è sufficiente vantare un'anzianità contributiva di 28 anni cumulando tutti i contributi obbligatori versati nelle varie gestioni.
Siffatta interpretazione della norma in esame non può essere condivisa. Con l'espressione "assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti" il legislatore ha certamente inteso riferirsi alla gestione ordinaria dei lavoratori dipendenti e non anche alle gestioni speciali. Come ha ricordato il ricorrente, nelle leggi previdenziali detta espressione è stata sempre usata dal legislatore per riferirsi a fattispecie interessanti esclusivamente gli assicurati iscritti alla gestione dei lavoratori dipendenti (cfr. art. 1 comma 10 legge 8 agosto 1995 n. 335; art. 46 legge 9 marzo 1989 n. 88; art. 21 legge 22 luglio 1966 n. 613; art. 9 comma 6 legge 4 luglio 1959 n. 436); non si ravvisano particolari ragioni per ritenere che nel caso di specie il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle gestioni speciali. Non è senza significato, peraltro, che l'istituto della mobilità lunga, della cui applicabilità si discute nel caso di specie, sia previsto dalla legge n. 223/1991 in favore di lavoratori dipendenti iscritti nella gestione ordinaria.
Deve pertanto ritenersi che, ai fini del diritto alla mobilità lunga, il requisito dell'anzianità contributiva di 28 anni debba essere valutato con esclusivo riferimento alla gestione ordinaria dell'assicurazione obbligatoria I.V.S. per i lavoratori dipendenti. Ciò non significa che i periodi contributivi vantati dal lavoratore in gestioni speciali possano essere presi in considerazione ai fini del computo dei 28 anni soltanto nel caso in cui ne sia stata chiesta la ricongiunzione alla gestione ordinaria (previo pagamento delle differenze contributive, come per il caso dei coltivatori diretti) prima della scadenza della mobilità ordinaria, come sostiene l'istituto ricorrente.
Siffatto requisito, infatti, non è richiesto dalla legge. La norma non esige che i lavoratori al momento del licenziamento "abbiano", nella gestione ordinaria, una anzianità contributiva di 28 anni;
si limita a richiedere, invece, che "possano far valere" una siffatta anzianità. Una tale espressione deve essere intesa nel senso che il lavoratore deve trovarsi nelle condizioni di diritto per ottenere la ricongiunzione, nella gestione ordinaria dell'assicurazione generale per I.V.S., dei contributi versati nelle gestioni speciali, a norma della legge 7 febbraio 1979 n. 29. Il calcolo dell'anzianità contributiva di 28 anni, nel caso di contributi versati a gestioni diverse, va dunque fatto con riferimento alla predetta possibilità di ricongiunzione, a nulla rilevando che la relativa domanda non sia stata ancora presentata al momento del licenziamento, potendo essere presentata anche successivamente. Ciò che conta ai fini del riconoscimento del diritto alla c.d. mobilità lunga e, dunque, la possibilità di far valere la ricongiunzione nella gestione ordinaria di periodi contributivi vantati in gestioni speciali, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda.
Entro questi limiti il ricorso è fondato e deve essere accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata per quanto di ragione e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, che si atterrà al seguente principio di diritto:
"Ai fini della concessione della c.d. mobilità lunga di cui all'art. 7 comma 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, la locuzione 'possono far valerè, di cui alla norma citata, deve essere intesa nel senso che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve trovarsi nelle condizioni di diritto che gli consentano di poter ottenere che i contributi versati sino a quel momento in gestioni speciali gli siano computati nell'assicurazione generale obbligatoria per I.V.S. al fine del raggiungimento dell'anzianità contributiva di 28 anni. In tale situazione versa il lavoratore che, avendo versato i contributi anche in gestioni diverse, abbia tuttavia il diritto di chiedere la ricongiunzione dei predetti contributi nell'assicurazione generale per I.V.S., a nulla rilevando che la relativa domanda non sia stata presentata al momento della cessazione del rapporto, quando essa possa presentata anche successivamente".
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2002