Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8840
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Sentenza 18 giugno 2002

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Ai fini della concessione della c.d. mobilità lunga, di cui all'art. 7, settimo comma, legge n. 223 del 1991, la locuzione "possono far valere", riferita - nella norma citata - al requisito del raggiungimento dell'anzianità contributiva di ventotto anni nell'assicurazione generale obbligatoria per i.v.s., deve essere intesa nel senso che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve trovarsi nelle condizioni di diritto che gli consentano di ottenere che i contributi versati sino a quel momento in gestioni speciali gli siano computati nell'a.g.o. al fine del raggiungimento della predetta anzianità contributiva; pertanto, il requisito in questione deve essere riconosciuto nei confronti del lavoratore che, avendo versato i contributi anche in gestioni diverse, abbia tuttavia il diritto di chiedere la ricongiunzione dei predetti contributi nell'a.g.o., a nulla rilevando che la relativa domanda non sia stata presentata al momento della cessazione del rapporto, quando essa possa essere presentata anche successivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8840
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8840
    Data del deposito : 18 giugno 2002

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