Sentenza 21 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2001, n. 8480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8480 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
EVARIE DCV 火 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO "1-8480 0408098 SSAZIONE LA CORTE SUPRE A Oggetto ZA CIVILE Pagamento somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16658/98 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 19410 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep.3037 Dott. Italo PURCARO Ud. 20/04/01 © Consigliere Dott. Ennio MALZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA 5.24nedal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L3000 11.25-06-01 CLASSIC CARS CO SAS IN PERSOONA DEL SOCIO IL CANCELLEPB accomandatario sig. PALAU ET PIETRO, nonchè il medesimo sig. Palau in proprio, e l'intervenuta ENGLISH AND ITALIAN CLASSIC CARS CO, in persona dello stesso elettivamente domiciliati in ROMA CORTE DI titolare, presso lo studio dell'avvocato FANTINI CASSAZIONE, UMBERTO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
R ITALIANE S.p.A. MINISTERO DELLE POSTE in persona del Presidente pro elettivamente2001 tempore Avv. Prof. Enzo Cardi, 765 domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA N.190, presso il Servizio Legale della società stessa;
difeso dall'Avvocato CONCETTA MARRARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
BANCA MPS SPA;
intimato avverso la sentenza n. 3309/97 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione IV Civile emessa 1 8/10/1997, depositata il 28/11/97; RG.2641/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato CONCETTA MARRARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata la Classic S. in persona del socio accomandatario Cars Co. S. a. Pietro Giovannetti Palau nonché quest'ultimo in proprio convennero, davanti al Tribunale di Milano, il Ministe- ro delle Poste e delle Telecomunicazioni, la Direzione Provinciale delle Poste e Telecomunicazioni di Milano, nonché il Monte dei Paschi di Siena s.p.a., esponendo: 2 che il 5 giugno 1991 la Classic Cars aveva ricevuto "la richiesta di pagamento della somma di £.137.276.453 relativa alla cessazione del rapporto di utenza telex;
che il Palau, non avendo mai ricevuto in passato al- cuna "fatturazione né sollecito di pagamento né avendo tantomeno mai utilizzato l'impianto telex in questione con la società attrice che si era limitata a sottoscri- vere in data 5 febbraio 1986 una richiesta di collega- mento di utenza e una fideiussione bancaria, aveva con- testato con raccomandata 27 settembre 1992 ogni azione debitoria, sia perché nessuna richiesta era stata inol- trata in precedenza sia perché il contratto di utenza era stato disdettato fin dal 27 gennaio 1988; era sta- ta, altresì, ritirata da parte della Amministrazione la relativa apparecchiatura;
che, invece, 1'Amministra zione delle Poste aveva invitato in data 28 ottobre 1991 il Monte dei Paschi di Siena, garante della pre- stata fideiussione, a pagare la somma di £.3.500-000, corrisposta dalla banca senza nemmeno consultare il soggetto garantito;
che il Palau non aveva mai uti- lizzato l'utenza telex in nome e per conto della Clas- sic Cars S. a. S.. Tanto premesso, gli attori chiesero, nei confronti del Ministero delle Poste, che fosse ac- certata l'inesistenza del credito vantato e, nei con- fronti della banca, che, previo accertamento che la fi- 3 deiussione era stata erogata senza il parere del garan- tito e con violazione di ogni regola di ordinaria dili- genza, essi istanti fossero assolti dalle pretese re- stitutorie avanzate dalla banca medesima. Con sentenza depositata in data 13 febbraio 1995, il tribunale adito respinse la domanda proposta dagli attori ed accolse quella riconvenzionale del Ministero delle Poste. Su gravame dei soccombenti, la Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata in data 28 novembre 1997, respinse l'appello. Per la cassazione della suindicata sentenza hanno proposto ricorso la società Classic Cars Co. S. a. S. I del socio accomandatario Pietro Palau Gio- in persona vannetti, nonché quest'ultimo in proprio, e l'interve- nuta English and Italian Classic Cars Co., sulla base di sei motivi, cui resiste con controricorso la società Poste Italiane s. p. a., succeduta ex lege al Ministero delle Poste. Motivi della decisione Preliminarmente rileva la Corte che: giusta la puntuale previsione di cui all'art. 366, n. 3 c. p. C. 1 a pena di «il ricorso [per cassazione] deve contenere, l'esposizione sommaria dei fatti diinammissibilità causa> ; alla luce di una giurisprudenza più che con- 4 solidata di questa Corte regolatrice, che in questa se- de non può che trovare ulteriore conferma, ai fini del- la sussistenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto a pena d'inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art.366 C. p. C., è necessario che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perché il giudi- ce di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti о atti del processo, ivi compresa la sen- tenza impugnata, una chiara e completa visione dell'og- getto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti;
è in- dispensabile, in altri termini, che dal contesto del ossia, solo dalla lettura di tale atto edricorso escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata - sia possibile desumere una conoscenza del «fatto», sostanziale e processuale, suf- ficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (Cass. 4 giugno 1999, n. 5492); sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispet- to ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabi- le, al fine del soddisfacimento della prescrizione di cui all'art.366, n. 3, c. p. C., che il ricorso, almeno 5 nella parte destinata all'esposizione dei motivi, of- fra, sia pure in modo sommario, una cognizione suffi- cientemente chiara e completa dei fatti che hanno ori- ginato la controversia, nonché delle vicende del pro- cesso e della posizione dei soggetti che vi hanno par- tecipato, in modo che tali elementi possano essere ri- conosciuti soltanto dal contenuto del ricorso medesimo senza necessità di attingere ad altre fonti (ex pluri- mis, Cass.22 maggio 1999, n. 4998; Cass.21 maggio 1999, n. 4916; Cass. 25 marzo 1999, n. 2826); - il detto re- quisito è assolutamente carente, nel ricorso in esame, atteso che dalla sua lettura, non è dato comprendere né quali siano i fatti che hanno dato luogo alla presente controversia, né quali le difese svolte dalle parti a sostegno delle rispettive, contrapposte, posizioni, né quale il decisum del giudice di primo grado e quello della sentenza censurata in sede di legittimità né infine quali le argomentazioni svolte da tale pronun- zia al fine di dimostrare l'infondatezza delle censure rivolte dall'appellante al primo giudice. Ritiene, in conclusione, la Corte che il proposto ricorso, debba essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente grado del giudizio vanno po- ste a carico solidale dei ricorrenti.
P.Q.M.
6 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- i ricorrenti in solido al pagamento delle spese danna del giudizio di cassazione £23235.500 oltre onorari liquidati in lire 4.000.000 (quattro mi- lioni). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione il 20 aprile 2001. Il Consigliere elato ed estensore Il Presidente S i Fiducia Depositata in Cancelleria Oggi, 21610. 2001 ✓ LIEREIL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola IL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola hooso RATE ROMA I 2 РоссоRegistration 29087 J 7