CASS
Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
Massime • 1
E' configurabile il concorso nel reato di corruzione del soggetto che, pur non ricevendo utilità dirette, sia consapevole della dazione o promessa illecita e del rapporto sinallagmatico con l'esercizio della funzione e che in tale accordo si inserisca, fornendo un contributo materiale necessario alla sua realizzazione. (Fattispecie cautelare relativa a concorso nel reato di corruzione per l'esercizio della funzione da parte del commissario straordinario di un consorzio di bonifica che, consapevole delle indebite dazioni elargite all'assessore regionale, su sua indicazione, aveva rinnovato l'incarico di direttore amministrativo in favore della figlia del privato corruttore).
Commentario • 1
- 1. Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2023, n. 6557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6557 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RE ON DO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 28/7/2022 dal Tribunale di Lecce;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON Perelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza cautelare con la quale RE era stato sottoposto agli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 319 cod. pen. All'indagato, all'epoca dei fatti Commissario straordinario dei Consorzi di bonifica, si contesta di aver indebitamente rinnovato l'incarico di direttore amministrativo in favore di NC ZA, agendo in concorso con Penale Sent. Sez. 6 Num. 6557 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 26/01/2023 l'assessore regionale Salvatore IE. Quest'ultimo, quale prezzo della corruzione, avrebbe ricevuto plurime forniture di pesce e spumante, nonché ospitalità presso il ristorante gestito da IG ZA, padre di NC, consegnando - almeno in un'occasione - anche al RE parte dei beni ricevuti dal ZA. Il tutto si inseriva nell'ambito di una più ampia gestione clientelare realizzata dal Ruggiéri, all'epoca dei fatti assessore regionale al welfare per la Regione Puglia, il quale si adoperava per la nomina di RE quale Commissario straordinario dei Consorzi di bonifica, ricevendo in cambio di tale atto il pieno appoggio del RE per la successiva conferma della ZA nel ruolo di direttore amministrativo. Il Tribunale del riesame, nel confermare l'ordinanza cautelare, riqualificava l'imputazione provvisoria formulata al capo 2) in termini di corruzione propria, anziché corruzione per l'esercizio della funzione, sul presupposto della sussistenza della commissione di un atto contrario ai doveri d'ufficio. La misura cautelare, infine, veniva confermata anche ìn relazione all'ulteriore contestazione mossa nei confronti del RE, concernente il reato di falso ideologico (capo 3) commesso istigando la commissione di concorso, nominata per l'assunzione di due geometri presso uno dei consorzi rientranti nella competenza del RE, ad attribuire un punteggio avulso dal reale rendimento di esame, nonché il riconoscimento di un requisito di ammissione, al fine di consentire l'utile collocamento in graduatoria del soggetto per il quale ER aveva precedentemente interceduto presso il RE. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo articolato motivo, il ricorrente contesta l'insussistenza dei gravi indizi di reità in ordine al reato di corruzione, sia nell'originaria qualificazione (318 cod. pen.) che in quella ritenuta dal Tribunale del riesame (319 cod. pen.). Si contesta, in primo luogo, che la nomina di RE quale Commissario straordinario dei Consorzi di bonifica non venne in alcun modo influenzata da ER e, quindi, RE non aveva alcun "debito di riconoscenza" nei suoi confronti. Dalle intercettazioni telefoniche, infatti, emergerebbe chiaramente che, allorquando RE si rivolgeva a Ruggie4i per avere informazioni, la sua nomina era già in corso di definizione e, quindi, non venne in alcun modo influenzata da Ruggier9. Nella proroga di NC ZA quale dirigente amministrativo presso il consorzio di bonifica, RE non avrebbe compiuto alcun atto contrario ai doveri d'ufficio, posto che la ZA aveva tutti i requisiti per permanere nel suddetto incarico. Né l'illegittimità dell'atto potrebbe essere ravvisata nella proroga disposta per il periodo di 5 anni, a fronte di una iniziale nomina per una durata inferiore, posto che il contratto collettivo applicabile al caso di specie prevedeva 2 espressamente la possibilità di assunzione per chiamata diretta per la durata di 5 anni, ulteriormente rinnovabili. Si assume, inoltre, che RE si sarebbe limitato al compimento di un atto doveroso nell'interesse dell'amministrazione, non essendo partecipe dei rapporti tra ER e IG ZA, connotati da ripetute dazioni del secondo in favore del primo. Di ciò ne sarebbe riprova il fatto che nelle captazioni delle conversazioni tra ER e ZA, il primo redarguiva il secondo dicendogli che lui con RE non doveva avere alcun rapporto, in tal modo il ER si proponeva quale unico referente delle richieste del ZA e, quindi, anche delle sue remunerazioni indebite. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che mentre ER ha sicuramente ricevuto plurime forniture di frutti di mare e champagne dal ZA, quest'ultimo non elargì alcunché al RE al quale, solo in un'occasione, GE avrebbe dato una parte del pesce ricevuto dal ZA. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza deì gravi indizi del reato dì falso ideologico contestato al capo 3). Il ricorrente contesta in primo luogo la configurabilità del falso ideologico a fronte non già della constatazione di un fatto, bensì dell'espressione di una valutazione resa in una prova concorsuale. Si sostiene, inoltre, che non vi sarebbero i gravi indizi per dimostrare che RE fosse compartecipe nella condotta, materialmente posta in essere dai componenti della commissione, consistita nel riconoscere al candidato un titolo costituente requisito per la partecipazione al concorso che, invero, non era stato neppure indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 2.3. Con il terzo motivo, si contesta il vizio dì motivazione e la violazione dì legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziandosi, altresì, come il Tribunale del riesame non aveva neppure tenuto conto di quanto rappresentato con la memoria difensiva prodotta nell'interesse del RE. 2.4. I difensori dell'indagato depositavano memoria difensiva con la quale insistevano per l'accoglimento del ricorso, allegando ulteriore documentazione. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art. 94 del d.lgs. n.150 del 2022, modificato dall'art.
5-duodecies della legge n.199 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Occorre preliminarmente esaminare la diversa qualificazione data al fatto 3 dal Tribunale del riesame, secondo cui sarebbe configurabile il reato di corruzione propria, anziché quello di corruzione per l'esercizio della funzione. Tale conclusione si fonda sul presupposto secondo cui il rinnovo del contratto disposto in favore di NC ZA sarebbe formalmente legittimo, ma diverrebbe contrario ai doveri d'ufficio in quanto frutto dell'accordo corruttivo. Si assume che l'esito predeterminato dell'atto implicherebbe di per sé la violazione del dovere di imparzialità e, quindi, renderebbe l'atto contrario ai doveri d'ufficio. Si tratta di una soluzione non condivisibile, posto che nel caso di specie si verte in tema di attività discrezionale, non sussistendo un obbligo dì rinnovare o non rinnovare l'incarico già ricoperto dalla ZA, né risulta se vi sia stata una specifica violazione di legge commessa dal RE. Quel che emerge, invero, è un chiaro interesse del RO e del RE a confermare la ZA, anche aumentando la durata del suo incarico, il tutto però, si sarebbe svolto nei limiti della legalità, non risultando la violazione dei doveri d'ufficio. Né a diversa conclusione può condurre l'osservazione secondo cui il semplice interesse di favorire il privato, alterando l'imparzialità dell'agire della pubblica amministrazione, comporterebbe la sussistenza del più grave reato di corruzione propria. Invero, la giurisprudenza di questa Corte- all'esito di un percorso ermeneutico avviato a seguito delle modifiche apportate all'art. 318 cod. pen. - ha affermato che la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stata condizionata dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato dì corruzione per l'esercizio della funzione (Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, dep.2020, Bolla, Rv. 279555; Sez.6, n. 1594 10/11/2020, dep. 2021, Siclari Rv. 280342). Nel caso di specie, non è stato evidenziato se ed in che misura la proroga nell'incarico della ZA fosse obiettivamente confliggente con l'interesse pubblicistico, elemento che doveva essere puntualmente valutato, non potendosi ritenere che il mero accordo corruttivo renda di per sé l'atto contrario ai doveri d'ufficio. 2.1. Passando all'esame delle altre doglianze sollevate dal ricorrente, si rileva in primo luogo come non sia dubitabile che il RE avesse uno stretto legame con il ER e fosse pienamente compartecipe della sua gestione clientelare della cosa pubblica. A tal fine, invero, non è dirimente il solo fatto dell'interessamento 4 del Rugg>éri alla nomina del RE quale Commissario per i Consorzi di bonifica, assumendo ben maggiore pregnanza l'atteggiamento mostrato dal RE sia nella vicenda relativa alla ZA, che in quella relativa al concorso nel quale era stata pilotata l'assunzione di RI TO. Il dato secondo cui RE era totalmente disponibile a recepire le sollecitazioni ddIE, pertanto, non può essere messo ragionevolmente in discussione. 2.3. Tale assunto di partenza è essenziale per correttamente inquadrare la questione relativa alla sussistenza o meno dei gravi indizi di reità con riferimento all'adesione del RE al patto corruttivo, che avrebbe condotto al rinnovo del contratto della ZA. Il ricorrente, infatti, evidenzia come la dazione di utilità - essenzialmente consistite in pranzi al ristorante di IG ZA e forniture di prodotti di pregio - sarebbero avvenute tutte in favore del GG e solo in un'occasione questi avrebbe diviso con il RE parte dei prodotti consegnatigli da IG ZA. Sottolinea la difesa come dalle intercettazioni telefoniche contenute nell'ordinanza genetica e, in parte, richiamate nell'ordinanza del riesame, risulta che IE avesse esplicitato a IG ZA di non rivolgersi al RE. In buona sostanza, RugWerì risultarebbe essere il vero dominus dell'intera operazione, ragion per cui questi riceveva direttamente le utilità dal ZA, mentre RE ne avrebbe beneficiato solo indirettamente. Il Tribunale del riesame ha superato tale obiezione ritenendo che il RE, proprio perché totalmente asservito al GG, agiva essenzialmente per far conseguire a questi le utilità provento della corruzione, sìcchè non rileva l'omessa percezione diretta dei beni, essendo sufficiente la consapevolezza dell'accordo corruttivo e la volontà dì contribuire alla sua realizzazione. Si tratta di una ricostruzione che non presenta vizi motivazionali censurabili in sede di legittimità. In particolare, non risulta illogica o contraddittoria una ricostruzione del fatto nell'ambito della quale ER, forte della sua caratura politica, sapeva dì poter fare pieno affidamento sul RE, il quale a sua volta accondiscendeva alle richieste, nella piena consapevolezza delle dazionì ricevute dal GG e delle quali, In almeno un'occasione, era stato reso partecipe. L'ipotesi concorsuale, del resto, consente dì frazionare la condotta penalmente rilevante, con la conseguenza che ben può ipotizzarsi una forma di corruzione in cui le utilità "dirette" siano percepite solo da uno dei due correi, a condizione che il soggetto che non riceva personalmente le utilità sia consapevole della dazìone o promessa e del rapporto sinallagmatico con l'esercizio della funzione, inserendosi in tale accordo con una condotta esecutiva del complessivo accordo. È bene precisare, infine, che la fattispecie in esame non è sovrapponibile a quelle in cui questa Corte ha escluso la configurabilità del concorso di persone nel delitto di corruzione nel caso della condotta del terzo che, dopo la conclusione di 5 un accordo corruttivo rispetto al quale è rimasto estraneo e senza che sia intervenuto un nuovo patto con effetti novativi, si adoperi per la realizzazione, in fase esecutiva, di tale accordo, non essendo configurabile una compartecipazione postuma al delitto medesimo, già consumatosi nel momento in cui il pubblico ufficiale ha accettato l'indebita utilità promessagli od offertagli dal privato corruttore (da ultimo, Sez.6, n. 46404 del 29/10/2019, Genco, Rv. 277308; Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, dep.2020, Bolla, Rv. 279555-10). Nelle suddette ipotesi, infatti, il concorso nel reato di corruzione del terzo è escluso in virtù della sua estraneità all'accordo. Ben diversa è la fattispecie oggetto del presente ricorso, nella quale RE era pienamente consapevole dell'accordo corruttivo, aveva beneficiato - sia pur limitatamente - dell'utilità ricevuta dal RO e, soprattutto, si era dimostrato pienamente d'accordo con quest'ultimo per portare a compimento l'atto in vista della cui realizzazione le dazioni erano state elargite. In buona sostanza, quindi, può ritenersi che la fattispecie concorsuale vede da un lato il Ruggerch, che riceve personalmente l'utilità e tiene i rapporti con il privato corruttore, dall'altro il RE attua l'accordo corruttivo, essendo pienamente consapevole della sua esistenza e, quindi, fornisce un contributo materiale necessario alla realizzazione dell'accordo. 3. Il secondo motivo di ricorso concerne la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di falso ideologico, rispetto al quale il RE avrebbe svolto la funzione di istigatore, inducendo i commissari dì esame a dare una votazione favorevole a RI AP, nonostante la deludente prova di esame, nonché a riconoscergli un titolo costituente requisito di partecipazione al concorso di cui non era in possesso. La difesa contesta la ricostruzione in punto di gravità indiziaria, nonché di configurabilità stessa del reato di falso ideologico, evidenziando la natura valutativa del contenuto dell'atto. Il motivo è manifestamente infondato, ove solo si consideri che - a prescindere dall'aspetto relativo alla valutazione - l'atto sarebbe ugualmente falso nella misura in cui, nel verbale del 3 marzo 2020, si attestava il possesso di requisiti di ammissione che il AP non aveva neppure indicato nella domanda di partecipazione al concorso. La difesa eccepisce che difetterebbero elementi per affermare il concorso del RE nella condotta tenuta dai componenti della commissione. Sul punto, invero, si ritiene che le intercettazioni, compiutamente richiamate nell'ordinanza genetica, dimostrino inequivocabilmente come la procedura concorsuale fosse stata artatamente indirizzata in favore del AP, per effetto dell'intervento del RE e del ER, non assumendo altrimenti logica spiegazione le conversazioni nelle 6 quali sì discute del modesto risultato del AP nella prova concorsuale e della conseguente difficoltà di attribuirtun voto che lo facesse risultare vincitore. 4. Il terzo motivo di ricorso, concernente la valutazione della perdurante sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, è fondato. Occorre preliminarmente rilevare che il Tribunale non si è pronunciato sulla questione relativa al pericolo di inquinamento probatorio, ma tale carenza 14/4 motivazione è evidentemente indotta dal fatto che è stato ritenuto assorbente il rischio di reiterazione del reato. Rispetto a quest'ultimo aspetto, il ricorrente rappresenta di essersi dimesso non solo dalla carica di Commissario per i consorzi di bonifica, ma anche da quella di consigliere comunale, in tal modo elidendo in radice la possibilità di reiterare condotte analoghe a quelle per le quali si procede. Il Tribunale ha ritenuto non determinanti le dimissioni sopravvenute all'adozione della misura cautelare, considerandole strumentali alle esigenze difensive e, comunque, insufficienti a far venir meno la dimostrata capacità di incidere nell'attività degli enti locali, frutto di consolidati e permanenti rapporti personali. A fronte dell'allontanamento del RE da qualsivoglia attività in seno alla pubblica amministrazione, obiettivamente sopravvenuto rispetto alla valutazione compiuta al momento dell'applicazione della misura, il Tribunale ha ritenuto di contrapporre il principio, anche recentemente ribadito da questa corte, secondo cui il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata. Tuttavia, la validità di tale principio deve essere rapportata al caso concreto, là dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (Sez.6, n. 19052 del 10/1/2013, De Pietro, Rv. 256223; Sez.6, n. 1238 del 3/12/2019, dep.2020, Carletti, Rv. 278338). Il Tribunale è incorso in una motivazione contraddittoria nella parte in cui era chiamato a fornire le specifiche ragioni dalle quali desumere l'insufficienza della dismissione delle cariche pubbliche, fondata da un lato sul modus operandi dimostrato in relazione ai fatti per ì quali sì procede, dall'altro dalla circostanza che il "momentaneo allontanamento" da incarichi istituzionali sarebbe strumentale alle esigenze difensive. 7 In tal modo si introduce un elemento - la temporaneità dell'allontanamento - che non trova riscontro in alcun dato fattuale ed ipotizza che l'indagato, una volta non più ristretto agli arresti domiciliarí, potrebbe tornare a rivestire ruoli funzionali alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione. Invero, in tal modo il pericolo di reiterazione, lungi dal fondarsi su un giudizio di attualità e concretezza, si sposta su un piano ipotetico e, soprattutto, non prende in considerazione la possibilità di garantire le esigenze cautelari con l'adozione di misure meno afflittive ma, al contempo, maggiormente confacenti alla fattispecie in esame. 4.1. Nel rivalutare l'attualità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura cautelare, il Tribunale dovrà tener conto anche della diversa qualificazione data al fatto, inquadrato nella meno grave fattispecie della corruzione per l'esercizio della funzione. 5. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, secondo i principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON Perelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza cautelare con la quale RE era stato sottoposto agli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 319 cod. pen. All'indagato, all'epoca dei fatti Commissario straordinario dei Consorzi di bonifica, si contesta di aver indebitamente rinnovato l'incarico di direttore amministrativo in favore di NC ZA, agendo in concorso con Penale Sent. Sez. 6 Num. 6557 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 26/01/2023 l'assessore regionale Salvatore IE. Quest'ultimo, quale prezzo della corruzione, avrebbe ricevuto plurime forniture di pesce e spumante, nonché ospitalità presso il ristorante gestito da IG ZA, padre di NC, consegnando - almeno in un'occasione - anche al RE parte dei beni ricevuti dal ZA. Il tutto si inseriva nell'ambito di una più ampia gestione clientelare realizzata dal Ruggiéri, all'epoca dei fatti assessore regionale al welfare per la Regione Puglia, il quale si adoperava per la nomina di RE quale Commissario straordinario dei Consorzi di bonifica, ricevendo in cambio di tale atto il pieno appoggio del RE per la successiva conferma della ZA nel ruolo di direttore amministrativo. Il Tribunale del riesame, nel confermare l'ordinanza cautelare, riqualificava l'imputazione provvisoria formulata al capo 2) in termini di corruzione propria, anziché corruzione per l'esercizio della funzione, sul presupposto della sussistenza della commissione di un atto contrario ai doveri d'ufficio. La misura cautelare, infine, veniva confermata anche ìn relazione all'ulteriore contestazione mossa nei confronti del RE, concernente il reato di falso ideologico (capo 3) commesso istigando la commissione di concorso, nominata per l'assunzione di due geometri presso uno dei consorzi rientranti nella competenza del RE, ad attribuire un punteggio avulso dal reale rendimento di esame, nonché il riconoscimento di un requisito di ammissione, al fine di consentire l'utile collocamento in graduatoria del soggetto per il quale ER aveva precedentemente interceduto presso il RE. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo articolato motivo, il ricorrente contesta l'insussistenza dei gravi indizi di reità in ordine al reato di corruzione, sia nell'originaria qualificazione (318 cod. pen.) che in quella ritenuta dal Tribunale del riesame (319 cod. pen.). Si contesta, in primo luogo, che la nomina di RE quale Commissario straordinario dei Consorzi di bonifica non venne in alcun modo influenzata da ER e, quindi, RE non aveva alcun "debito di riconoscenza" nei suoi confronti. Dalle intercettazioni telefoniche, infatti, emergerebbe chiaramente che, allorquando RE si rivolgeva a Ruggie4i per avere informazioni, la sua nomina era già in corso di definizione e, quindi, non venne in alcun modo influenzata da Ruggier9. Nella proroga di NC ZA quale dirigente amministrativo presso il consorzio di bonifica, RE non avrebbe compiuto alcun atto contrario ai doveri d'ufficio, posto che la ZA aveva tutti i requisiti per permanere nel suddetto incarico. Né l'illegittimità dell'atto potrebbe essere ravvisata nella proroga disposta per il periodo di 5 anni, a fronte di una iniziale nomina per una durata inferiore, posto che il contratto collettivo applicabile al caso di specie prevedeva 2 espressamente la possibilità di assunzione per chiamata diretta per la durata di 5 anni, ulteriormente rinnovabili. Si assume, inoltre, che RE si sarebbe limitato al compimento di un atto doveroso nell'interesse dell'amministrazione, non essendo partecipe dei rapporti tra ER e IG ZA, connotati da ripetute dazioni del secondo in favore del primo. Di ciò ne sarebbe riprova il fatto che nelle captazioni delle conversazioni tra ER e ZA, il primo redarguiva il secondo dicendogli che lui con RE non doveva avere alcun rapporto, in tal modo il ER si proponeva quale unico referente delle richieste del ZA e, quindi, anche delle sue remunerazioni indebite. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che mentre ER ha sicuramente ricevuto plurime forniture di frutti di mare e champagne dal ZA, quest'ultimo non elargì alcunché al RE al quale, solo in un'occasione, GE avrebbe dato una parte del pesce ricevuto dal ZA. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza deì gravi indizi del reato dì falso ideologico contestato al capo 3). Il ricorrente contesta in primo luogo la configurabilità del falso ideologico a fronte non già della constatazione di un fatto, bensì dell'espressione di una valutazione resa in una prova concorsuale. Si sostiene, inoltre, che non vi sarebbero i gravi indizi per dimostrare che RE fosse compartecipe nella condotta, materialmente posta in essere dai componenti della commissione, consistita nel riconoscere al candidato un titolo costituente requisito per la partecipazione al concorso che, invero, non era stato neppure indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 2.3. Con il terzo motivo, si contesta il vizio dì motivazione e la violazione dì legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziandosi, altresì, come il Tribunale del riesame non aveva neppure tenuto conto di quanto rappresentato con la memoria difensiva prodotta nell'interesse del RE. 2.4. I difensori dell'indagato depositavano memoria difensiva con la quale insistevano per l'accoglimento del ricorso, allegando ulteriore documentazione. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art. 94 del d.lgs. n.150 del 2022, modificato dall'art.
5-duodecies della legge n.199 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Occorre preliminarmente esaminare la diversa qualificazione data al fatto 3 dal Tribunale del riesame, secondo cui sarebbe configurabile il reato di corruzione propria, anziché quello di corruzione per l'esercizio della funzione. Tale conclusione si fonda sul presupposto secondo cui il rinnovo del contratto disposto in favore di NC ZA sarebbe formalmente legittimo, ma diverrebbe contrario ai doveri d'ufficio in quanto frutto dell'accordo corruttivo. Si assume che l'esito predeterminato dell'atto implicherebbe di per sé la violazione del dovere di imparzialità e, quindi, renderebbe l'atto contrario ai doveri d'ufficio. Si tratta di una soluzione non condivisibile, posto che nel caso di specie si verte in tema di attività discrezionale, non sussistendo un obbligo dì rinnovare o non rinnovare l'incarico già ricoperto dalla ZA, né risulta se vi sia stata una specifica violazione di legge commessa dal RE. Quel che emerge, invero, è un chiaro interesse del RO e del RE a confermare la ZA, anche aumentando la durata del suo incarico, il tutto però, si sarebbe svolto nei limiti della legalità, non risultando la violazione dei doveri d'ufficio. Né a diversa conclusione può condurre l'osservazione secondo cui il semplice interesse di favorire il privato, alterando l'imparzialità dell'agire della pubblica amministrazione, comporterebbe la sussistenza del più grave reato di corruzione propria. Invero, la giurisprudenza di questa Corte- all'esito di un percorso ermeneutico avviato a seguito delle modifiche apportate all'art. 318 cod. pen. - ha affermato che la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stata condizionata dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato dì corruzione per l'esercizio della funzione (Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, dep.2020, Bolla, Rv. 279555; Sez.6, n. 1594 10/11/2020, dep. 2021, Siclari Rv. 280342). Nel caso di specie, non è stato evidenziato se ed in che misura la proroga nell'incarico della ZA fosse obiettivamente confliggente con l'interesse pubblicistico, elemento che doveva essere puntualmente valutato, non potendosi ritenere che il mero accordo corruttivo renda di per sé l'atto contrario ai doveri d'ufficio. 2.1. Passando all'esame delle altre doglianze sollevate dal ricorrente, si rileva in primo luogo come non sia dubitabile che il RE avesse uno stretto legame con il ER e fosse pienamente compartecipe della sua gestione clientelare della cosa pubblica. A tal fine, invero, non è dirimente il solo fatto dell'interessamento 4 del Rugg>éri alla nomina del RE quale Commissario per i Consorzi di bonifica, assumendo ben maggiore pregnanza l'atteggiamento mostrato dal RE sia nella vicenda relativa alla ZA, che in quella relativa al concorso nel quale era stata pilotata l'assunzione di RI TO. Il dato secondo cui RE era totalmente disponibile a recepire le sollecitazioni ddIE, pertanto, non può essere messo ragionevolmente in discussione. 2.3. Tale assunto di partenza è essenziale per correttamente inquadrare la questione relativa alla sussistenza o meno dei gravi indizi di reità con riferimento all'adesione del RE al patto corruttivo, che avrebbe condotto al rinnovo del contratto della ZA. Il ricorrente, infatti, evidenzia come la dazione di utilità - essenzialmente consistite in pranzi al ristorante di IG ZA e forniture di prodotti di pregio - sarebbero avvenute tutte in favore del GG e solo in un'occasione questi avrebbe diviso con il RE parte dei prodotti consegnatigli da IG ZA. Sottolinea la difesa come dalle intercettazioni telefoniche contenute nell'ordinanza genetica e, in parte, richiamate nell'ordinanza del riesame, risulta che IE avesse esplicitato a IG ZA di non rivolgersi al RE. In buona sostanza, RugWerì risultarebbe essere il vero dominus dell'intera operazione, ragion per cui questi riceveva direttamente le utilità dal ZA, mentre RE ne avrebbe beneficiato solo indirettamente. Il Tribunale del riesame ha superato tale obiezione ritenendo che il RE, proprio perché totalmente asservito al GG, agiva essenzialmente per far conseguire a questi le utilità provento della corruzione, sìcchè non rileva l'omessa percezione diretta dei beni, essendo sufficiente la consapevolezza dell'accordo corruttivo e la volontà dì contribuire alla sua realizzazione. Si tratta di una ricostruzione che non presenta vizi motivazionali censurabili in sede di legittimità. In particolare, non risulta illogica o contraddittoria una ricostruzione del fatto nell'ambito della quale ER, forte della sua caratura politica, sapeva dì poter fare pieno affidamento sul RE, il quale a sua volta accondiscendeva alle richieste, nella piena consapevolezza delle dazionì ricevute dal GG e delle quali, In almeno un'occasione, era stato reso partecipe. L'ipotesi concorsuale, del resto, consente dì frazionare la condotta penalmente rilevante, con la conseguenza che ben può ipotizzarsi una forma di corruzione in cui le utilità "dirette" siano percepite solo da uno dei due correi, a condizione che il soggetto che non riceva personalmente le utilità sia consapevole della dazìone o promessa e del rapporto sinallagmatico con l'esercizio della funzione, inserendosi in tale accordo con una condotta esecutiva del complessivo accordo. È bene precisare, infine, che la fattispecie in esame non è sovrapponibile a quelle in cui questa Corte ha escluso la configurabilità del concorso di persone nel delitto di corruzione nel caso della condotta del terzo che, dopo la conclusione di 5 un accordo corruttivo rispetto al quale è rimasto estraneo e senza che sia intervenuto un nuovo patto con effetti novativi, si adoperi per la realizzazione, in fase esecutiva, di tale accordo, non essendo configurabile una compartecipazione postuma al delitto medesimo, già consumatosi nel momento in cui il pubblico ufficiale ha accettato l'indebita utilità promessagli od offertagli dal privato corruttore (da ultimo, Sez.6, n. 46404 del 29/10/2019, Genco, Rv. 277308; Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, dep.2020, Bolla, Rv. 279555-10). Nelle suddette ipotesi, infatti, il concorso nel reato di corruzione del terzo è escluso in virtù della sua estraneità all'accordo. Ben diversa è la fattispecie oggetto del presente ricorso, nella quale RE era pienamente consapevole dell'accordo corruttivo, aveva beneficiato - sia pur limitatamente - dell'utilità ricevuta dal RO e, soprattutto, si era dimostrato pienamente d'accordo con quest'ultimo per portare a compimento l'atto in vista della cui realizzazione le dazioni erano state elargite. In buona sostanza, quindi, può ritenersi che la fattispecie concorsuale vede da un lato il Ruggerch, che riceve personalmente l'utilità e tiene i rapporti con il privato corruttore, dall'altro il RE attua l'accordo corruttivo, essendo pienamente consapevole della sua esistenza e, quindi, fornisce un contributo materiale necessario alla realizzazione dell'accordo. 3. Il secondo motivo di ricorso concerne la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di falso ideologico, rispetto al quale il RE avrebbe svolto la funzione di istigatore, inducendo i commissari dì esame a dare una votazione favorevole a RI AP, nonostante la deludente prova di esame, nonché a riconoscergli un titolo costituente requisito di partecipazione al concorso di cui non era in possesso. La difesa contesta la ricostruzione in punto di gravità indiziaria, nonché di configurabilità stessa del reato di falso ideologico, evidenziando la natura valutativa del contenuto dell'atto. Il motivo è manifestamente infondato, ove solo si consideri che - a prescindere dall'aspetto relativo alla valutazione - l'atto sarebbe ugualmente falso nella misura in cui, nel verbale del 3 marzo 2020, si attestava il possesso di requisiti di ammissione che il AP non aveva neppure indicato nella domanda di partecipazione al concorso. La difesa eccepisce che difetterebbero elementi per affermare il concorso del RE nella condotta tenuta dai componenti della commissione. Sul punto, invero, si ritiene che le intercettazioni, compiutamente richiamate nell'ordinanza genetica, dimostrino inequivocabilmente come la procedura concorsuale fosse stata artatamente indirizzata in favore del AP, per effetto dell'intervento del RE e del ER, non assumendo altrimenti logica spiegazione le conversazioni nelle 6 quali sì discute del modesto risultato del AP nella prova concorsuale e della conseguente difficoltà di attribuirtun voto che lo facesse risultare vincitore. 4. Il terzo motivo di ricorso, concernente la valutazione della perdurante sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, è fondato. Occorre preliminarmente rilevare che il Tribunale non si è pronunciato sulla questione relativa al pericolo di inquinamento probatorio, ma tale carenza 14/4 motivazione è evidentemente indotta dal fatto che è stato ritenuto assorbente il rischio di reiterazione del reato. Rispetto a quest'ultimo aspetto, il ricorrente rappresenta di essersi dimesso non solo dalla carica di Commissario per i consorzi di bonifica, ma anche da quella di consigliere comunale, in tal modo elidendo in radice la possibilità di reiterare condotte analoghe a quelle per le quali si procede. Il Tribunale ha ritenuto non determinanti le dimissioni sopravvenute all'adozione della misura cautelare, considerandole strumentali alle esigenze difensive e, comunque, insufficienti a far venir meno la dimostrata capacità di incidere nell'attività degli enti locali, frutto di consolidati e permanenti rapporti personali. A fronte dell'allontanamento del RE da qualsivoglia attività in seno alla pubblica amministrazione, obiettivamente sopravvenuto rispetto alla valutazione compiuta al momento dell'applicazione della misura, il Tribunale ha ritenuto di contrapporre il principio, anche recentemente ribadito da questa corte, secondo cui il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata. Tuttavia, la validità di tale principio deve essere rapportata al caso concreto, là dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (Sez.6, n. 19052 del 10/1/2013, De Pietro, Rv. 256223; Sez.6, n. 1238 del 3/12/2019, dep.2020, Carletti, Rv. 278338). Il Tribunale è incorso in una motivazione contraddittoria nella parte in cui era chiamato a fornire le specifiche ragioni dalle quali desumere l'insufficienza della dismissione delle cariche pubbliche, fondata da un lato sul modus operandi dimostrato in relazione ai fatti per ì quali sì procede, dall'altro dalla circostanza che il "momentaneo allontanamento" da incarichi istituzionali sarebbe strumentale alle esigenze difensive. 7 In tal modo si introduce un elemento - la temporaneità dell'allontanamento - che non trova riscontro in alcun dato fattuale ed ipotizza che l'indagato, una volta non più ristretto agli arresti domiciliarí, potrebbe tornare a rivestire ruoli funzionali alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione. Invero, in tal modo il pericolo di reiterazione, lungi dal fondarsi su un giudizio di attualità e concretezza, si sposta su un piano ipotetico e, soprattutto, non prende in considerazione la possibilità di garantire le esigenze cautelari con l'adozione di misure meno afflittive ma, al contempo, maggiormente confacenti alla fattispecie in esame. 4.1. Nel rivalutare l'attualità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura cautelare, il Tribunale dovrà tener conto anche della diversa qualificazione data al fatto, inquadrato nella meno grave fattispecie della corruzione per l'esercizio della funzione. 5. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, secondo i principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente