Sentenza 17 gennaio 2000
Massime • 1
Poiché le norme che riguardano i presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato sono di natura processuale e soggiacciono, conseguentemente, al principio "tempus regit actum", esse valgono soltanto per l'avvenire e, in assenza di diverse disposizioni transitorie, non hanno effetto retroattivo. Ne consegue che non è consentita l'applicazione in cassazione della normativa sopravvenuta con legge n. 479 del 1999, nella parte in cui, rendendo obbligatoria l'adozione del rito a richiesta dell'imputato, comporta automaticamente la riduzione di un terzo della pena. (Nella fattispecie, in cui l'udienza preliminare e il giudizio, sia di primo, sia di secondo grado, si erano svolti prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, essendo stato negato l'accesso al rito abbreviato, la S.C. ha ritenuto che il motivo di ricorso relativo a tale diniego e alla conseguente mancata concessione della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen., dovesse essere esaminato alla luce della disciplina vigente nel momento in cui erano stati celebrati udienza preliminare e dibattimenti di primo e secondo grado, e, considerando immune da censure detto diniego, ha escluso che potesse darsi riconoscimento alla riduzione di pena in cassazione sulla base del diritto sopravvenuto, stante la stretta e inscindibile derivazione di tale riduzione dall'applicazione del rito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2000, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SACCHETTI CO Presidente del 17/01/2000
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 58
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 17038/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso C. ASS. APP. di CATANZARO
nei confronti di:
ZZ VI N. IL 21.07.1973
2) AC NI n. il 23.10.1969
3) AC EO n. il 05.09.1974
4) AC CO n. il 20.11.1955
avverso sentenza del 19.11.1998 C. ASS. APP. di CATANZARO visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Di Carmine di Zenzo che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
Uditi i difensori Avv. Raffaele Foresta per AC NT e EO Avv. Franco Coppi, per i medesimi. Avv. Nicola Centafora per ZI CE Avv. RA Parisi per AC RA. Svolgimento del processo.
Con sentenza 19.11.1998 la Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza 29.10.1997 della Corte d'assise di Catanzaro con la quale:
AC CO, AC EONE, e AC NI sono stati condannati alla pena di anni trenta di reclusione e lire un milione di multa, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile DA RA, perché ritenuti colpevoli del delitto di plurimo omicidio volontario in danno di ON NT, NE AO e AT NT, di tentato omicidio in danno di DA RA, detenzione e porto di due pistole, delle quali una da guerra;
mentre ZI VI è stato assolto dagli stessi reati per non averli commessi. L'episodio che diede origine al processo si verificò verso le ore 23 del 16.11.1995 in San Calogero. Quella sera ON NT, AT NT, NE AO e DA RA, mentre, assieme, si trovavano in automobile, erano stati fatti oggetto di numerosi colpi di arma da fuoco. I primi due, raggiunti da numerosi proiettili, erano stati portati in ospedale ove però erano giunti quando erano già deceduti. NE AO, pure colpito da alcuni proiettili, era rimasto in vita alcuni giorni, era stato sottoposto a due interventi chirurgici, ma era poi deceduto in data 12.12.1995. DA RA era rimasto illeso. Egli, nella immediatezza del fatto, riferì che a sparare nei loro confronti erano stati AC EO e AC NT accompagnati dal loro zio AC RA. L'aggressione era avvenuta in seguito ad una lite che si era verificata poco prima tra il gruppo dello DA, di ON e di AT da una parte, e il gruppo dei fratelli AC dall'altra, i quali erano spalleggiati da ZI CE. Il primo gruppo aveva accusato AC NT detto NO di avere rubato una autoradio. Era nato un litigio che si era concluso con la fuga dei AC. Dopo un po' di tempo lo DA era salito in macchina (una Lancia Thema) assieme con NE, che era alla guida, ON e AT. Essi avevano fatto un giro. Erano poi stati affiancati da una Alfa 75 uno dei cui occupanti aveva puntato contro di loro una pistola costringendoli a fermarsi;
erano scesi AC NO e EO, era pure sceso lo zio di costoro AC RA il quale aveva in mano un bastone. Alla loro reazione (avevano tentato di riprendere la marcia e fuggire) si era verificata una sparatoria, a seguito della quale gli altri tre occupanti dell'automobile erano rimasti mortalmente feriti. Lo DA, invece, era rimasto miracolosamente illeso;
ciò era dovuto al fatto che egli, seduto sul sedile posteriore a fianco del ON, era stato coperto dal corpo di costui, che gli era caduto addosso. Egli era rimasto in macchina, spaventato, fino a che i colpi erano cessati;
poi ne era disceso, ma aveva notato uno dei AC, NO, puntargli la pistola e premere il grilletto (fortunatamente senza esito) e si era nascosto.
Venivano svolte perizie sulle ferite riportate dalle vittime (il AT era stato raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco a carica singola al capo, al torace, al gomito, agli arti;
il ON da 10 colpi da fuoco al tronco alle braccia ed agli arti, il NE da 4 colpi alla regione scapolare sinistra all'avambraccio destro, alla regione lombare destra).
Il perito balistico ricostruiva la traiettoria presumibile di tutti i proiettili ed ipotizzava che doveva essere stata usata un'altra arma, inceppatasi.
Veniva pure svolta una perizia per la ricerca di residui di esplosione d'arma sugli "stubs" relativi ai prelievi sulle persone dei presunti aggressori. Su AC RA e sul ZI veniva rinvenuta la presenza di due particelle indicative di sparo, ma questo risultato era comunque ritenuto poco significativo. Veniva disposta la misura coercitiva della custodia cautelare nei confronti dei tre AC e del ZI.
Veniva infine disposto il rinvio a giudizio dei predetti. La Corte d'assise di Catanzaro riteneva AC EO, AC NT, e AC RA colpevoli di omicidio e tentato omicidio e li condannava alla pena già indicata, escludendo le aggravanti, originariamente contestate, della premeditazione e dei motivi abbietti o futili, respingendo la richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p. e concedendo le attenuanti generiche (valutate prevalenti sulla aggravante di cui all'art. 61 n. 2). La stessa Corte assolveva invece il ZI per non avere commesso il fatto.
Rispondendo ai motivi dell'appello proposto dal P.M. (con riferimento alla posizione del ZI), e dai difensori dei AC, la Corte d'assise di secondo grado ha osservato:
a) Le dichiarazioni dello DA dovevano ritenersi pienamente attendibili. Perché rese nella immediatezza del fatto all'Ispettore di Polizia;
perché nel nucleo essenziale erano state sempre confermate, (specie con riferimento al sicuro riconoscimento degli aggressori, da lui personalmente conosciuti); perché il teste aveva indicato dei particolari precisi e riscontrati (quali l'impiego di due armi, delle quali una era pistola mitragliatrice, ed il lato da cui era stato attinto il ON), e perché la non negata lite precedente costituiva un forte elemento che ricollegava l'aggressione alle persone degli imputati.
b) Le divergenze riscontrabili nelle dichiarazioni, rese dallo DA nei diversi momenti processuali, non erano essenziali, erano marginali, e il teste ne aveva dato lineare spiegazione. Nè sussistevano i pretesi contrasti con elementi oggettivi di prova generica (pretesi contrasti che la sentenza ha specificamente indicato, per ciascuno confutando le argomentazioni della difesa). c) Per conto il solo degli imputati che aveva ammesso di essere stato presente alla sparatoria (si trattava di AC EO) aveva dato del fatto una versione diversa e del tutto inverosimile. L'imputato, in vero, aveva dichiarato: di avere preso parte al litigio;
di essere poi ritornato al suo paese, Limbadi;
di essere tornato a San Calogero per cercare il portafoglio che aveva perduto, di essersi armato di pistola perché dopo il litigio aveva paura (al dibattimento peraltro la versione era mutata avendo l'imputato precisato che la pistola gli era stata data da altri due amici incontrati al bar i quali gli avevano riferito che il ON e dallo DA i quali, minacciandolo con pistola, avevano cercato di sequestrarlo;
di avere allora sparato per difesa. Ora, (sempre secondo i giudici del merito), in queste dichiarazioni vi erano profonde contraddizioni ed inverosomiglianze. Inoltre le dichiarazioni stesse erano tardive, erano mutate nel tempo, ed erano prive di ogni riscontro.
d) Vi era poi contrasto tra le dichiarazioni del AC e quelle del coimputato ZI;
quest'ultimo infatti aveva detto che proprio NO e EO AC avevano deciso di ritornare sul posto (e cioè a San Calogero) armati: tanto che gli avevano chiesto di accompagnarli, e precederli in macchina, al fine di scongiurare spiacevoli incontri con la Polizia.
e) In definitiva: doveva ritenersi provato che il delitto era scaturito da una spedizione punitiva organizzata dai AC contro il gruppo avversario;
tale spedizione era stata decisa dopo il litigio avvenuto poco prima, conclusosi con la loro fuga da S. Calogero.
f) Non sussisteva l'attenuante della provocazione, infatti non era stata provata l'infondatezza della accusa di furto mossa ai AC, in ogni caso, non sussisteva prova di un fatto oggettivamente ingiusto posto in essere dal gruppo dello DA;
se mai nel corso del litigio si erano verificate delle reciproche offese. Il gesto criminoso doveva ritenersi dettato non dallo stato d'ira immediatamente conseguente ad un fatto ingiusto altrui, ma da rancore, odio, desiderio di vendetta.
g) Non poteva essere riconosciuta la diminuente ricollegabile al (non concesso) rito abbreviato, perché il dibattimento aveva apportato elementi essenziali per la decisione e quindi il processo non sarebbe stato definibile, allo stato degli atti, alla udienza preliminare. h) La pronuncia di assoluzione del ZI, avverso la quale aveva proposto appello il P.M., doveva essere confermata. Egli infatti aveva bensì accompagnato i AC in occasione del loro ritorno (dopo il litigio) a San Calogero, e ciò era strumentale ad evitare incontri con le Forze dell'ordine, ma poi era ritornato a Limbadi, non era presente alla aggressione, e mancava la prova di un suo consapevole apporto causale al delitto.
Propone ricorso per cassazione il P.G. con riferimento alla posizione del ZI e deduce erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione. Nel riconosciuto accompagnamento dei AC, con la consapevolezza ch'essi erano armati, ci era già la attiva partecipazione alla spedizione punitiva. La Corte aveva omesso di considerare la consapevolezza, da parte del ZI, che i correi erano armati;
egli sapeva della portata offensiva del ritorno a San Calogero. La Corte territoriale inoltre non aveva esaminato la condotta del ZI sotto il profilo della sua rilevanza a sensi dell'art. 116 c.p. Propongono ricorso anche, congiuntamente, AC EO e NO deducono:
1) Carenza e illogicità della motivazione della sentenza. La difesa aveva evidenziato contraddizioni nelle varie dichiarazioni dello DA, ma a queste osservazioni la sentenza impugnata, pur ammettendo espressamente che tra le varie dichiarazioni c'erano divergenze oggettive, non aveva affatto risposto, limitandosi a dire, con affermazione meramente astratta ed apodittica, che le divergenze erano "marginali".
2) Erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della attenuante della provocazione. C'era stata una aggressione verbale e fisica, una pretestuosa accusa di furto, integrante fatto ingiusto, i AC erano stati cacciati via dal territorio di San Calogero;
e, se pure le offese fossero state reciproche, si era poi verificato un eccesso da parte del gruppo dello DA. Sussisteva dunque, all'evidenza, lo stato d'ira collegato ad un fatto ingiusto altrui, stato d'ira che, ai fini dell'attenuante in discussione, può esprimersi anche entro un certo lasso di tempo rispetto all'offesa (stato d'ira è concetto diverso da impeto d'ira). La stessa motivazione della sentenza, relativa alla esclusione dei motivi futili, indicava come il delitto fosse scaturito proprio da una grave situazione di umiliazione subita, integrante la provocazione.
3) Erronea applicazione della legge penale per ciò che riguarda il diniego della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. I ricorrenti sostengono che il rito abbreviato, ritualmente richiesto dalle difese alla udienza preliminare, era stato negato in considerazione del mancato consenso del P.M.; ma tale mancato consenso era fondato unicamente sul rilievo che il delitto, così come contestato, era punibile con l'ergastolo. Senonché le aggravanti comportanti la massima pena erano state ritenute del tutto insussistenti ed erroneamente contestate. Dunque l'unica argomentazione, posta a base del diniego della diminuente, era risultata priva di fondamento. In ogni caso: le osservazioni della Corte di assise di appello (secondo le quali, comunque, il dibattimento aveva apportato importanti elementi per la decisione) erano apodittiche e basate su una valutazione "ex post", mentre invece per decidere in ordine alla concedibilità della diminuente, e, per restare al caso di specie, per valutare la fondatezza o meno del mancato consenso del P.M. al rito abbreviato, occorre effettuare una valutazione "ex ante". 4) Illogicità nella determinazione della pena perché non si era dato conto di una così scarsa incidenza delle concesse attenuanti generiche.
Propone infine ricorso anche AC RA il quale deduce:
1) Mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. (le argomentazioni sono sostanzialmente coincidenti con quelle ora esposte per gli altri ricorrenti. Questo ricorrente insiste in modo particolare sul fatto che al dibattimento si erano avute solo conferme di quanto già era noto fin dalla notte stessa in cui il fatto delittuoso si era verificato, tanto è vero che le richieste istruttorie della difesa erano state ritenute superflue e respinte):
2) Violazione dell'art. 62 n. 2 c.p.. Avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante della provocazione perché era stato posto in essere una fatto ingiusto rispetto al quale il delitto era una reazione.
3) Illogicità della motivazione a proposito del diniego di questa attenuante.
La stessa sentenza impugnata dava atto che poco prima del delitto, c'era stata una pubblica contestazione di furto nei confronti di AC NO, il cui gruppo aveva dovuto subire offese ed umiliazioni, ed aveva poi dovuto abbandonare, ignominosamente, il territorio di San Calogero.
4) Erronea applicazione degli artt. 116 e 114 c.p. AC RA, pur continuando a dichiararsi completamente estraneo ai fatti, ha sostenuto che, se mai fosse stato presente all'aggressione, egli non avrebbe, secondo le indicazioni della stessa accusa, compiuto materialmente gli omicidi;
gli spari a raffica erano stati una improvvisa iniziativa di altri;
di lui è stato da tutti riferito che aveva in mano un bastone. Segno che intendeva, al massimo, dare una lezione (percosse) al gruppo avversario, e che non aderiva all'uso delle armi: comunque i suo apporto era stato del tutto marginale e minimo. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata era illogica, la Corte aveva manifestato una mera opinione, non aveva dimostrato nulla, non aveva preso in esame elementi decisivi. In questo quadro era altrettanto illogica la motivazione a proposito dell'applicazione a AC RA della stessa pena inflitta ai coimputati.
5) Nella discussione orale il difensore di questo ricorrente ha posto in evidenza come, oggi, la disciplina del rito abbreviato sia stata modificata dalla legge 16.12.1999 n. 479 ed ha proposto, sia pure in modo generico, una questione di legittimità costituzionale della relativa disciplina per il caso in cui fosse ritenuta applicabile al caso di specie.
Motivi della decisione
Tutti i motivi dei ricorsi sono infondati.
1) Quando ai motivi riguardanti il diniego della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. si osserva. 1-1) La difesa di AC RA ha sostenuto nella discussione orale che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479, (la quale ha modificato al disciplina del rito abbreviato) la richiesta a suo tempo formulata tendente all'applicazione del rito abbreviato, sarebbe, in base alle nuove norme accoglibile;
e quindi egli potrebbe fruire della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. Ma, al riguardo, si osserva:
1-1-1) Le norme che riguardano i presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato sono norme processuali e quindi soggiaciono al principio del "tempus regit actum". In vero il legislatore, nella sua discrezionalità, è sempre libero di modificare i "meccanismi" ovvero gli "strumenti processuali" che ritiene idonei per giungere alla decisione penale;
ma, secondo la regola generale, le norme che disciplinano il nuovo percorso processuale valgono "per l'avvenire" e non hanno effetto retroattivo, esse quindi non possono avere incidenza sugli atti già compiuti, del tutto ritualmente, secondo le regole all'epoca vigenti. Nel caso di specie, poi, gli atti e la vicenda processuale cui le nuove norme si riferiscono, (e cioè il giudizio abbreviato, che si svolge all'udienza preliminare), compiuti secondo le regole della disciplina pre-vigente, devono considerarsi "esauriti" dal momento che non solo l'udienza preliminare si è già svolta, ma sono stati addirittura celebrati i dibattimenti di primo e di secondo grado.
Va infine osservato che la legge 479/1999 non contiene disposizioni transitorie, ciò significa da un lato che, in ordine alla applicabilità della nuova disciplina, occorre fare riferimento al principio generale sopra enunciato, d'altro lato, che la pretesa di poter applicare il giudizio abbreviato, secondo la disciplina da ultimo prevista, a tutti i processi, anche a quelli che abbiano già superato la fase dibattimentale, postulerebbe l'emanazione di tutta una serie di norme ulteriori finalizzate alla regolamentazione del "regresso" del processo da una fase dibattimentale ritualmente svolta, e compiuta, ad una fase di "giudizio abbreviato" pur sempre fondato sulla decisione "allo stato degli atti" (art. 438 comma 1 c.p.p.), e sia pure con il correttivo di cui all'art. 438 comma 5 c.p.p. Tali norme, come si è visto, mancano totalmente.
Anche sotto questo profilo, dunque, la tesi prospettata dal difensore del ricorrente AC RA non appare assolutamente sostenibile.
1-1-2) Peraltro le osservazioni del ricorrente del ricorrente non mirano certo ad un "regresso" del processo alla udienza preliminare, ma più semplicemente, ad individuare il presupposto processuale per l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. Senonché va rilevato quanto segue:
Sia nella previsione di cui alla precedente disciplina, sia nella previsione attuale, la riduzione della pena di un terzo (ovvero la sostituzione della pena dell'ergastolo con pena temporanea) è conseguenza automatica dell'applicazione del rito abbreviato, le conseguenze sulla pena sono strettamente ed indiscindibilmente legate al rito, il giudice non ha alcuna discrezionalità in merito alla diminuzione della pena di un terzo, che scaturisce dall'applicazione stessa del rito. Non c'è dubbio quindi che ci si muova in ambito tipicamente processuale. E quindi. Intanto si può invocare la riduzione della pena di cui all'art. 442 c.p.p. in quanto il giudizio abbreviato si sia effettivamente svolto: oppure sia stato irritualmente negato. Ma, nella specie, il giudizio abbreviato non è stato celebrato ed è stato (come si vedrà) ritualmente negato. 1-1-3) È vero che le Sezioni unite di questa Corte (sentenza 06.03.1992, Piccillo) hanno ravvisato un rilievo sostanziale alle norme sul giudizio abbreviato, dal momento che la loro applicazione ha una ricaduta sulla entità della pena, ma al riguardo si osserva che le Sezioni unite in quella occasione dovevano valutare una situazione in cui il giudizio abbreviato si era effettivamente svolto (con la conseguente riduzione della pena inflitta all'imputato), mentre in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 1991, non avrebbe potuto esserlo. E dunque la norma, di rilievo sostanziale, in allora presa in considerazione, era quella che ricollegava al rito (di fatto celebrato) la riduzione della pena. Nella specie, al contrario, la situazione è opposta;
il rito, come si è visto, non è stato celebrato, in applicazione di una disciplina in allora vigente, conforme ai principii costituzionali;
e si discute di norme che il legislatore ha introdotto ponendo in essere una novazione legislativa. Perciò le norme che qui entrano in gioco sono quelle che riguardano i presupposti per potersi pervenire al rito abbreviato, e sono norme tipicamente ed esclusivamente processuali.
In sostanza: il rito abbreviato (in rapporto al quale soltanto si pone la applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.) era stato nella specie correttamente negato, ne' esiste una norma in base alla quale quel rito, ritualmente negato, possa essere in qualche modo "recuperato". Anche perché la novazione legislativa di cui si discute ha modificato radicalmente la disciplina del rito in esame;
ne sono mutati la struttura (è stato abolito il cosiddetto "patteggiamento sul rito") i presupposti (potendo l'imputato subordinare la sua richiesta alla integrazione probatoria) e anche il suo possibile sviluppo (art. 441 c.p.p.). Il legislatore ha creato un "nuovo" giudizio abbreviato, la cui ammissibilità, ovviamente, non può che dipendere da una istanza formulata nella situazione processuale prevista dalla "nuova" disciplina.
1-1-4) Siccome dunque la diminuzione della pena è indiscindibilmente legata alla effettuazione del giudizio abbreviato, e siccome nella specie questo giudizio, in base ad una corretta applicazione della disciplina all'epoca vigente, non si è svolto, ne' può darsi ingresso al "nuovo" giudizio abbreviato, ne consegue che neppure la diminuente può essere ora invocata.
1-2) Le argomentazioni sopra svolte portano a considerare la dedotta questione di costituzionalità. Si premette che la stessa è stata proposta in termini del tutto vaghi e generici;
ma, par di capire, il ricorrente sostiene che la nuova normativa contrasterebbe con il principio di cui all'art. 3 della costituzione se non fosse ritenuta applicabile nei processi non ancora conclusi con sentenza definitiva. Ma la riguardo si osserva:
1-2-1) Il ricorrente non indica (nè avrebbe potuto farlo) una specifica norma della cui costituzionalità si dubiti. In realtà tale norma non esiste.
Constatata dunque l'inesistenza della norma cui la questione possa riferirsi, ne discende l'irrilevanza della questione di costituzionalità.
1-2-2) Nè si potrebbe ipotizzare la richiesta di una sentenza "additiva" della Corte costituzionale. Infatti sarebbe manifestamente infondato, e del tutto irragionevole, pretendere dal legislatore l'indicazione del "dies a quo" (precedente alla entrata in vigore della legge) dell'efficacia di norme processuali che modifichino il rito.
In vero la giurisprudenza della Corte costituzionale si è già espressa nel senso che norme processuali successive, applicabili "ex nunc", non contrastano con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della costituzione. 1-3) Il motivo del ricorso relativo alla invocata diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. va quindi esaminato alla luce della disciplina vigente nel momento in cui si è svolta l'udienza preliminare e nel momento in cui si sono svolti i dibattimenti di primo e secondo grado.
Secondo tale disciplina, il rito abbreviato era applicabile in forza di un preventivo accordo tra le parti, tale accordo (a differenza del cosiddetto patteggiamento, che è un accordo attinente al merito) atteneva soltanto al rito.
Nella specie il P.M. non aveva altrimenti motivato il suo dissenso data la natura "assorbente" del primo rilievo.
Ma, una volta che il rito abbreviato era stato negato, correttamente i Giudici del dibattimento, ritenuta la non sussistenza delle aggravanti che comportavano, per il delitto contestato, la pena dell'ergastolo, si sono chiesti se, comunque, il processo fosse o meno "decidibile" allo stato degli atti alla udienza preliminare. Infatti il Giudice del dibattimento, chiamato, in forza della sentenza della Corte costituzionale 28 gennaio 1991 n. 81, a valutare "a posteriori" se sussistessero i presupposti per il rito abbreviato, doveva proprio affrontare questo punto, che era il vero ed unico presupposto, oggettivo, previsto dalla legge per farsi luogo a quel rito. E sarebbe risultata davvero "contra legem" una pronuncia del Giudice del dibattimento che avesse ritenuto "degno" di giudizio abbreviato un processo che, in realtà, non fosse stato decidibile, all'udienza preliminare, allo stato degli atti.
Dunque l'esame, sul punto, delle Corti d'assise di primo e secondo grado, deve ritenersi non solo corretto, ma doveroso. 1-4) Venendo, allora, al merito del problema, si deve ritornare al concetto che la disciplina presa in considerazione costruiva il rito abbreviato come un accordo attinente al solo rito e non al merito. Ora il Giudice penale è tenuto ad esaminare (e ad acquisire gli elementi necessari per deciderle) tutte le questioni che possano profilarsi per la compiuta valutazione del caso. Coerentemente, l'ultima parola, rispetto alla ammissibilità al rito abbreviato, spettava al Giudice. Il quale, pur in presenza del necessario accordo tra le parti, doveva valutare se gli elementi di prova esistenti al momento dell'udienza preliminare, ed a disposizione delle parti e del giudicante, consentissero di poter decidere su tutte le questioni, di fatto e di diritto, che il processo proponeva.
Rispetto alla gravità del delitto attribuito all'imputato, il legislatore non aveva posto alcun limite alla ammissibilità del rito abbreviato.
E tuttavia era ben ragionevole che, nei casi in cui all'esame del GUP pervenisse un delitto particolarmente grave, dovesse valutarsi la "decidibilità" allo stato degli atti con specifica attenzione e rigore. In vero proprio in ordine a questi delitti sono prospettabili questioni complesse, in fatto ed in diritto, riguardanti non solo la responsabilità dell'imputato, ma anche il movente, l'entità del dolo, la sussistenza di scriminanti, ovvero la sussistenza di circostanze attenuanti od aggravanti dal "peso" molto significativo. Il quadro è ancora più complesso quando gli imputati sono molti e li loro posizioni si intrecciano.
Nella specie, anche alla luce delle precedenti considerazioni, la conclusione cui sono pervenuti i Giudici di merito, secondo cui il dibattimento appariva, con una valutazione "ex ante", necessario, è assolutamente logica. È vero che alla udienza preliminare erano già disponibili le dichiarazioni della parte offesa DA e le perizie, ma la valutazione, formulata in base ad un giudizio "ex ante", secondo cui si rendeva necessario, (stante oltre tutto la protesta di totale innocenza da parte degli imputati e la complessità stessa dell'episodio sfociato in una sparatoria drammatica e dai contorni non chiari) ascoltare (con lo strumento, tante volte invocato dalle difese, delle contestazioni), sia il testimone chiave, sia i periti, sia altri testimoni, appare del tutto ragionevole.
Ed in vero, secondo al motivazione della sentenza di primo grado, recepita da quella di secondo grado, il dibattimento, aveva in concreto confermato, "ex post", l'esattezza del giudizio "ex ante", in quanto si era posto come "momento decisivo di ineliminabile verifica probatoria, laddove ha consentito di saggiare l'attendibilità della parte lesa sopravvissuta al fatto di sangue (attraverso la sua escussione nel contraddittorio tra le parti) ovvero si è giovato di nuovi dettagli e particolari sulla vicenda in questione forniti durante il suo esame dallo stesso imputato AC EO".
Va aggiunta la considerazione dei Giudici di secondo grado, secondo cui non si poteva ritenere al completezza della prova al momento della udienza preliminare, sussistendo invece l'esigenza di chiarire il costrutto accusatorio nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
e ciò era dimostrato, anche "a posteriori", dal fatto che al dibattimento, e sia pure col contributo di una consulenza prodotta dalla difesa, era stato possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio criminoso individuando un unico autore degli spari. Quest'ultima osservazione ha un indubbio rilievo perché riguarda la migliore ricostruzione del fatto, che, tanto più con riferimento ad un episodio così complesso nella sua dinamica, e così grave, era assolutamente doverosa.
In sostanza: i Giudici del merito hanno motivato adeguatamente il loro giudizio di non definibilità del processo all'udienza preliminare. Il loro ragionamento è immune da vizi logici. Che il quadro probatorio, al momento dell'udienza preliminare fosse, ed apparissero ragionevolmente utili ed opportuni;
il relativo apprezzamento, quando sia coerentemente formulato, non è censurabile in sede di legittimità poiché implica una valutazione in fatto " (tra le altre, Cass. Sez. III, 13 novembre 1995, Rossi, Cass. Sez. I 10 ottobre 1995, Cicconi). Quanto al rilievo riguardante la pretesa mancata acquisizione del fascicolo del P.M. da parte della Corte d'assise, si osserva che la Corte di primo grado ha puntualmente risposto alle istanze delle parti riguardanti le acquisizioni di atti al fascicolo del dibattimento, ed ha indicato espressamente, in sentenza, i verbali che, di volta in volta, venivano acquisiti;
verbali che riguardavano sia le consulenze tecniche espletate, sia le dichiarazioni dei soggetti sentiti nel corso delle indagini preliminari e poi esaminati al dibattimento. Pertanto i giudici del merito hanno dimostrato di avere valutato la questione della decidibilità del processo all'udienza preliminare, avendo ben presente il quadro completo del materiale probatorio di cui disponeva il P.M.
Conseguentemente la sentenza impugnata, sul punto, non merita censura.
2) Il motivo dei ricorsi riguardante il diniego dell'attenuante della provocazione è manifestamente infondato.
Innanzi tutto la Corte d'assise, sulla base degli elementi acquisiti nel processo, ha motivatamente concluso nel senso che mancava, nella specie, la prova dell'esistenza di un fatto ingiusto posto in essere da coloro che sarebbero divenuti le vittime del delitto. Ciò non già perché mancasse la prova in ordine alla infondatezza dell'accusa di furto rivolta nei confronti di AC NO (sul punto al motivazione non è condivisibile), quanto piuttosto perché il litigio era avvenuto in un contesto di contrasti risalenti nel tempo e quindi di verosimile reciprocità di offese e di ingiurie (senza che fosse dimostrato un eccesso addebitabile al gruppo dello DA).
Ma al riguardo è fondamentale una ulteriore osservazione. Sempre secondo la ricostruzione dei fatti effettuata, motivatamente, dai giudici del merito, AC NT e AC EO, una volta finito il litigio ed una volta ritornati al loro paese, Limbadi, avevano deciso di ritornare nel paese di San Calogero, avevano preso con sè lo zio RA (che non era stato presente al litigio), si erano armati, si erano fatti "scortare" dal ZI, erano effettivamente ritornati a San Calogero, affrontando poi gli avversari (i quali erano in automobile), ed infine avevano dato luogo alla sparatoria. È sufficiente questa ricostruzione per constatare come sia del tutto esatta la valutazione, di merito, secondo cui si era trattato di una "spedizione punitiva" dettata da odio, rancore, spirito di vendetta, e non già da uno stato d'ira immediatamente collegato ad un fatto ingiusto subito.
È vero che la provocazione può ravvisarsi anche quando la reazione non segua al fatto ingiusto in termini di stretta immediatezza cronologica, ma occorre che non si sia verificata alcuna soluzione di continuità rispetto all'offesa; che cioè il comportamento del soggetto agente sia davvero "di reazione" rispetto alla offesa ingiustamente subita. Nella specie, al contrario, coloro che erano risultati soccombenti a seguito del litigio organizzarono una "contro" offensiva, predisposero degli strumenti "ad hoc", si armarono, raccolsero rinforzi ed aiuti (convincendo lo zio a seguirli e facendosi scortare dal ZI), ritornarono, dopo essersene allontanati, sul luogo stesso della lite, vollero riaprire una questione che era stata, in qualche modo, già "chiusa" (la condotta ora descritta, così tragicamente lucida, fredda, implicante progetto e organizzazione, contrasta in modo radicale con quella che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, è la situazione psicologica del "provocato", rilevante a sensi dell'art. 62 n. 2 c.p., è stato infatti affermato che: "ai fini della configurabilità
dell'attenuante.....occorre che si sia agito in uno stato d'ira ovvero che il reato sia stato commesso quando l'agente abbia perduto il controllo di se stesso per mancato funzionamento dei freni inibitori).
In questo quadro è logica la conclusione che, rispetto alla (pretesa) offesa vi fu, comunque, soluzione di continuità; e che pertanto il comportamento delittuoso non poteva essere ritenuto "di reazione", perché aveva i caratteri di una nuova, autonoma, condotta offensiva, determinata dall'intenzione di porre in essere una vendetta.
Queste considerazioni sono assorbenti, e sono idonee a valutare le conclusioni, sul punto, dei giudici del merito, come perfettamente corrispondenti alla esatta interpretazione della norma penale. 3) In ordine ai motivi concernenti più propriamente il "merito" va detto che la sentenza impugnata è adeguatamente motivata. Inutilmente i ricorrenti pongono in evidenza incertezze e contrasti nelle dichiarazioni della parte offesa DA, al fine di poterle considerare inattendibili. In realtà i Giudici del merito hanno motivato in modo adeguato la loro valutazione di piena attendibilità del teste DA, hanno infatti rilevato come il nucleo essenziale delle dichiarazioni (che cioè gli aggressori erano stati AC EO, NO e RA, da lui personalmente conosciuti) fosse rimasto sempre fermo ed invariato e come questo nucleo fosse stato indicato con sicurezza, ad un ispettore di polizia, fin dall'immediatezza del fatto. Quanto alle divergenze tra le dichiarazioni rese nei vari momenti processuali, le Corti d'assise le hanno valutate, in parte, del tutto state specificatamente indicate, e la valutazione di marginalità non appare affatto illogica) ed in parte frutto dello stato emotivo in cui lo Scordamiglio si trovava al momento del fatto (ed anche questa motivazione non pecca certo di illogicità manifesta). Del resto AC EO e NO erano stati protagonisti del litigio di cui si è detto, che, con valutazione con contestata, è stato ritenuto il precedente strettamente collegato con gli omicidi. Le dichiarazioni dello DA;
e riscontri sono stati ravvisati nella corrispondenza tra alcuni dettagli da costui indicati, con i risultati, oggettivi, delle indagini. Quanto ai pretesi contrasti di alcune indicazioni del teste con la prova generica, i giudici del merito hanno risposto all'osservazione difensiva analizzando, in modo specifico, tutti i pretesi contrasti, dimostrando che essi in parte erano solo apparenti, ed in parte privi di rilievo. Puntuale è poi la motivazione a proposito della non verosimiglianza della versione dell'episodio fornita dall'imputato AC EO. Quanto al motivo specifico proposto da AC RA, il quale sostiene che egli avrebbe inteso, se mai, partecipare ad un mero confronto, con eventuale colluttazione, con gli avversari, tanto che aveva in mano un bastone, è appena il caso di osservare che, data per provata la sua presenza, con i nipoti, all'aggressione, e data la riconosciuta consapevolezza del fatto che i correi erano armati, il suo apporto, correttamente, è stato ritenuto integrare un concorso pieno (e di non lieve momento) nel più grave delitto. La spedizione punitiva è stata, motivatamente, attribuita al terzetto;
il bastone è stato ragionevolmente ritenuto un ulteriore strumento di offesa, portato da colui che non aveva le armi da sparo.
Dunque la riconosciuta responsabilità anche di RA AC, a titolo di concorso pieno, e non di concorso anomalo
(responsabilità non attenuata dalla minima partecipazione), appare del tutto corretta.
4) Quanto infine ai motivi riguardanti la pretesa illogicità della sanzione, non diversificata tra i vari imputati, anch'essi sono manifestamente infondati. I Giudici del merito hanno esercitato il loro potere discrezionale e valutativo, in punto applicazione della pena, in modo non censurabile, hanno motivato la concessione delle attenuanti generiche e la loro concreta, limitata rilevanza in relazione alla estrema gravità dell'episodio criminoso. Che tutti e tre siano stati ritenuti egualmente "colpevoli" non è contraddittorio, posto che tutti, secondo la ricostruzione dei fatti, vollero ed organizzarono la spedizione punitiva che sfociò (con evento non solo prevedibile e probabile ma unitamente accettato come certo) nel triplice omicidio.
5) Venendo ad esaminare l'impugnazione del P.G. si osserva quanto segue.
L'assoluzione del ZI è stata adeguatamente motivata. Il ricorrente sostiene che, avendo l'imputato acconsentito ad accompagnare il terzetto dei AC, (i quali armati, stavano ritornando nel paese dal quale erano stati scacciati ignominosamente), per ciò solo egli diede consapevole apporto causale al delitto, del quale dovrebbe rispondere quanto meno a sensi dell'art. 116 c.p. (aspetto, questo, sul quale i giudici del merito non si erano neppure soffermati). Ma la Corte d'assise d'appello ha chiarito che, in fatto, è accertato come il ZI, una volta ritornati i AC in quel di san Calogero, si fosse allontanato separandosi da loro definitivamente, non avesse "controllato" gli altri neppure a distanza, non avesse contribuito alla ricerca delle vittime, ne' a garantire in qualche modo la riuscita del piano criminoso, non avesse dato alcun appoggio a delitto avvenuto. Sulla base di tali circostanze, in fatto, acquisite, non è errata la conclusione secondo cui il ZI aveva dato un apporto causale in un segmento del progetto dei AC privo di dimostrata "relazione di continuità" con l'iter criminoso cero e proprio;
sicché non era provata al "effettiva proiezione in termini di funzionalità rispetto alla perpetua azione delittuosa". A questa osservazione si aggiunge quella dei Giudici di appello secondo cui non era dimostrato che l'imputato avesse la consapevolezza che i presunti correi avrebbero davvero commesso il delitto e che ciò fosse i risultato di una idea da lui condivisa e manifestata". In questa motivazione è ricompresa l'esclusione di una responsabilità a sensi dell'art. 116 c.p., per affermare la quale va comunque dimostrato un apporto casuale, consapevole e "voluto", ad un delitto "minore" che nella specie, rispetto alla posizione del ZI, non risulta mai individuato. Tutti i ricorsi devono quindi essere rigettati. AC NT, AC EO e AC RA devono essere condannati al pagamento in solido delle spese processuali.
P.T.M.
Dichiara non rilevante la proposta questione di legittimità costituzionale.
Rigetta i ricorsi e condanna AC NT, AC EO, e AC RA al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2000