Sentenza 15 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2003, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Rilosero imandi Dott. Angelo0 0 5 22 /0 3 SEZIONE PRIMA CIVILE le- risare. Loveli quest. In legit four. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magi R.G.N. 13900/99 17361/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 970 Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE - Rel. Consigliere Rep.P. 181 RORDORF Dott. Renato Dott.Angelo SPIRITO DE CHIARA Consigliere Ud. 19/06/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIRE 1500 CANCELLERIA CRUPI DOMENICO FRANCESCO, nella qualità di Direttore Generale USL/4 e nella qualità di Commissario Gestione Stralcio Liquidatoria USL/4 per le disciolte USL 17 e USL 18 elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX C V SETTEMBRE 3, presso l'avvocato ANTONIO RAPPAZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORAZIO PETROLI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI CHIAVARI, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA' 2002 13, rappresentato e difeso dagli avvocati ETTORE CHITI, 1399 1 ORLANDO SIVIERI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente IMMOBILIARE RESIDENZA PARCO SPA E/O SRL;
intimato e sul 2° ricorso n° 17361/99 proposto da: 1 RESIDENZA DEL PARCO SRL, in persona del legale 門 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato GIORGIO NATOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BRIDA, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
ricorrente CRUPI DOMENICO, COMUNE DI CHIAVARI;
- intimati -
avversO la sentenza n. 922/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 11/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2002 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente Comune di Chiavari l'Avvocato Sivieri che ha chiesto il rigetto del ricorso;
l'Avvocato Natoli che ha udito ilper resistente 2 * chiesto di potersi rimettere alle decisioi della Corte, in esecuzione della transazione avvenuta tra le parti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
Svolgimento del processo H Il 1 aprile 1992 la società Immobiliare Residenza del Parco s.p.a. convenne in giudizio il Comune di Chiavari e la Usl 18 della stessa città dinanzi al lo- cale tribunale al fine di ottenere il rilascio di un immobile di sua proprietà, occupato senza più titolo dagli enti convenuti, ed il risarcimento dei danni. Si costituirono in causa entrambi i convenuti ed il tribunale, con sentenza depositata 1'11 novembre 1996, accolse le domande della società attrice e condannò sia il Comune sia "la Usl 18 ora Usl 4" al pagamento della somma di £. 150.000 per ogni giorno di occupazione dell'immobile. La sentenza fu impugnata dinanzi alla corte di ap- pello di Genova dal dr. Domenico Francesco Crupi, nella duplice veste di direttore generale della Azienda Usl 4 e di commissario liquidatore della sezione stralcio e 3 liquidatoria della medesima Azienda Usl 4 per la di- sciolta Usl 18. L'appellante non solo insistette nel 3 contestare nel merito la fondatezza della pretesa della Immobiliare Residenza del Parco, ma lamentò anche che preteso debito Usl 18, successivamente di- il della sciolta, fosse stato posto a carico della Usl 4 nella sua gestione ordinaria, piuttosto che a carico della gestione stralcio e liquidatoria. La Immobiliare Residenza del Parco, frattanto dive- nuta s.r.l., resistette all'impugnazione. La corte d'appello di Genova, con sentenza deposi- tata l'11 dicembre 1998, osservò anzitutto che la CO- stituzione in giudizio della società appellata non po- teva considerarsi valida, in quanto la firma della pro- cura apposta in calce alla copia dell'atto d'appello notificato appariva illeggibile e, comunque, non corri- spondente a quella depositata agli atti di primo grado, né la comparsa di costituzione d'appello indicava il nome e la qualifica di chi quella procura aveva rila- sciato. Dichiarò quindi contumace la società appellata, a carico della quale lasciò pertanto le spese di giudi- zio da essa sostenute in quel grado. Ciò premesso, la corte genovese dichiarò inammissi- bile il gravame, giacché l'impugnata sentenza di primo grado era stata pronunciata nei confronti della "la Usl 18 ora Usl 4" e l'appellante dr. Crupi non poteva con- siderarsi subentrante nella posizione debitoria facente ра - capo alla disciolta Usl, né nella veste di direttore della Azienda Usl 4, né in quella di commissario della sezione stralcio e liquidatoria della Usl 4 per i debi- ti della disciolta Usl 18, essendo al riguardo passiva- mente legittimata solo la Regione Liguria. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione il dr. Crupi, nella già indicata duplice quali- tà. Il Comune di Chiavari ha resistito con controricor- SO (illustrato anche da successiva memoria) ed altret- tanto ha fatto la Immobiliare Residenza del Parco s.r.l., che ha altresì proposto ricorso incidentale. Dopo un rinvio, motivato dalla pendenza di tratta- tive tra le parti per un bonario componimento della li- - te, i ricorsi sono stati discussi all'odierna udienza collegiale. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale 1. debbono essere riuniti, siccome diretti avverso il me- desimo provvedimento, secondo quanto dispone l'art. 335 c.p.c. Su entrambi tali ricorsi la corte non può esimersi dal pronunciare, benché all'odierna udienza collegiale i difensori dei resistenti abbiano ancora riferito di accordi intercorsi tra le parti per la transazione del- - 5 la lite. Tali accordi, infatti, non sono in alcun modo documentati, non è chiaro se essi abbiano o meno inte- ressato tutte о solo alcune tra le parti in causa e soprattutto non si sono tradotti in rituali atti di rinuncia nei termini e nelle forme prescritti dall'art. 390 c.p.c. 2. - Il ricorrente principale lamenta la violazione falsa applicazione dell'art. 2, comma 14, della e la legge 28 dicembre 1995 n°549. Sostiene infatti che il (pur contestato) debito gravante in origine sulla Usl 18 di Chiavari avrebbe natura non contrattuale e che, non essendovi riguardo ad esso alcuna evidenza contabi- le al momento dello scioglimento della suddetta Usl 18, il relativo accertamento non avrebbe poi potuto realiz- zarsi nei confronti della Regione, succeduta nei debiti pregressi della disciolta Usl, come affermato invece dalla corte genovese. Il ricorrente, in quanto commis- sario della Azienda Usl 4, preposto alla Sezione stral- cio e liquidatoria delle posizioni facenti prima capo alla Usl 18, era dunque pienamente legittimato a pro- porre appello avverso la sentenza di primo grado, la quale, del resto, non si era riferita in alcun modo al- la Regione, bensì appunto alle Usl 4 e 18. I resistenti hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità di tale ricorso deducendo il medesimo на F difetto di legittimazione per il quale la corte terri- toriale ha già in precedenza dichiarato inammissibile l'appello proposto dal dr. Crupi. L'eccezione non è però fondata. Anche a prescindere da quanto appresso si dirà esaminando il merito del ri- corso, è infatti evidente che il ricorrente è comunque legittimato ad impugnare la sentenza pronunciata nei suoi confronti, se con l'impugnazione intende far vale- re gli eventuali errori in cui la corte d'appello sa- rebbe incorsa dichiarando il suo difetto di legittima- zione nel grado precedente. La questione della legitti- mazione, in altri termini, s'identifica qui con il me- rito (cioè con la ragione stessa) del proposto ricorso per cassazione, che sotto questo profilo è dunque cer- tamente ammissibile.
3. Si può dunque procedere all'esame del ricorso principale ed, al riguardo, va anzitutto precisato che, pur continuando ad enunciare la sua duplice veste di direttore generale della Azienda Usl 4 di Chiavari e di commissario della Gestione stralcio e liquidatoria istituita presso tale azienda con riguardo ai debiti della disciolta Usl 18, il ricorrente dr. Crupi si duo- le in realtà solo del fatto che la corte d'appello ab- bia negato la sua legittimazione ad impugnare la sen- tenza del tribunale di Chiavari sotto questo secondo 7 profilo di legittimazione. Insiste, cioè, nell'affermare che a lui compete, in quanto commissario della Gestione stralcio e liquidatoria per i debiti della disciolta Usl 18, la legittimazione a resistere in giudizio avverso le pretese creditorie fatte valere nei confronti di detta Usl prima del suo scioglimento e, quindi, ad impugnare in appello la sentenza di primo grado che quelle pretese aveva accolto. Il ricorso, nei limiti di cui appresso, appare fon- dato. La questione posta all'attenzione di questa corte è la seguente: se, in presenza di una pretesa creditoria azionata originariamente in giudizio da un terzo nei confronti di una Usl - poi soppressa a seguito della riforma sanitaria del 1992 sia ° meno legittimato all'impugnazione il commissario della gestione speciale appositamente istituita presso una delle neo-costituite Aziende sanitarie locali per procedere allo stralcio ed alla liquidazione delle posizioni debitorie facenti ca- po alla disciolta Usl. A questa domanda la cassazione è stata già ripetu- tamente chiamata a rispondere negli ultimi anni. Pur dopo alcune iniziali incertezze, la giurisprudenza di legittimità si è ormai attestata nei termini chiaramen- te indicati, da ultimo, nella pronuncia delle Sezioni 8 OG unite n°1237 del 2000. Conviene perciò riprendere i passaggi salienti della citata sentenza, in cui le Se- zioni unite hanno anzitutto ricordato che il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ha realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppres- sione delle Usl, e l'istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aventi natura di "enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubbli- ca, di autonomia organizzativa, amministrativa, patri- moniale, contabile, gestionale e tecnica" (art. 3). La legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'art. 6, primo comma, ha disposto che "in nessun caso è consentito alle re- gioni far gravare sulle aziende di cui al citato D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e inte- grazioni, né direttamente, né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongo- no apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime". La legge 23 dicembre 1995 n. 549, all'art. 2, quattordicesimo comma, dispone che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse 9 не unità sanitarie locali comprese nell'ambito delle ri- spettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui al- l'art. 6, primo comma, della legge n. 724 del 1994 sono trasformate in gestioni liquidatorie. I commissari, en- tro il termine di tre mesi, provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali". Ciò premesso, e dopo aver dato atto di alcune di- vergenti indicazioni emerse in un primo tempo nella giurisprudenza di questa corte, le Sezioni unite hanno Osservato che un fenomeno di successione in universum jus fra enti pubblici non si realizza per il solo fatto della soppressione degli enti assorbiti, ove la legge preveda, come nella specie, una procedura di liquida- zione affidata ad apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante, almeno fino a quando la gestione stralcio non sia definitiva- mente e formalmente chiusa con apposito provvedimento: in tal caso, la legittimazione processuale - e specifi- camente quella per l'impugnazione di una sentenza pro- nunciata nei confronti dell'ente assorbito appartiene pur sempre all'organo di rappresentanza della gestione stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente sop- presso durante la fase liquidatoria (in tal senso, ex plurimis, anche Cass., sez. un., 26 febbraio 1999 n. 10 не 102). Infatti le disposizioni normative sopra riportate hanno individuato nella regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle unità sa- nitarie locali, ed, ai sensi della legge n. 724 del 1994, le istituite aziende non subentrano affatto nei rapporti obbligatori di cui erano titolari le soppresse con la prevista gestione a stralcio, si è rea-Usl. Ma, lizzato 10 scopo, incompatibile con l'ipotesi della successione universale, di tenere separata l'attività di accertamento delle obbligazioni che si riferiscono alle cessate Usl, da quella relativa alle neocostituite Aziende Usl. Con la legge n. 549 del 1995, poi, è stata operata la trasformazione delle gestioni a stralcio in gestioni liquidatorie, le quali vengono amministrate dai direttori delle aziende. Le regioni sono i soggetti titolari del potere dovere di attribuire ai medesimi direttori le funzioni di commissari liquidatori, sic- ché, in buona sostanza, costoro svolgono, su mandato dell'ente territoriale, compiti non limitati alla mera riscossione dei residui attivi ed al pagamento dei re- sidui passivi, ma estesi all'amministrazione e liquida- zione della situazione debitoria anche attraverso la fase dell'accertamento, cioè della ricognizione delle obbligazioni giuridicamente perfezionatesi nei confron- 11 ples ti delle Usl alla data del 31 dicembre 1994. La funzio- ne di commissario liquidatore da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie è, dunque, prevista nell'interesse della regione, agendo essi in qualità di organi di tale ente, laddove nessuna disposizione auto- rizza a ritenere che sia stato attuato anche un trasfe- rimento alle neocostituite aziende degli obblighi già attribuiti alla stessa regione per il pagamento dei de- biti delle pregresse gestioni delle Usl. Da tali considerazioni le Sezioni unite, dopo aver ulteriormente richiamato le precedenti sentenze 5 12512, 9 novembre 1996 n. 9804, 26dicembre 1995 n. febbraio 1999 n. 102 e 17 giugno 2000 n. 7709, e dopo aver ribadito che è stata realizzata così una sorta di successione ex lege della regione nei rapporti obbliga- tori già di pertinenza delle soppresse Usl, hanno de- dotto che tale successione, se sopravvenuta in corso di causa, determina la legittimazione ad agire o contrad- dire della regione stessa, secondo i principi sanciti dall'art. 111 cod. proc. civ., per l'ipotesi di succes- sione a titolo particolare nel diritto controverso, non anche la legittimazione dell'Azienda sanitaria, suben- trata nello svolgimento dei compiti già propri della Usl. Ma hanno poi precisato ed è ciò che soprattutto rileva ai fini della decisione del presente ricorso - 12 Ң che "tale successione (e, quindi, legittimazione) del- le regioni è caratterizzata dalla prevista procedura di liquidazione affidata ad apposita gestione stralcio, e che quest'ultima, strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante, è individuata nell'uffi- cio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse. E poiché detta gestione usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene pro- lungata durante la fase liquidatoria: così, ex pluri- mis, Sez, un. 11 agosto 1997 n. 7482, seguita da altre sentenze delle Sezioni Unite e delle altre se- zioni della Corte), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore, il processo instaurato nei confronti di una Usl prima della sua soppressione pro- -segue tra le parti originarie salva, però, l'ipotesi di intervento o chiamata in causa della regione nella sua veste di successore a titolo particolare -, con le conseguenze in ordine alla legittimazione at-relative tiva e passiva di detto organo di rappresentanza della gestione stralcio ai fini della proposizione delle im- pugnazioni (così Cass., sez. un., 26 febbraio 1999 n. 102, dalla quale risulta univocamente precisato che KON la legittimazione ad impugnare una sentenza resa nei 13 fly confronti di una Usl spetta non già alla Azienda Usl *** subentrante, ma, come si è rilevato, alla gestione della Usl soppressa ovvero alla regione)". Questo collegio non ritiene di doversi discostare dall'insegnamento della sentenza delle Sezioni unite di cui sono stati sopra riportati i principali passaggi (insegnamento poi seguito, tra le altre, anche da Cass. n° 5220 del 2001). Ne consegue che, nel caso in esame, trattandosi di un credito fatto valere originariamente nei confronti dell'allora ancora operante Usl 18 di Chiavari, sop- pressa nel corso del giudizio di primo grado e nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza del tribu- legittimazione ad impugnare detta sentenzanale, la certamente spettava al commissario, dr. Crupi, quale organo di rappresentanza della gestione stralcio e li- quidatoria competente all'accertamento delle posizioni debitorie dell'anzidetta Usl. Ogni altra questione prospettata nel ricorso prin- cipale resta in ciò assorbita, dovendo l'esame della fondatezza nel merito dell'impugnazione in tale veste proposta dal dr. Crupi avverso la sentenza di primo grado essere compiuto dalla corte d'appello in sede di rinvio.
4. Resta da esaminare il ricorso incidentale propo- 14 : sto dalla Immobiliare Residenza del Parco s.r.1. (già s.p.a.). La ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., in quanto a suo dire la corte d'appello avrebbe errato nel di- chiarare la contumacia di essa società e nel lasciare a suo carico le spese di quel grado del giudizio. In- ± fatti, la mancata indicazione della qualifica di legale rappresentante della medesima società nella procura ri- lasciata al difensore non ne determina la nullità, quando in essa sia comunque speso il nome della persona giuridica e la controparte non ne contesti la prove- nienza. Inoltre, si sarebbe dovuto considerare che già la procura in margine all'originario atto di citazione di primo grado abilitava il medesimo difensore a rap- presentare e difendere la società anche nei successivi gradi di giudizio. Anche il ricorso incidentale è fondato. Decisivo, ed assorbente, è al riguardo il secondo dei due profili di doglianza dedotti dalla società ri- corrente, ossia il rilievo che la procura alle liti ri- lasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado abilitava il difensore ad agire e contrad- dire per la società non solo limitatamente a quel gra- do, ma "per ogni grado del giudizio". Pertanto, non es- 15 ple sendovi contestazione in ordine alla provenienza ed al- la validità di tale originaria procura, ed essendo sta- ta la comparsa di costituzione in appello sottoscritta dal medesimo difensore che in forza di quella già aveva rappresentato la società dinanzi al tribunale, non può esservi dubbio che quel difensore fosse in possesso dei poteri necessari per rappresentare e difendere la mede- sima parte anche nel grado successivo senza la necessi- tà di alcun ulteriore mandato ad litem. Il fatto, dun- che un ulteriore mandato gli fosse stato rilascia- que, a firma di persona non bene identificata e di cui to, non emergevano con chiarezza i rapporti con la società -comunque lo si voglia in sé valutare non poteva e non può inficiare la validità della costituzione in ap- pello, giacché i poteri del difensore giova ripeterlo - trovavano già adeguato fondamento nella procura in calce all'originario atto di citazione (per la validità anche nei gradi successivi della procura conferita al difensore "per ogni stato e grado del giudizio", о an- che solo "per il presente giudizio", sull'implicito presupposto che questo possa anche articolarsi in più gradi, cfr., tra le altre, Cass. n° 11635 del 2001, e n°8806 del 2000).
5. L'impugnata sentenza dev'essere perciò cassata per consentire al giudice di rinvio di procedere, nel 16 th rituale contraddittorio delle parti, all'esame nel me- rito dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado dal commissario liquidatore della sezione stral- cio e liquidatoria per i debiti della soppressa US1 18 di Chiavari. Il medesimo giudice di rinvio provvederà anche sul- le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte, riuniti i ricorsi, li accoglie entrambi per l'effetto, cassa l'impugnata sentenza e rinvia e, la causa ad altra sezione della corte d'appello di Ge- nova, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 19 giugno 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Ange. Grieco Renato Rørdorf The IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CAUSATIONE bulnicoMasalah Domenico Mazz Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria U 15 GEN 20037 IL CAN ENTERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 17.11.03 serie 4 al n. 38,134 versate € 180,76 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. no 115 del 30/5/2002) 17